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FAQ MLPS 27.03.2026 / Accordo SR n. 59/2025 Nuovo accordo formazione lavoro
ID 25902 | 01.04.2026 / In allegato
In allegato le prime FAQ ministeriali relative all'Accordo SR n. 59 del 17 aprile 2025, elaborate dal gruppo interistituzionale composto da rappresentanti della stessa Direzione Generale, dell’INAIL, dell’INL e delle Regioni.
Le FAQ riguardano:
- ACCREDITAMENTO REGIONALE - ATTESTATI - CLASSIFICAZIONE ATECO - CREDITO FORMATIVO - DECORRENZA FORMAZIONE - EFFICACIA FORMAZIONE - ENTRATA IN VIGORE - ATTREZZATURE FORMAZIONE CMM - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE DI CUI ALL’ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81/2008 - FORMAZIONE PER CARRELLO SEMOVENTE A BRACCIO TELESCOPICO EQUIPAGGIATO CON PALA - FORMAZIONE PER CARRELLO SEMOVENTE A BRACCIO TELESCOPICO EQUIPAGGIATO CON PALA - FORMAZIONE ESCAVATORE CON MASSA INFERIORE AI 6000 KG - FORMAZIONE PER CARROPONTE - FORMAZIONE DEI LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI - FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO - FORMAZIONE LAVORATORI - FORMAZIONE PRATICA - FORMAZIONE PREGRESSA - FORMAZIONE PREPOSTO - LINGUA VEICOLARE - MODULO CANTIERI - ORGANIZZAZIONE CORSO - PERIODO TRANSITORIO - REQUISITI DOCENTI - TUTOR - VERIFICA FINALE
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FAQ MLPS 27.03.2026 (Nr. 52 FAQ)
ACCREDITAMENTO REGIONALE
Quesito n. 1 Esiste reciprocità di riconoscimento tra gli accreditamenti regionali? Potrà un soggetto formatore accreditato, ad esempio in Lombardia, operare presso sedi di clienti situate in altre Regioni, secondo le disposizioni previste per Regione Lombardia? Gli attestati sono validi su tutto il territorio nazionale, ma gli enti di formazione accreditati presso una Regione possono erogare corsi solo nel territorio della Regione presso cui sono accreditati? Risposta L’accreditamento regionale, ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009, è valido esclusivamente nella Regione o Provincia autonoma ove lo stesso è stato ottenuto. I soggetti formatori accreditati che intendono operare in più regioni devono ottenere l’accreditamento presso ciascuna Regione o PA. Gli attestati di formazione, emessi conformemente all’Accordo 59/2025, sono validi su tutto il territorio nazionale.
ATTESTATI
Quesito n. 2 Non essendo menzionata la figura del responsabile del progetto o del docente, vi sono impedimenti nel far apporre anche le firme del responsabile del progetto (che può coincidere con il legale rappresentante) e del docente sull'attestato, come elemento aggiuntivo? Risposta Il punto 6 della parte I dell’Accordo SR 59/2025 elenca i requisiti minimi degli attestati di formazione: a) denominazione del soggetto formatore; b) dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale); c) tipologia di corso con rifermento normativo e durata; d) modalità di erogazione del corso; e) firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale; f) data e luogo. In ogni caso è facoltà del soggetto formatore fornire elementi aggiuntivi nell’attestato di formazione, oltre ai minimi previsti.
Quesito n. 3. L'autocertificazione per le associazioni di categoria a chi va presentata? Risposta L’autocertificazione prevista dal punto 1.3 parte I dell’Accordo SR 59/2025 deve essere presentata al soggetto che richiede l’erogazione del corso (ad esempio Datore di Lavoro, RSPP, CSP/CSE, etc.) e esibita, a richiesta, agli organi di vigilanza oppure ai soggetti che richiedono la progettazione o l’erogazione del corso di formazione. Pertanto, l’autocertificazione è volta ad attestare il possesso di detti requisiti, ai fini dell’attività formativa che si intende erogare, “sino all'emanazione dell'atto di cui al punto 1”.
CLASSIFICAZIONE ATECO
Quesito n. 5 Ai sensi dall’Accordo SR del 17/4/2025 è necessario indicare sugli attestati che lo prevedono (RSPP e Formazione lavoratori) la classificazione ATECO? I soggetti formatori possono inserire ulteriori contenuti nell’attestato? Risposta Il punto 6 della parte I dell’Accordo SR 59/2025 elenca i requisiti minimi degli attestati di formazione: a) denominazione del soggetto formatore; b) dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale); c) tipologia di corso con rifermento normativo e durata; d) modalità di erogazione del corso; e) firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale; f) data e luogo. Il riferimento al codice ATECO non è previsto. In ogni caso è facoltà del soggetto formatore fornire elementi aggiuntivi nell’attestato di formazione, oltre ai minimi previsti.
