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| Appunti Chemicals | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Newsletter n. 1696 del 31 Gennaio 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Esafluoruro di zolfo (SF6): rischio ambiente e salute / Note Gen. 2026 ID 19316 | Rev. 1.0 del 30.01.2026 / Note complete in allegato L’esafluoruro di zolfo, CAS 2551-62-4, è un gas di sintesi formato da 6 atomi di fluoro raccolti attorno ad un atomo di zolfo in posizione centrale: tale struttura rende il gas SF6 molto stabile dal punto di vista chimico e termico. Grazie alle sue proprietà chimiche e fisiche, l’esafluoruro di zolfo è un ottimo gas isolante inerte e non tossico, la cui rigidità dielettrica è pari a circa 2,5 volte quella dell’aria. Il suo principale utilizzo è quello di isolante e di spegnimento d’arco negli apparecchi di manovra di alta tensione elettrica. Il gas speciale SF6 è trasparente, inodore, non tossico, non infiammabile (in condizioni standard), inerte e isolante con alta resistenza elettrica e stabilità termica, molto utilizzato nei sistemi elettrici a media e alta tensione grazie alle eccellenti proprietà elettriche, termiche e chimiche. Tipicamente l’esafluoruro di zolfo è utilizzato come dielettrico, isolante termico e nella fabbricazione di semiconduttori e nei processi di fusione del magnesio e delle sue leghe. Da oltre 50 anni, il gas SF6 è utilizzato con successo in varie applicazioni industriali. La maggior parte del volume è usato negli interruttori e sezionatori sulle linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Viene anche usato negli acceleratori di particelle, nei radar e nell’industria elettronica. In campo medico, il gas SF6 è usato nelle macchine di diagnostica a risonanza magnetica e nella chirurgia dell’occhio. In passato era anche utilizzato negli pneumatici, nelle palline da tennis, in alcune tipologie di scarpe da ginnastica e come isolante nei doppi vetri. Il suo uso in queste applicazioni è bandito dal 2007. Nelle apparecchiature elettriche di media e alta tensione, le proprietà dell’SF6 non sono seconde a nessun altro gas per l’isolamento e lo smorzamento di archi elettrici a causa della sua elevata resistenza dielettrica e la sua capacità di ricombinazione. Grazie a queste proprietà, molto superiori ad altri fluidi come aria o azoto, le sottostazioni elettriche possono essere costruite con dimensioni molto più compatte. Vedi Nota Terna SF6 Novembre 2025. L’esafluoruro di zolfo o, in breve, SF6 è il più potente gas serra conosciuto. Il suo impatto climatico è 24.300 (GWP 100) volte maggiore rispetto all’anidride carbonica e il suo tempo di permanenza nell’atmosfera è di circa 3.200 anni. A causa delle sue specifiche proprietà il gas SF6 viene utilizzato in applicazioni industriali. Per prevenire i pericolosi effetti sul clima l’utilizzo del gas è stato proibito fin dal 4 Luglio 2007 per la maggior parte delle applicazioni. Esse includono, ad esempio, l’utilizzo per le insonorizzazioni delle finestre, le scarpe sportive e come gas per i pneumatici degli autoveicoli. Nella maggior parte delle applicazioni industriali, tuttavia, non c’è ancora stata alcuna alternativa ragionevole e applicabile; ecco perché il gas SF6 continua ad essere utilizzato. Il campo applicativo principale sono gli interruttori e sezionatori nella trasmissione e distribuzione di elettricità. Nelle centrali con attrezzature isolate il gas serve come fluido isolante e per prevenire la formazione dell’arco elettrico durante il processo di commutazione degli interruttori e sezionatori. Applicazioni Elettrico ed Elettronico Cavi ad alta e media tensione, trasformatori e trasduttori ad alta tensione, acceleratori di particelle, macchinari di radiografia, sistemi di trasmissione UHF sia come gas per la pulizia delle camere sia nella produzione di semiconduttori. In bassa concentrazione viene anche utilizzato come rilevatore di fughe alogenate. Il gas SF6 ha proprietà dielettriche 2,5 volte superiori a quelle dell'aria (pari a 9 kV/mm) e viene normalmente utilizzato come isolante elettrico e termico nelle apparecchiature di media e alta tensione, tra cui: - Interruttori - GIS (Gas Insulated Switchgears) Metal Working Produzione di magnesio, nella pulizia della fusione dell’alluminio, come gas di protezione per impedire l’ignizione, l’ossidazione e la formazione di nitrito e per rimuovere ossidi e occlusioni solide Farmaceutico Agente di contrasto negli esami degli ultrasuoni, nel settore oftalmico, pneumologico e uditivo e per la disinfezione di presidi respiratori contro microrganismi aerobi Il suo impatto sul clima è 24.300 (GWP 100) volte superiore a quella dell’anidride carbonica e il suo tempo di permanenza nell’atmosfera è di circa 3.200 anni. In tutto il mondo esistono regole severe per la riduzione delle emissioni di gas SF6 in atmosfera. Nell’Unione Europea le emissioni di SF6 e gas fluorurati ad effetto serra sono regolate, per ultimo dal Regolamento (UE) 2024/573 (F-GAS) del 7 febbraio 2024, entrato in vigore l'11 Marzo 2024, che