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Caratteristiche essenziali dispositivi di ancoraggio e ganci di sicurezza / Rev. 0.0 Maggio 2026

Caratteristiche essenziali dispositivi di ancoraggio e ganci di sicurezza / Rev. 0.0 Maggio 2026
 
Appunti Marcatura CE
  Newsletter n. 2776 del 08 Maggio 2026  
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Caratteristiche Dispositivi di ancoraggio e dei ganci di sicurezza

Caratteristiche essenziali Dispositivi di ancoraggio e ganci di sicurezza 

ID 26160 | 07.05.2026 / In allegato documento completo

Il presente documento ha lo scopo di illustrare caratteristiche dei dispositivi di ancoraggio e dei ganci di sicurezza destinati ad essere utilizzati con sistemi di protezione personale anticaduta per impedire la caduta e arrestare le cadute, sia fissati in modo permanente su o all'interno di edifici e opere di ingegneria civile,  di cui alla norma EN 17235:2024.

L'introduzione di questa norma risolve la storica ambiguità tra DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e Prodotti da Costruzione:

- Ancoraggi Fissi: Se il dispositivo è incorporato permanentemente nella struttura (come le linee vita o i ganci sottocoppo), non è più solo un DPI, ma un prodotto da costruzione regolato dal CPR.
- Supporti di Fissaggio: La norma richiede che la prestazione sia testata e dichiarata in relazione alla tipologia di supporto (cemento, legno, acciaio).
- Obbligo CE: Senza DoP conforme alla EN 17235, il prodotto non può legalmente essere considerato "permanente".
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EN 17235:2024
Dispositivi di ancoraggio permanenti e ganci di sicurezza

La norma specifica la valutazione delle caratteristiche dei dispositivi di ancoraggio e dei ganci di sicurezza destinati ad essere utilizzati con sistemi di protezione personale anticaduta per impedire la caduta e arrestare le cadute, sia fissati in modo permanente su o all'interno di edifici e opere di ingegneria civile.

I ganci di sicurezza oggetto della presente norma sono destinati anche al fissaggio di scale mobili da tetto o piattaforme di lavoro e hanno un'apertura non minore di 80 mm e non maggiore di 150 mm.

Data entrata in vigore: 10 ottobre 2024
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Con la Decisione di esecuzione (UE) 2026/284 della Commissione, del 6 febbraio 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/451 della Commissione relativa alle norme armonizzate per i prodotti da costruzione elaborate a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, in GU L 2026/284 del 9.2.2026 ed in vigore dal 09.02.2026, la norma EN 17235:2024 è armonizzata al regolamento (UE) n. 305/2011.
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Pertanto, quando la presente norma europea viene citata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE), ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, è possibile utilizzarla come base per la redazione della Dichiarazione di prestazione (DoP) e per l'apposizione della marcatura CE, a partire dalla data di inizio del periodo di coesistenza specificato nella GUUE (09.2026 / 09.08.2027)

L'importanza fondamentale della norma EN 17235:2024 risiede nella sua capacità di colmare un vuoto normativo che per anni ha generato confusione tra i produttori e gli organi di vigilanza, poiché sancisce definitivamente il passaggio dei sistemi di ancoraggio fissi dalla sfera dei dispositivi di protezione a quella dei prodotti da costruzione regolati dal CPR.


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Regolamento (UE) 2016/425

1) «dispositivi di protezione individuale» (DPI): 

a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;

b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva;

c) sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell'uso;
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Prima dell'introduzione di questa norma, i dispositivi permanenti venivano spesso certificati seguendo la EN 795, la quale però non era armonizzata per gli usi strutturali fissi, lasciando installatori e progettisti in una sorta di limbo legale privo di una vera marcatura CE basata su una norma armonizzata europea.