Quesito n. 6 È possibile erogare percorsi formativi multi-Ateco? Ad esempio, si potranno erogare corsi rischio medio rivolti ad aziende ricomprese in tutti i codici Ateco indicati ma che operano in settori diversi? È ancora possibile prevedere aule che raggruppino settori simili o anche diversi all'interno della stessa classe di rischio attraverso corsi interaziendali, assicurandosi che vi sia omogeneità nei rischi specifici dei lavoratori coinvolti? Risposta Il nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59/2025, in materia di formazione specifica dei lavoratori, stabilisce che: il percorso formativo deve essere progettato sulla base della valutazione dei rischi aziendali, garantendo la coerenza con le condizioni operative reali. Il soggetto formatore è tenuto ad assicurare la massima omogeneità tra i partecipanti, con particolare riferimento al settore di appartenenza e alle mansioni svolte. Pertanto, è possibile organizzare aule che raggruppino settori simili all’interno della stessa classe di rischio, a condizione che: - i partecipanti svolgano mansioni comparabili; - siano garantiti contenuti formativi coerenti con la gestione dei rischi aziendali. CREDITO FORMATIVO
Quesito n. 8 Il credito formativo acquisito tramite la partecipazione a corsi abilitanti perde validità dopo 10 anni in assenza di frequenza regolare ai corsi di aggiornamento. Questa regola si applica a tutti i corsi di formazione, inclusi quelli per il datore di lavoro che ricopre il ruolo di RSPP e per gli addetti alla gestione delle emergenze, tra gli altri? Nella fase transitoria, come bisogna comportarsi? Esempio di un datore di lavoro che aveva fatto corso rspp-dl, poi non ha esercitato e non ha fatto i rinnovi. L’attestato è del 2014. Attualmente può ancora fare l’aggiornamento con il monte ore previsto secondo Accordo SR 2011? Risposta l'Accordo Stato-Regioni n. 59/2025 stabilisce che il credito formativo maturato con i corsi abilitanti, conserva validità soltanto se accompagnato da aggiornamenti regolari entro un arco massimo di dieci anni. Oltre tale soglia, il titolo abilitante decade e non può più essere utilizzato, rendendo necessario ripetere integralmente il percorso formativo. Questa regola riguarda tutte le figure coinvolte nella formazione abilitante. Un aspetto importante è che, se il mancato aggiornamento non supera i dieci anni, il credito formativo rimane valido e il completamento dell’aggiornamento, anche se tardivo, permette di tornare a esercitare la funzione. Viceversa, superato il limite decennale, il titolo perde efficacia e deve essere rifatto. In pratica, un datore di lavoro che ha frequentato il corso RSPP-DL nel 2014, senza esercitare la funzione né effettuare aggiornamenti, si trova oggi oltre la soglia dei dieci anni. In questo caso, l’attestato è decaduto e non è sufficiente un aggiornamento: occorre ripetere il corso abilitante secondo le regole attuali.
DECORRENZA FORMAZIONE
Quesito n. 9 Nell’anno transitorio di attuazione del nuovo Accordo SR sulla formazione dei lavoratori c’è ancora la possibilità di fare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione oppure no? Risposta No. La formazione deve avvenire in coerenza con le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 (norma primaria) ovvero al momento: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione, qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose, così come puntualmente richiamato dall’Accordo SR 59/2025. Il periodo transitorio previsto dall'attuale Accordo deve intendersi riferito alla possibilità di avviare i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore dell'attuale Accordo. EFFICACIA FORMAZIONE
Quesito n. 10 Riguardo alla valutazione dell'efficacia della formazione durante l'esecuzione delle attività lavorative, il nuovo Accordo SR indica che "Durante la riunione periodica, è necessario verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e valutare l'efficacia della formazione utilizzando indicatori, criteri e strumenti definiti in fase di progettazione". Come possono le aziende che non sono obbligate a tenere riunioni periodiche affrontare la questione della verifica dell'efficacia formativa? Risposta La disposizione di cui sopra troverà applicazione, ovviamente, esclusivamente ove la riunione periodica è obbligatoria. In tutti gli altri casi il Datore di Lavoro potrà utilizzare le modalità previste dal punto 7 della parte IV dell’Accordo.
ENTRATA IN VIGORE
Quesito n. 11 Quando entra in vigore l’Accordo Stato Regioni n. 59 del 17 aprile 2025? Risposta Entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro ossia 19 maggio 2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 della legge 18 giugno 20009 n.69. Infatti, l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 prevede, tra l’altro, che” A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
[...] Segue in allegato
Info / download
Collegati Accordo Rep. atti n. 59 CSR del 17 aprile 2025 Mappa Accordi formazione sicurezza lavoro / Modalità di svolgimento Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146 Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24 Accordo n. 221/CSR del 21 dicembre 2011 Accordo n. 153/CSR del 25 luglio 2012 Accordi Formazione Stato-Regioni 21 Dicembre 2011 D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro www.tussl.it


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