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| Newsletter n. 2547 del 18 Aprile 2026 | ||
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Circolare MIT Prot. n. 9674 del 16 aprile 2026 | Obbligo tachigrafo Veicoli Commerciali Leggeri (VCL) 2,5 - 3,5 t / dal 1° luglio 2026 ID 26020 | 18.04.2026 / In allegato Circolare MIT Prot. n. 9674 del 16 aprile 2026 Dal 1° luglio 2026 il tachigrafo intelligente di seconda generazione diventa obbligatorio anche per molti veicoli commerciali leggeri tra 2,5 e 3,5 tonnellate. L’estensione riguarda i mezzi impiegati nel trasporto internazionale di merci o in cabotaggio per conto terzi. Non si tratta quindi di un obbligo automatico per tali veicoli, ma di una regola che dipende da tipo di trasporto, massa e operatività reale del veicolo. Per le imprese che lavorano con consegne cross-border, last-mile internazionale, logistica e trasporto, questa è una scadenza “di sistema”: impatta veicoli, autisti, procedure interne, gestione dati e controlli su strada. Di seguito una guida operativa completa: normativa di riferimento, a chi si applica l’obbligo, scadenze ufficiali e cosa fare per arrivare pronti al 2026. L’obbligo nasce dal cosiddetto Pacchetto Mobilità UE e, in particolare, dall’aggiornamento delle regole sociali del trasporto stradale e della disciplina sul tachigrafo. Estensione delle regole ai veicoli oltre 2,5 t: Il Regolamento (UE) 2020/1054 ha modificato il regolamento (CE) 561/2006 introducendo, dal 1° luglio 2026, l’applicazione delle regole (tempi di guida, pause e riposi) per il trasporto di merci in operazioni internazionali o di cabotaggio quando la massa del veicolo (incluso eventuale rimorchio o semirimorchio) supera 2,5 t. Obbligo di smart tachograph v2 (seconda generazione) per i veicoli >2,5 t in internazionale/cabotaggio: La Commissione UE chiarisce che, dal 1° luglio 2026, i veicoli sopra 2,5 e inferiori o uguale a 3,5 t impiegati in trasporto internazionale su strada o cabotaggio dovranno essere equipaggiati con smart tachograph version 2 (tachigrafo di seconda generazione). Cos’è il tachigrafo “di seconda generazione” (Smart Tacho v2) e perché è diverso: La versione 2 del tachigrafo intelligente introduce funzioni pensate per controlli più efficaci (e mirati), tra cui la registrazione di eventi utili a verificare correttamente operazioni come attraversamenti di frontiera e attività di carico/scarico, oltre a rafforzamenti anti-manomissione. Circolare 16 aprile 2026 n. prot. 0009674 Il “Pacchetto mobilità” dell’Unione europea (1) ha introdotto una serie di nuove disposizioni in materia di autotrasporto di merci e persone, la cui entrata in vigore è stata fissata con scadenze diverse. Le ultime novità entrano in vigore il 1° luglio 2026 e riguardano l’estensione dell’applicazione delle regole relative ai periodi di guida, alle interruzioni e ai periodi di riposo ai conducenti di veicoli di massa massima ammissibile superiore a 2,5 t e fino a 3,5 t (2), compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, solo quando impegnati in operazioni di trasporto internazionale o di cabotaggio di merci. Di conseguenza, tali veicoli devono essere equipaggiati con la seconda versione di tachigrafo intelligente (G2V2), che consente di: - registrare automaticamente i passaggi di frontiera tramite il sistema di localizzazione satellitare GNSS; L’intervento normativo mira a garantire una concorrenza leale nel settore e una maggiore sicurezza stradale anche per il comparto dei veicoli commerciali leggeri, assoggettando i conducenti di tali mezzi alla normativa sociale, in particolare a tutte le disposizioni previste dal regolamento (CE) 561/2006, dal regolamento (UE) 165/2014, nonché dalla direttiva 2002/15/CE (3). In vista dell’entrata in vigore di tali obblighi, nelle more dell’emanazione di eventuali chiarimenti e/o disposizioni in materia da parte della Commissione Europea prevalenti sulle delucidazioni nazionali limitatamente ai casi di eventuali passaggi interpretativi difformi, con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni operative. AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ESTENSIONE Come indicato in premessa, le nuove disposizioni in vigore dal 1° luglio 2026, previste dall’art. 2, paragrafo 1, lettera a-bis) del regolamento (CE) 561/2006, riguardano i trasporti internazionali o di cabotaggio (4) effettuati con veicoli con massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate. Per effetto di quanto previsto dall’art. 3, paragrafo 1, lettera h-bis) del regolamento (CE) 561/2006, i trasporti eseguiti con i predetti veicoli sono esclusi dal campo di applicazione delle norme in oggetto ove non siano effettuati per conto terzi ma per conto proprio della società che ha in disponibilità il veicolo o del conducente (5) e la guida non costituisca l’attività principale della persona che guida il veicolo (6). Per effetto del combinato disposto delle