Con l'armonizzazione sotto il Regolamento 305/2011, la EN 17235:2024  impone che ogni ancoraggio destinato a rimanere stabilmente sull'edificio garantisca prestazioni misurabili e costanti non solo come singolo componente, ma come sistema integrato alla struttura portante. Ciò significa che il fabbricante deve ora assumersi la piena responsabilità legale della sicurezza strutturale attraverso la Dichiarazione di Prestazione, assicurando che il fissaggio resista alle sollecitazioni nel tempo e alle condizioni ambientali avverse come la corrosione.

Dal punto di vista del mercato europeo, questa norma uniforma i criteri di prova e i livelli di sicurezza in tutti gli Stati membri, eliminando le interpretazioni divergenti che spesso portavano a disparità qualitative tra i prodotti. In ultima analisi, la EN 17235:2024 eleva lo standard di sicurezza nei lavori in quota, trasformando quello che era considerato un accessorio tecnico in un elemento strutturale a tutti gli effetti, dotato di una tracciabilità e di una certificazione rigorosa che tutela sia l'integrità fisica del lavoratore sia la responsabilità civile e penale del proprietario dell'immobile.
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Normativa di riferimento

- Regolamento delegato (UE) 2025/695
della Commissione, del 9 aprile 2025, che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo livelli di soglia e classi di prestazione per i dispositivi di ancoraggio permanenti e i ganci di sicurezza. (GU L 2025/695 del 22.7.2025). Il Regolamento delegato (UE) 2025/695 stabilendo, norme per i dispositivi di ancoraggio permanenti e per i ganci di sicurezza che rientrano nell’ambito di applicazione della norma europea EN 17235:2024 per i prodotti ne definisce i livelli di soglia e le classi di prestazione per tali dispositivi e ganci, nonché le caratteristiche essenziali di tali prodotti che il fabbricante è tenuto a specificare nella dichiarazione di prestazione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 305/2011.

- Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio. (GU L 88/10 04.04.2011)
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Articolo 4 Dichiarazione di prestazione

1. Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato.

2. Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, le informazioni, sotto qualsiasi forma, sulla sua prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali, come definite nella specifica tecnica armonizzata applicabile, possono essere fornite solo se comprese e specificate nella dichiarazione di prestazione, eccetto nei casi in cui, in conformità dell'articolo 5, non è stata redatta alcuna dichiarazione di prestazione.

3. Nel redigere la dichiarazione di prestazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione a tale prestazione dichiarata. Salvo oggettive indicazioni contrarie, gli Stati membri presumono che la dichiarazione di prestazione redatta dal fabbricante sia precisa e affidabile.
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EN 17235:2024 
Dispositivi di ancoraggio permanenti e ganci di sicurezza

Traduzione IT non ufficiale

Introduzione

Un dispositivo di ancoraggio affidabile e un gancio di sicurezza costituiscono componenti essenziali per il collegamento di qualsiasi sistema individuale per la protezione contro le cadute.

Il presente documento è destinato a fungere da norma complementare rispetto alle norme europee esistenti riguardanti gli altri componenti impiegati nei sistemi di protezione contro le cadute.

I dispositivi di ancoraggio permanenti e i ganci di sicurezza sono destinati a prevenire la caduta delle persone e ad arrestarne la caduta quando utilizzati su edifici e opere di ingegneria civile.

Tali prodotti sono progettati per essere fissati in modo da costituire parte integrante dell’opera da costruzione e sono destinati ad assicurare la sicurezza d’uso o di esercizio dell’opera stessa.

Lo scopo, il campo di applicazione e le caratteristiche prestazionali sono basati sull’esigenza che, in caso di caduta dall’alto, i kit di ancoraggio e i kit con gancio di sicurezza siano in grado di sopportare il valore di picco della forza dinamica generata dalla massa di una o più persone, incluse le eventuali attrezzature trasportate.

Il presente documento è destinato alla prova di nuovi prodotti prima della loro immissione sul mercato e definisce esclusivamente le prestazioni minime. È essenziale che i ganci di sicurezza e i dispositivi di ancoraggio permanenti siano progettati e fabbricati in modo tale che, nelle prevedibili condizioni d’uso cui sono destinati, l’utilizzatore possa svolgere l’attività connessa al rischio risultando adeguatamente protetto al più elevato livello possibile.

