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| Appunti Prevenzione Incendi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newsletter n. 2435 del 09 Aprile 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Disposizioni di prevenzione incendi inerenti le scuole ID 4343 | Rev. 9.0 del 09.04.2026 / In allegato Testo coordinato VVF Marzo 2025 Evoluzione e timeline proroghe della normativa di Prevenzione Incendi relativa alle scuole (D.M. 26 agosto 1992), documento completo in allegato.
Update 09.04.2026 Pubblicato nella GU n. 81 dell’08 Aprile 2026 il Decreto 31 marzo 2026 Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola. Entrata in vigore: 09.04.2026 Il Decreto definisce le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive. Art. 1. Attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di prevenzione incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola 1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli impianti, gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola di cui al presente decreto, non ancora adeguati alla normativa antincendio, si adeguano ai requisiti di sicurezza, entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicati: a) entro nove mesi dalla pubblicazione del presente decreto (8 gennaio 2027 / ndr), è presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante l’attuazione almeno delle disposizioni previste ai seguenti punti del decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992: 2. Le attività di adeguamento di cui al presente decreto sono effettuate, in alternativa, con l’osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 così come integrato dal decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2017, ovvero del progetto eventualmente approvato a seguito di deroga di cui all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. In tali casi, le attività di adeguamento potranno essere articolate secondo modalità attuative che tengano conto delle indicazioni di cui al comma 1. 3. Anche per le attività che abbiano fatto ricorso alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, così come integrato dal decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2017, resta fermo l’obbligo di presentare al competente Comando dei vigili del fuoco, entro nove mesi dalla pubblicazione del presente decreto (8 gennaio 2027 / ndr), la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, attestante l’attuazione almeno delle misure relative a: S.10.4 (soluzioni progettuali); Art. 2. Misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola 1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli impianti, le istituzioni scolastiche e gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola, nelle more del completamento dei lavori di adeguamento alle pertinenti normative di prevenzione incendi, individuano, nell’ambito delle rispettive competenze, idonee misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio aggiuntivo conseguente alla non completa osservanza delle disposizioni di prevenzione incendi. 2. Le misure gestionali previste al comma 1 sono individuate dai soggetti responsabili di cui al medesimo comma, anche tra quelle previste dal capitolo S.5 di cui alle norme tecniche del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e coerentemente con la specifica valutazione del rischio incendio, che tenga conto, in particolare delle carenze e delle non conformità presenti all’interno delle attività stesse. 3. Ai fini di quanto previsto al presente articolo e fermo restando quanto indicato al comma 2, si forniscono di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, alcune delle principali misure gestionali da adottare: a. limitare il carico di incendio entro valori compatibili con le effettive caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture; 4. L’attuazione delle misure di cui alle lettere d) e h) è riportata nel registro dei controlli, adottato nel rispetto della normativa vigente. 5. La valutazione del rischio incendio di cui al comma 2 è mantenuta agli atti dell’attività e resa prontamente disponibile in occasione dei controlli delle autorità competenti. Update 25.02.2025 Pubblicata nella GU n. 45 del 24 febbraio 2025 la Legge 21 febbraio 2025 n. 15 Conversione decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (GU n.302 del 27.12.2024) (Milleproroghe 2025) che all’art. Art. 5 comma 4-ter ha prorogato al 31 dicembre 2027 il termine di adeguamento antincendio degli edifici scolastici esistenti, asili e università. Legge 21 febbraio 2025 n. 15 Conversione decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Milleproroghe 2025) All’articolo 5 (Proroga di termini in materia di istruzione e merito): 4-ter. All’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027"; 4-quater. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e il Ministro dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive. 4-quinquies. Il termine previsto per l’adozione del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici di cui all’articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 dicembre 2025. Il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 così si legge: Art. 4 Proroga di termini in materia di istruzione, universita' e ricerca 2. Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2027. 2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, e' stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2027. