~ 2000 / 2026 ~
// Documenti disponibili n: 47.289
// Documenti scaricati n: 37.980.214
// Documenti disponibili n: 47.289
// Documenti scaricati n: 37.980.214
| Appunti Prevenzione Incendi | |||||||||||||||||
| Newsletter n. 2539 del 18 Aprile 2026 | |||||||||||||||||
| Salve Visitatore | |||||||||||||||||
Guida installazione impianti fotovoltaici | Normativa VVF e Sicurezza / Aprile 2026 ID 4865 | Update 17.04.2026 / In aggiornamento Il Documento allegato riporta i riferimenti e parte di tutta la normativa di Prevenzione Incendi dal 2010 al 2026 relativa all'installazione di impianti fotovoltaici. Update Rev. 2.0 del 17.04.2026 - CEI 82-25/1:2026 - Nota DCPREV Prot. n. 14030 del 01 settembre 2025 - Nota DCPREV Prot. n. 14030 del 01 settembre 2025 Coordinata VVF 2025 Update Rev. 1.0 del 24.09.2022 - CEI 82-25:2022 In particolare è redatto in riferimento alla Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione Anno 2012, (VVF Nota DCPREV prot n. 1324 del 7 febbraio 2012) e relativi chiarimenti (VVF Nota DCPREV prot. n. 6334 del 4 maggio 2012). Gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4. quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122". In via generale l'installazione di un impianto fotovoltaico (FV), in funzione delle caratteristiche elettriche/costruttive e/o delle relative modalità di posa in opera, può comportare un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio.(1) L'aggravio potrebbe concretizzarsi, per il fabbricato servito, in termini di: - interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione (ostruzione parziale/totale di traslucidi, impedimenti apertura evacuatori); Inoltre, risulta necessario valutare l'eventuale pericolo di elettrocuzione cui può essere esposto l'operatore VV.F. per la presenza di elementi circuitali in tensione. Si evidenzia che ai sensi del D.Lgs 81/2008 dovrà essere garantita l'accessibilità all'impianto per effettuare le relative operazioni di manutenzione e controllo. (1) Ai sensi dell’art. 3 comma 1 del DPR n. 151/2011 gli enti e i privati responsabili delle attività soggette di categorie B e C, devono richiedere al Comando provinciale VVF l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Nota DCPREV prot. 14030 dell'01.09.2025 / Linea guida di prevenzione incendi impianti fotovoltaiciNota DCPREV prot. 14030 dell'01.09.2025 Si trasmette in allegato la linea guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici, redatta da un apposito gruppo di lavoro, che costituisce l'aggiornamento della guida tecnica emanata con nota prot. D.C.PREV. n.1324 del 7 febbraio 2012. La linea guida in argomento si applica agli impianti fotovoltaici ubicati all'interno di attività ovvero a servizio delle stesse, soggette alle procedure di prevenzione incendi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Rientrano nel campo di applicazione anche gli impianti fotovoltaici integrati, con diversi gradi di incorporazione, nelle chiusure d'ambito di edifici ad uso civile, industriale, commerciale o rurale, incluse le strutture accessorie quali pergole, tettoie e pensiline collegate agli edifici medesimi. Come già in passato segnalato, l'installazione di un impianto fotovoltaico in un'attività soggetta e, generalmente, da considerarsi una modifica rilevante dell'attività esistente, in quanto comporta una variazione delle condizioni di sicurezza antincendio preesistenti. Tale modifica rientra, pertanto, tra gli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, si ritiene che, in linea generale, I'esecuzione di interventi conformi alle prescrizioni tecniche contenute nella linea guida allegata, in assenza di specifici elementi di criticità emersi dalla valutazione del rischio di incendio, non determini un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio. Pertanto, se l'impianto è progettato e realizzato nel rispetto integrale della linea guida tecnica allegata, e qualora la valutazione del rischio di incendio non evidenzi specifiche condizioni aggravanti, l'intervento può ritenersi ricompreso nella fattispecie di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del Ministro dell'Interno 7 agosto 2012. Qualora, invece, dalla specifica valutazione del rischio emerga un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio per attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di categoria B e C, dovuto alla installazione degli impianti fotovoltaici in argomento, gli