I fabbricanti possono tenere conto di tali aspetti nella determinazione delle prestazioni effettive dei propri prodotti.

Poiché tali prodotti sono destinati alla protezione contro eventi suscettibili di causare lesioni mortali, si applicano caratteristiche specifiche di particolare rilevanza.

1 Campo di applicazione

Il presente documento specifica la valutazione delle caratteristiche dei dispositivi di ancoraggio e dei ganci di sicurezza destinati a essere utilizzati con sistemi individuali di protezione contro le cadute, al fine di prevenire la caduta delle persone e arrestarne la caduta, quando fissati in modo permanente su o in edifici e opere di ingegneria civile.

I ganci di sicurezza contemplati dalla presente norma sono inoltre destinati all’aggancio di scale da tetto mobili o piattaforme di lavoro mobili e presentano un’apertura non inferiore a 80 mm e non superiore a 150 mm, vedere Figura 2. L’altezza h del gancio è almeno pari a 120 mm.

NOTA I sistemi individuali di protezione contro le cadute sono utilizzati in conformità alla EN 363:2018.

La presente norma si applica altresì ai kit di fissaggio utilizzati per vincolare i dispositivi di ancoraggio o i ganci di sicurezza su o nella struttura portante.

Essa specifica le dimensioni essenziali, i materiali e i criteri di valutazione prestazionale delle strutture portanti rappresentative.

La presente norma descrive i metodi e i criteri per la valutazione delle prestazioni e della durabilità dei seguenti kit di ancoraggio:
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Kit A: kit di ancoraggio comprendente un singolo dispositivo di ancoraggio;
Kit B: kit di ancoraggio comprendente un gancio di sicurezza;
Kit C: kit di ancoraggio comprendente una linea di ancoraggio orizzontale a fune;
Kit D: kit di ancoraggio comprendente una linea di ancoraggio orizzontale rigida.


Immagine - Kit di ancoraggio

Immagine - Kit di ancoraggio

I kit descritti nella presente norma sono generalmente costituiti da più componenti. Essi sono destinati a essere valutati come insieme unitario, cioè come kit nella sua interezza.

La presente norma non si applica a:

- dispositivi di ancoraggio temporanei conformi alla EN 795:2012;
- dispositivi per l’accesso in copertura conformi alla EN 516:2006;
- scale permanentemente fissate in copertura conformi alla EN 12951:2004;
- dispositivi di ancoraggio permanenti e ganci di sicurezza fissati mediante chiodatura.

3 Termini, definizioni, simboli e abbreviazioni

Ai fini del presente documento si applicano i termini e le definizioni seguenti.

3.1 Termini e definizioni

3.1.1 dispositivo di ancoraggio permanente

dispositivo di ancoraggio installato sulla struttura portante oppure permanentemente assicurato mediante uno strato di copertura (ad esempio copertura a verde), destinato a permanere sulla struttura o al suo interno

3.1.2 dispositivo di ancoraggio

assieme di elementi comprendente uno o più punti di ancoraggio o un carrello

3.1.3 kit di ancoraggio

kit comprendente un dispositivo di ancoraggio permanente o un gancio di sicurezza e il corrispondente kit di fissaggio idoneo alla struttura portante

3.1.4 struttura portante

parte dell’edificio o dell’opera di ingegneria civile atta a sopportare i carichi potenziali

3.1.5 punto di ancoraggio

punto dedicato presente su un dispositivo di ancoraggio o su un gancio di sicurezza, progettato per il collegamento dei sistemi individuali di protezione contro le cadute

3.1.6 sistema di ancoraggio

sistema comprendente un dispositivo di ancoraggio permanente o un gancio di sicurezza e il kit di fissaggio, installato su o nella struttura portante rappresentativa

[...] Segue in allegato

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Collegati
EN 17235:2024
Norme armonizzate Regolamento (UE) 305/2011 CPR
Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR




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