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Carrelli elevatori e copertura RCA - Nota / Rev. 2.0 Marzo 2026 / Legge n. 34/2026 Esclusione

Carrelli elevatori e copertura RCA - Nota / Rev. 2.0 Marzo 2026 / Legge n. 34/2026 Esclusione
 
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Carrelli elevatori e copertura RCA

Carrelli elevatori e copertura RCA - Nota / Rev. 2.0 Marzo 2026 / Legge n. 34/2026 Esclusione

ID 21302 | Update 24.03.2026 / Nota completa in allegato
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Legge 11 marzo 2026 n. 34

Esclusi carrelli e macchine agricole dell'obbligo assicurativo RCA quando operano in determinate aree.
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Pubblicata nella GU n. 68 del 23 marzo 2026, la Legge 11 marzo 2026 n. 34, 34 "Legge annuale sulle piccole e medie imprese", in vigore dal 07 aprile 2026.

La Legge 11 marzo 2026 n. 34 con l’articolo 9 stabilisce l’esonero dall’assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali.    

La legge interviene sul Codice delle assicurazioni private distinguendo:

- veicoli a motore che circolano su strada, per i quali permane l’obbligo assicurativo;
- carrelli elevatori, muletti e mezzi non immatricolati utilizzati esclusivamente all’interno di stabilimenti, magazzini, depositi o aree aziendali, per i quali non sussiste l’obbligo di copertura RCA, essendo già soggetti ad altre coperture assicurative.

Il testo di Legge specifica infatti che tali mezzi, quando non destinati alla circolazione su strada e impiegati unicamente in aree operative interne, non rientrano nel perimetro dei veicoli soggetti all’assicurazione obbligatoria RCA. La norma ha carattere chiarificatore e mira a eliminare le incertezze interpretative sorte negli ultimi anni a seguito dell’evoluzione della normativa europea e delle pronunce giurisprudenziali, che avevano ampliato il concetto di “veicolo” ai fini RCA.

La deroga trova applicazione anche per le macchine agricole di cui all’articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, che operano esclusivamente all’interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico, a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall’assicurazione obbligatoria.

Art. 9. Esonero dall’assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali       

1. All’articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per i veicoli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera rrr), del presente codice rientranti nella tipologia dei carrelli di cui all’articolo 58, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolati, quando operano all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonché per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall’assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all’articolo 283 del presente codice, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali. 

1-ter. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per le macchine agricole di cui all’articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, che operano esclusivamente all’interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico, a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall’assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all’articolo 283 del presente codice, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali».
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Legge 23 febbraio 2024 n. 18 Conversione Decreto-Legge 30 dicembre 2023 n. 215 Milleproroghe 2024 approva:

Art. 8. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
...

10-ter. Fino al 30 giugno 2024, in deroga all'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, le macchine agricole indicate all'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
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Pubblicato nella GU n.290 del 13 dicembre 2023 il Decreto Legislativo 22 novembre 2023 n. 184 recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità ed in vigore dal 23 dicembre 2023.

Il provvedimento stabilisce l’obbligo di assicurare la generalità dei veicoli a motore, compresi quelli che sono custoditi o circolano in aree private. Il decreto legislativo modifica, infatti, il comma 1 dell’art. 122 del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209) prevedendo l’obbligatorietà dell’assicurazione RCA indipendentemente dal fatto che il veicolo si trovi in un’area pubblica o privata, sia fermo o in movimento oppure sia “utilizzato esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni” (ad es. aree aeroportuali).

L’obbligo assicurativo viene quindi correlato all’idoneità del mezzo ad essere utilizzato conformemente “alla sua funzione abituale” cioè quella di mezzo di trasporto, interessando qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circoli sul suolo ma non su rotaia, con una velocità di progetto massima superiore a 25 km orari o un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km orari.

