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Decreto 20 maggio 2015 / Revisione generale periodica macchine agricole / operatrici - Consolidato Marzo 2026
ID 10122 | Update news 03.03.2026 / In allegato testo consolidato
Decreto 20 maggio 2015 Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
(G.U. n. 149 del 30 giugno 2015) __________
Modifiche / proroghe Decreto 20 Maggio 2015:
1. Decreto 28 Febbraio 2019 - Modifiche e 1a Proroga scadenze revisioni (Allegato 1) 2. Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228 - 2a Proroga scadenze revisioni (Allegato 1) 3. Legge 23 febbraio 2024 n. 18 Conversione in legge Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215 (DL Milleproroghe 2024) - 3a Proroga scadenze revisioni (Allegato 1) 4. Legge 21 febbraio 2025 n. 15 Conversione in legge Decreto-Legge 27 dicembre 2024 n. 202 (DL Milleproroghe 2025) - 4a Proroga scadenze revisioni (Allegato 1) 5. Legge 27 febbraio 2026 n. 26 Conversione in legge Decreto-Legge 31 dicembre 2025 n. 200 (DL Milleproroghe 2026) - 5a Proroga scadenze revisioni (Allegato 1) __________
Testo Decreto 20 maggio 2015 come modificato dal Decreto 28 Febbraio 2019 e DL MIlleproroghe (modifiche in rosso) ______
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Art. 1 Revisione generale delle macchine agricole
1. E' disposta la revisione generale, con periodicità di cinque anni, delle macchine agricole, di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito specificate: a) trattori agricoli così come definiti nella direttiva n. 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni; b) macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi; c) rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d'ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza.
Art. 2 Revisione generale delle macchine operatrici
1. E' disposta la revisione generale, con periodicità di cinque anni, delle macchine operatrici, di cui all'art. 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito specificate: a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico; b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili; c) carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose.
Art. 3 Visita di revisione per i veicoli di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. Per tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell'art. 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non presentati a revisione e che continuano a circolare dopo le rispettive scadenze, si applicano le sanzioni di cui al comma 6 del medesimo art. 111. 2. Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole, senza che il veicolo sia stato per ciò escluso dalla circolazione, il veicolo stesso può continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso prevista ma, in ogni caso, non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell'esito dell'avvenuto controllo tecnico. Sulla carta di circolazione e' apposto il timbro «Revisione ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un mese», consentendo così al veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre che si sia provveduto al ripristino della prescritta efficienza e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge per l'eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti. 3. Allorché le anormalità ed i difetti riscontrati risultino tali da compromettere la sicurezza della circolazione stradale, sulla carta di circolazione e' apposto il timbro «Revisione ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina». Tale timbro vale quale foglio di via per recarsi in officina nel corso della giornata stessa in cui il timbro e' stato apposto, nell'osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate. 4. Per i veicoli di cui all'art. 1 e' consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui al comma 1. Tale agevolazione non e' consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, possono essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque sono inefficaci ai fini del consenso alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione e la sicurezza del lavoro nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata. 5. Per le macchine agricole immatricolate in data antecedente al 1° gennaio 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce procedure semplificate di aggiornamento dei documenti di circolazione.
Art. 4 Visita di revisione per i veicoli di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. Per tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non presentati a revisione e che continuano a circolare dopo le rispettive scadenze, si applicano le sanzioni di cui al comma 7 del medesimo art. 114. 2. Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole, senza che il veicolo sia stato per ciò escluso dalla circolazione stradale, il veicolo stesso può continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso prevista, ma in ogni caso non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell'esito dell'avvenuto controllo tecnico. Sulla carta di circolazione e' apposto il timbro «Revisione ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un mese», consentendo così al veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre che si sia provveduto al ripristino della prescritta efficienza e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge per l'eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti. 3. Allorché le anormalità ed i difetti riscontrati risultino tali da compromettere la sicurezza della circolazione stradale, sulla carta di circolazione e' apposto il timbro «Revisione ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina». Tale timbro vale quale foglio di via per recarsi in officina nel corso della giornata stessa in cui il timbro e' stato apposto, nell'osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate. 4. Per i veicoli di cui all'art. 2 e' consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui al comma 1. Tale agevolazione non e' consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, possono essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque sono inefficaci ai fini del consenso alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata.
Art. 5 Modalità di esecuzione della revisione
1. Le modalità di esecuzione della revisione, ai fini della sicurezza della circolazione stradale, sono definite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con la possibilità di effettuare tale revisione mediante unità mobili. 2. Con riferimento ai requisiti minimi di sicurezza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 295 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Art. 6 Revisione delle macchine agricole ed operatrici in circolazione
1. Le macchine agricole, di cui di cui all’art. 1, e le macchine operatrici, di cui all’art. 2, sono sottoposte alla revisione generale a far data dal 31 dicembre 2015 e successivamente ogni cinque anni, entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione, secondo l'anno stabilito nella tabella in Allegato 1 al presente decreto. 2. Le macchine agricole, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), sono sottoposte alla revisione generale a far data dal 31 dicembre 2017. 3. Le macchine operatrici, di cui all'art. 2 sono sottoposte alla revisione generale a far data dal 31 dicembre 2018.
Art. 7 Formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole
1. I criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'art. 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, sono stabiliti con l'Accordo Rep. atti n. 59 CSR del 17 aprile 2025, (nuovo accordo segnalato / ndr), sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e parte integrante del presente decreto.
Roma, 20 maggio 2015
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2015 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1994 __________
(1) Allegato 1 (Tabella modificata da Decreto 28 Febbraio 2019 e a sua volta modificata dal milleproroghe 2022, milleproroghe 2024, milleproroghe 2025, milleproroghe 2026 / ndr)
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Macchine agricole e macchine operatrici
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Tempi
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Veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983
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Revisione entro il 31 dicembre 2026
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Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996
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Revisione entro il 31 dicembre 2027
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Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019
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Revisione entro il dicembre 2028
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Veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2024
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Revisione al quinto anno entro la fine del mese di prima immatricolazione
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Vedi Documento Proroghe:

Matrice revisioni
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Collegati: Accordo Rep. atti n. 59 CSR del 17 aprile 2025 Decreto-Legge 31 dicembre 2025 n. 200 Decreto-Legge 27 dicembre 2024 n. 202 Decreto-Legge 30 dicembre 2023 n. 215 Decreto-Legge 30 dicembre 2021 n. 228 Decreto 28 Febbraio 2019 Revisione generale macchine agricole e macchine operatrici: Tabella scadenze D.Lgs 285/1992 | Codice della Strada


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