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1. 2-ter. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, (nonché per quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy,) per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non si sia provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2027. Timeline proroghe 2017/2027 edifici scolastici: - 31 dicembre 2027 Decreto-Legge 27 dicembre 2024 n. 202 convertito dalla Legge 21 febbraio 2025 n. 15 [...] La scadenza originaria dei termini di adeguamento ha subito nel tempo varie proroghe, con ampi intervalli temporali che sono risultati non coperti da tali differimenti. Timeline proroghe 2017/2027 edifici scolastici: Con l'art. 4, co. 2 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 coordinato con la legge di conversione 27/2/2017, n. 19 recante " Proroga e definizione di termini” (c.d. "Milleproroghe ") il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2017. Con l'art. 4, co. 2 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 convertito con modificazioni nella Legge 21 settembre 2018 n. 108 (c.d. Milleproroghe) Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2018. Successivamente, con la legge 8 agosto 2019, n. 81 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 …» (GU n. 188 del 12.8.2019), il termine di adeguamento di cui alla legge 27 febbraio 2017, n° 19 era stato prorogato al 31 dicembre 2021. Con la legge 26 febbraio 2021, n. 21 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi…» (GU n. 51 del 01.03.2021), il termine di adeguamento di cui alla legge 27 febbraio 2017, n. 19 è stato prorogato al 31 dicembre 2022. Limitatamente agli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, con la legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (milleproroghe 2022), il termine di adeguamento è stato prorogato al 31 dicembre 2024. La Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (GU n. 49 del 27.02.2023) di conversione D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (GU n.303 del 29.12.2022) / Milleproroghe 2023 all’art. art. 5. Comma 5 - Proroga di termini in materia di istruzione e merito, viene stabilito che, il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024. La Legge 21 febbraio 2025 n. 15 GU n. 45 del 24 febbraio 2025) di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 / Milleproroghe 2025 che all’art. Art. 5 comma 4-ter ha stabilito: - Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, e' stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2027. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1. Testo coordinato PI scuole VVFTesto Coordinato RTV scuole VV D.M. 26 agosto 1992 (allegati pagina) Testo coordinato con le disposizioni e i chiarimenti: 1. D.M. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”. 2. D.M. 12 maggio 2016 “Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica”. 3. lettera circolare 30 ottobre 1996, n. 2244/4122 (Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2) 5. D.L. 30/12/2016, n. 244 art. 4, co. 2 del coordinato con la legge di conversione 27/2/2017, n. 19 recante " Proroga e definizione di termini” (c.d. "Milleproroghe ") con cui il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici è stato differito al 31 dicembre 2017. 6. Lettera Circolare DCPREV prot. n. 5264 del 18.04.2018 6. Nota prot. n. P1652/4122 Sott. 54 del 07.10.1995 Prove evacuazione emergenza scuole: almeno 4/anno Vedi anche: Prove evacuazione emergenza scuole: almeno 4/anno Con la nota VVF 2018, il numero di prove evacuazione emergenza per le scuole sono almeno 4/anno. Le norme: 1. Il decreto ministeriale del 26 agosto del 1992, “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” (Almeno 2 prove di evacuazione/anno). 3. Il Decreto 31 marzo 2026 (GU n. 81 dell’8.04.2026) indica tra le misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, quella di effettuare, in aggiunta alle prove di evacuazione già previste dalla vigente normativa, almeno due esercitazioni antincendio all’anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi. L’attuazione di detta misura è riportata nel registro dei controlli. Prove evacuazione emergenza scuole: almeno 6/anno Decreto 31 marzo 2026 […] 3. Ai fini di quanto previsto al presente articolo e fermo restando quanto indicato al comma 2, si forniscono di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, alcune delle principali misure gestionali da adottare: […] Le possibili strade per la progettazione antincendio Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (GU n.95 del 23-04-2019) Con il Decreto 12 Aprile 2019, in vigore dal 20 Ottobre 2019, l’attività n. 67 rientra nell’Art. 1 c. 1 del Codice (ad esclusione degli asili nido) ma sono applicabili l’Art. 2 -bis e Art. 5. c.1 bis. Art. 2-bis (Modalità applicative alternative) 1. In alternativa alle norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, è fatta salva la possibilità di applicare le norme tecniche indicate all’art. 5, comma 1-bis, per le seguenti attività, così come individuate ai punti di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151: Art. 5 (Disposizioni finali) Il testo Codice Prevenzione Incendi aggiornato (link 1) Il testo Codice Prevenzione Incendi aggiornato (link 2) Certifico Srl - IT | Rev. 9.0 2026 Matrice Revisioni
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