Inoltre, l’obbligo di stipula di un’assicurazione per la responsabilità civile riguarda qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con i veicoli di cui sopra, a prescindere che sia ad esso agganciato o meno.
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Per veicolo soggetto a obbligo di assicurazione RC si intende:

- qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo con una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h
- qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo a prescindere che sia agganciato o meno- l’obbligo è per i veicoli qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente
- l’obbligo si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento
L’obbligo riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni.
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Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209

Modificato dal Decreto Legislativo 22 novembre 2023 n. 184 (in rosso le novità)

Articolo 1, comma 1 lett. rrr)

rrr) veicolo:
1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:
1.1) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o
1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
3) i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

[…]

Art. 122 Veicoli a motore

1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente.

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

1-ter. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni. Resta valida, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.

1-quater. Alla violazione della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione della disposizione di cui al comma 1-ter è soggetta alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 193, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 2, è soggetta alle sanzioni amministrative di cui al citato articolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992, aumentando della metà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2 del citato articolo 193. Si applicano le disposizioni del titolo VI del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.

4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.
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Una delle questioni più controverse concerne l’applicazione di tale normativa ai muletti e ai carrelli elevatori.

Il legislatore individua l’obbligo di RCA in relazione all’utilizzo dei veicoli conformemente “alla funzione abituale” in quanto mezzo di trasporto.

In questo senso, a gennaio 2024, Confindustria ha diramato una circolare in cui spiega che se la funzione abituale di un veicolo non è il trasporto, è esclusa l’obbligatorietà della copertura assicurativa RC.
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E di conseguenza proprio per quanto appena detto, nel caso di muletti e di carrelli elevatori la cui funzione abituale è la movimentazione e non il trasporto, gli stessi dovrebbero essere esclusi dall’obbligatorietà dell’assicurazione RCA.
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Direttiva 2009/103/CE

Articolo 1 Definizioni

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

1) «veicolo»:
a) qualsiasi autoveicolo azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:
i) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o
ii) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
b) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui alla lettera a), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno.

Fatte salve le lettere a) e b), le sedie a rotelle destinate esclusivamente ad essere utilizzate da persone con disabilità fisiche non sono considerate veicoli ai sensi della presente direttiva;

1 bis) «uso del veicolo» ogni utilizzo di un veicolo che sia conforme alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente, a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento; (N)

(N) Nota di commento

Nelle sentenze delle cause Vnuk , Rodrigues de Andrade e Torreiro, la Corte di giustizia ha chiarito il significato del concetto di «uso di un veicolo». In particolare, la Corte di giustizia ha precisato che gli autoveicoli sono destinati di norma a fungere da mezzo di trasporto, indipendentemente dalle loro caratteristiche, e che per uso si intende qualsiasi utilizzo conforme alla loro funzione abituale in quanto mezzi di trasporto, indipendentemente dal terreno su cui sono utilizzati e dal fatto che siano fermi o in movimento. La direttiva 2009/103/CE non è applicabile se, al momento dell’incidente, la funzione abituale del veicolo è un «uso diverso da quello in quanto mezzo di trasporto». Tale circostanza potrebbe verificarsi se il veicolo non è utilizzato ai sensi dell’articolo 3, primo comma, di tale direttiva, dal momento che la sua funzione abituale è, ad esempio, un «uso in quanto fonte di energia industriale o agricola»

Sono attese note interpretative ufficiali in merito alla non obbligatorietà della copertura RCA per carrelli elevatori e muletti, anche in virtù dell'emanazione del Decreto previsto all'articolo 1 comma rrr) n. 3 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 che dovrà l'individuare i veicoli elettrici rientranti nell'obbligo, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 22 novembre 2023 n. 184 (23.12.2023).

...Segue in allegato

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Rev. Data Oggetto Autore
2.0 24.03.2026 Legge 11 marzo 2026 n. 34 Certifico Srl
1.0 28.02.2024 Legge 23 febbraio 2024 n. 18 - Proroga 30 giugno 2024 Certifico Srl
0.0 05.02.2024 --- Certifico Srl




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Collegati
Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209
Decreto Legislativo 22 novembre 2023 n. 184
D.Lgs 285/1992 | Codice della Strada
Decreto-Legge 30 dicembre 2023 n. 215
Legge 23 febbraio 2024 n. 18



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