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| Appunti Sicurezza Lavoro | ||
| Newsletter n. 2502 del 15 Aprile 2026 | ||
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Guida UE: Monitoraggio biologico sul luogo di lavoro / Disponibile versione IT Aprile 2026 ID 23819 | Updare 14.04.2026 / In allegato (IT / EN) Monitoraggio biologico sul luogo di lavoro: orientamenti per gli esperti in materia di SSL e i luoghi di lavoro Il biomonitoraggio occupazionale è uno strumento per la valutazione dell’esposizione alle sostanze chimiche sul luogo di lavoro. La presente guida stabilisce principi comuni e illustra il ruolo e l’uso dei valori guida per il monitoraggio biologico e dei valori limite biologici. Offre ai professionisti della sicurezza e della salute sul lavoro e ai dirigenti informazioni su come istituire e gestire un programma di biomonitoraggio e utilizzare i risultati per migliorare la prevenzione. Il documento approfondisce le questioni etiche per proteggere la riservatezza e i diritti dei lavoratori e offre a costoro informazioni su cosa aspettarsi da questo tipo di monitoraggio. Monitoraggio biologico sul luogo di lavoro orientamenti per gli esperti in materia di ssl e i luoghi di lavoro La presente guida è destinata agli addetti all’igiene del lavoro, ai professionisti della salute (e sicurezza) sul lavoro e ai dirigenti che stanno valutando la possibilità di istituire e/o gestire un programma di biomonitoraggio per l’esposizione alle sostanze chimiche sul luogo di lavoro. Può essere utile anche ai rappresentanti dei lavoratori oltre che ai rappresentanti per la salute e la sicurezza. È stata elaborata dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) su richiesta della Commissione europea e definisce principi comuni per il biomonitoraggio occupazionale. È tuttavia importante che gli utenti verifichino la legislazione nazionale in materia di sicurezza e salute sul lavoro (SSL) a loro applicabile, che potrebbe essere più dettagliata o rigorosa. La guida si basa sui documenti di orientamento nazionali e internazionali elencati nella sezione relativa ai riferimenti. Fornisce consigli pratici sull’impostazione di un programma e su come tutelare i diritti dei lavoratori, spiega cosa stabilisce la legislazione dell’UE nonché il ruolo e l’uso dei valori guida per il monitoraggio biologico e dei valori limite biologici, e fornisce informazioni su come il biomonitoraggio occupazionale debba essere usato per migliorare la prevenzione nei luoghi di lavoro piuttosto che per finalità di ricerca o di sviluppo di metodologie di monitoraggio biologico. Potrebbero essere disponibili indicazioni più dettagliate a livello nazionale o settoriale. Si raccomanda pertanto di verificare eventuali regolamentazioni, norme o orientamenti nazionali che descrivano in dettaglio i requisiti locali. Poiché il biomonitoraggio comporta misurazioni su campioni biologici prelevati da individui, è essenziale che i diritti della persona che fornisce il campione siano salvaguardati. La guida spiega come istituire un programma efficace di biomonitoraggio nel contesto del luogo di lavoro, tutelando nel contempo i diritti dei singoli partecipanti. La guida riguarda l’uso del biomonitoraggio per le esposizioni alle sostanze chimiche sul luogo di lavoro ai fini della valutazione dell’esposizione e della sorveglianza sanitaria, anche in caso di incidenti e fuoriuscite di tali sostanze. Non intende fornire informazioni particolareggiate sul loro uso in altri settori, ad esempio la ricerca sul sovradosaggio, l’esame medico preliminare all’assunzione e le indagini ambientali. Tuttavia, alcuni dei principi e delle informazioni tecniche sono comuni a questi altri usi. Sommario Introduzione Definizioni Contesto Come istituire un programma di biomonitoraggio Gestione di un programma di biomonitoraggio sul luogo di lavoro Quali elementi devono essere presi in considerazione per interpretare i risultati del biomonitoraggio professionale? Tenuta della documentazione Informazioni relative ai risultati del biomonitoraggio alle parti interessate Costi Informazioni per i lavoratori Il datore di lavoro si consulterà con il lavoratore per decidere chi si occuperà del biomonitoraggio o della sorveglianza sanitaria. Riferimenti ALLEGATO 1 Fonte: EU-OSHA Collegati |
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