due norme citate, pertanto, ricadono nell’estensione: - i trasporti di merci in conto terzi in ambito internazionale o di cabotaggio; Sono, invece, esclusi i trasporti di merci: - in conto terzi o in conto proprio in ambito nazionale; OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE L’estensione in argomento comporta l’obbligo di dotazione e di utilizzo della seconda versione di tachigrafo intelligente (G2V2) e della carta del conducente durante l’esecuzione dei trasporti indicati nel paragrafo precedente. Pertanto, in presenza di documentazione attestante una relazione di traffico internazionale, è ragionevole presumere che il conducente sia sempre tenuto alle registrazioni sin dall’inizio del periodo di lavoro giornaliero (7) del giorno in cui effettua il trasporto internazionale o di cabotaggio osservando altresì il rispetto del riposo settimanale. In merito all’utilizzo del tachigrafo, si rammenta che, come la prima, anche la seconda versione di tachigrafi intelligenti, in presenza del segnale satellitare, registra le coordinate di posizione del veicolo oltre che all’inserimento del paese effettuato dal conducente ad inizio e fine attività, anche ogni 3 ore cumulative di guida. Inoltre, la seconda versione di tachigrafo intelligente registra automaticamente i dati inerenti all’attraversamento di frontiera (8). I dati di localizzazione registrati sul tachigrafo sono visualizzabili attraverso la stampa delle attività giornaliere. L’estensione non esclude l’obbligo dei conducenti di presentare ogni registrazione fatta durante il giorno in corso e nei 56 giorni precedenti al 1° luglio 2026, trattandosi di una prescrizione relativa al conducente, finalizzata a consentire una verifica puntuale sull’osservanza della normativa sociale, (9), salvo che il conducente non sia mai stato tenuto, prima del 1° luglio 2026, al rispetto delle norme del regolamento (CE) 561/2006 (10). REGIME MISTO NAZIONALE/INTERNAZIONALE I conducenti dei veicoli di massa massima ammissibile, superiore a 2,5 t e fino a 3,5 t, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, che effettuano sia trasporti nazionali sia trasporti internazionali, sono soggetti agli obblighi di cui al regolamento (CE) 561/2006 solo durante l’esecuzione del trasporto internazionale o durante le operazioni di cabotaggio a questi ultimi collegati. Nelle tratte svolte esclusivamente in ambito nazionale, sia in conto terzi che in conto proprio, resta ferma l’esenzione dall’applicazione del Reg. (CE) 561/2006. In tali ipotesi, durante l’esecuzione dei trasporti nazionali (esclusi quelli di cabotaggio), la registrazione delle attività del conducente potrà essere effettuata in modo analogo alle ipotesi in cui viene impiegato il veicolo in trasporti che, ai sensi dell’art. 3 del regolamento (CE) 561/2006, rimangono fuori dal campo di applicazione della norma europea, attivando cioè la funzione “out of scope” (11). Si rammenta che il conducente che alterna periodi di guida di veicoli in ambito nazionale esclusi dal regime di applicazione del Regolamento (CE) 561/2006 tramite veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, con periodi di guida in ambito internazionale o di cabotaggio soggetti all’obbligo del tachigrafo (mediante veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 t) è tenuto a garantire la continuità delle registrazioni per i 56 giorni precedenti al controllo. FORMAZIONE DEI CONDUCENTI E ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO Dal 1° luglio 2026 gli obblighi di organizzazione, formazione, istruzione e controllo, previsti a carico delle imprese (12), trovano applicazione anche con riferimento ai conducenti dei veicoli di massa massima ammissibile, superiore a 2,5 t e fino a 3,5 t compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, durante l’esecuzione di operazioni di trasporto internazionale e/o di cabotaggio. In merito si richiamano le disposizioni del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 215/2016 e della relativa circolare n. 2720 del 13.2.2017. Pertanto, eventuali violazioni al Capo II del regolamento (CE) 561/2006 e del regolamento (UE) 165/2014 commesse dai conducenti in argomento vengono valutate ai fini della responsabilità oggettiva dell’impresa, secondo quanto indicato dal Ministero dell’interno. (13) La formazione degli autisti di cui al precedente paragrafo, in particolare per coloro che conducendo esclusivamente veicoli di massa massima ammissibile, superiore a 2,5t e fino a 3,5t, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, non sono soggetti alla qualificazione professionale (CQC) (14), assume un ruolo decisivo non solo per il rispetto delle regole in materia sociale, ma come strumento di tutela della sicurezza propria e degli utenti della strada. (1) La direttiva è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27. [...] Fonte MIT Collegati |
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