enti ed i privati responsabili sono tenuti ad attivate le procedure previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Con l'occasione, si rammenta che la presente linea guida rappresenta uno strumento di indirizzo, non limitativo delle scelte progettuali, e individua soluzioni utili al perseguimento degli obiettivi di sicurezza delle opere di costruzione dettati dal regolamento (UE) n.305/2011, ove applicabile. Pertanto, i riferimenti alle note prot. n. D.C.PREV. n.1324 del 07/02/2012 e D.C.PREV. n.6334 del 04/05/2012 contenuti nelle norme tecniche di prevenzione incendi, con riferimento particolare - ma non esclusivo - a quelle approvate con decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, sono da intendersi aggiornati alla presente linea guida. Resta intesa la possibilità per il progettista di individuare altre possibili soluzioni tecniche comunque finalizzate al raggiungimento dei richiamati obiettivi di sicurezza. Nota DCPREV prot n. 1324 del 7 febbraio 2012 Campo di applicazione Ove gli impianti siano eseguiti secondo i documenti tecnici emanati dal CEI (norme e guide) e/o dagli organismi di normazione internazionale, essi si intendono realizzati a regola d'arte. Inoltre tutti i componenti dovranno essere conformi alle disposizioni comunitarie o nazionali applicabili. In particolare, il modulo fotovoltaico dovrà essere conforme alle Norme CEI EN 61730-1 e CEI EN 61730-2. L'installazione dovrà essere eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico al fabbricato nel quale è incorporato. Tale condizione si ritiene rispettata qualora l'impianto fotovoltaico, incorporato in un opera di costruzione, venga installato su strutture ed elementi di copertura e/o di facciata incombustibili (Classe 0 secondo il DM 26/06/1984 oppure Classe A1 secondo il DM 10/03/2005). Risulta, altresì, equivalente l'interposizione tra i moduli fotovoltaici e il piano di appoggio, di uno strato di materiale di resistenza al fuoco almeno EI 30 ed incombustibile (Classe 0 secondo il DM 26/06/1984 oppure Classe A1 secondo il DM 10/03/2005). Documentazione Verifiche Segnaletica di sicurezza L'area in cui è ubicato il generatore ed i suoi accessori, qualora accessibile, dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica conforme al D.Lgs. 81/2008. La predetta cartellonistica dovrà riportare la seguente dicitura: - Nel caso di generatori fotovoltaici presenti sulla copertura dei fabbricati, detta segnaletica dovrà essere installata in corrispondenza di tutti i varchi di accesso del fabbricato. Impianti esistenti In generale per detti impianti dovrà essere previsto tra l'altro: - la presenza e la funzionalità del dispositivo del comando di emergenza; ALLEGATO I Dispositivo fotovoltaico Modulo fotovoltaico Pannello fotovoltaico Stringa fotovoltaica Generatore FV (o Campo FV) Quadro elettrico di giunzione del generatore FV Cavo principale FV c.c. Gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternate Sezione di impianto fotovoltaico Impianto (o Sistema) fotovoltaico Nota prot. n. 6334 del 4 maggio 2012 L'installazione dovrà essere eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico al fabbricato nel quale è incorporato. Tale condizione è soddisfatta eseguendo una qualsiasi delle possibili opzioni riassunte nell'allegato B:
Norme tecniche |
|||||||||||||||||
| Rev. | Data | Oggetto | Autore |
| 3.0 | 17.04.2026 | CEI 82-25/1:2026 Nota DCPREV Prot. n. 14030 del 01 settembre 2025 Nota Prot. n. 14030 del 01 settembre 2025 Corrdinata VVF 2025 |
Certifico Srl |
| 1.0 | 24.09.2022 | Documento Esame progetto 2022 Documento VVF V. 4.2 2022 CEI 82-25:2022 |
Certifico Srl |
| 0.0 | 01.11.2017 | --- | Certifico Srl |
Info / download
Collegati
CEI 82-25/1:2026
Nota DCPREV prot. 14030 dell'01.09.2025
CEI 82-25:2022
DL n. 144/2022 Aiuti ter: Esame progetto Attività installazione impianti fv / solari termici ridotto a 30 gg
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151
Impianti fotovoltaici e prevenzione incendi
Modifiche ad attività PI esistenti: aggravio o non rischio incendio / Note

sono siti di:
Certifico S.r.l.
Via Antonio De Curtis 28 - 06135 Perugia - IT
Via Madonna Alta 138A - 06128 Perugia - IT
tel. +39 075 599 73 63 | +39 075 599 73 43
Assistenza 800 14 47 46
www.certifico.com
info@certifico.com
L'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile alla pagina Privacy.
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024