ha abrogato da tale data il Regolamento (CE) n. 517/2014. Nel regolamento sono stati stabiliti i requisiti generali per il trattamento del gas SF6 e degli altri gas fluorurati ad effetto serra. I gas fluorurati possiedono un alto potenziale di riscaldamento globale (GWP), si segnalano in particolare, gli idrofluorocarburi (HFC), gli iperfluorocarburi (PFC) e l’esafluoruro di zolfo (SF6). Si tratta di gas estremamente persistenti nell’atmosfera, il che significa che i loro effetti durano a lungo dopo la loro emissione. Vedasi Art. 2 e Allegati I, II, III del Regolamento (UE) 2024/573. Regolamento (UE) 2024/573 (nuovo FGAS) Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014. (GU L, 2024/573, 20.2.2024) Il Regolamento stabilisce (estratto): Articolo 2 Ambito di applicazione Il presente regolamento si applica: a) ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II e III, da soli o come miscele contenenti tali sostanze; e b) ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas. Articolo 3 Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «potenziale di riscaldamento globale» o «GWP»: il potenziale di riscaldamento climatico di un gas a effetto serra in relazione a quello dell'anidride carbonica (CO2, calcolato in termini di potenziale di riscaldamento globale in 100 anni, se non diversamente specificato, di un chilogrammo di un gas a effetto serra rispetto a un chilogrammo di CO2 secondo gli allegati I, II, III e VI o, nel caso delle miscele, calcolato secondo l'allegato VI; […] Articolo 5 Controlli delle perdite 1. Gli operatori e i fabbricanti di apparecchiature contenenti quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o quantità pari o superiori a 1 chilogrammo di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II, sezione 1, non contenuti in schiume, provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite. Le apparecchiature ermeticamente sigillate non sono controllate per verificare la presenza di perdite, a condizione che siano etichettate come apparecchiature ermeticamente sigillate e che soddisfino una delle condizioni seguenti: a) contengono meno di 10 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I; o b) contengono meno di 2 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II, sezione 1. In deroga al secondo comma, se negli edifici residenziali sono installate apparecchiature ermeticamente sigillate, esse non sono soggette a controllo delle perdite se contengono meno di 3 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra, a condizione che siano etichettate come ermeticamente sigillate. I commutatori elettrici non sono soggetti a controlli delle perdite se rispettano una delle condizioni seguenti: a) presentano un comprovato tasso di perdita inferiore allo 0,1 % l'anno, riportato nelle specifiche tecniche del fabbricante, e sono etichettati come tali; b) sono muniti di un dispositivo di controllo della pressione o della densità con un sistema di allarme automatico durante il funzionamento; c) contengono meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I. 2. Il paragrafo 1 si applica agli operatori e ai produttori delle apparecchiature fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o nell'allegato II, sezione 1, seguenti: a) apparecchiature di refrigerazione; 3. Il paragrafo 1 si applica agli operatori e ai produttori delle apparecchiature mobili contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o nell'allegato II, sezione 1, seguenti: a) unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero; b) unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari; c) apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore in veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell'edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili. Per le apparecchiature di cui al paragrafo 2, lettere da a) ad e), e alle lettere a) e b) del presente paragrafo, i controlli sono effettuati da persone fisiche certificate conformemente all'articolo 10. 4. Per le apparecchiature mobili di cui al paragrafo 3, lettera c), i controlli sono effettuati da persone fisiche che possiedono almeno un attestato di formazione conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma. 5. I paragrafi 1 e 6 non si applicano agli operatori di apparecchiature mobili di cui al paragrafo 3, lettere b) e c), fino al 12 marzo 2027. 6. I controlli delle perdite di cui al paragrafo 1 sono effettuati con la frequenza seguente: a) per le apparecchiature contenenti meno di 50 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o meno di 10 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II, sezione 1: almeno ogni 12 mesi o, se in dette apparecchiature è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 24 mesi; b) per le apparecchiature contenenti quantità pari o superiori a 50 tonnellate di CO2 equivalente ma meno di 500 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o 10 chilogrammi o più, ma meno di 100 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II, sezione 1: almeno ogni sei mesi o, se in dette apparecchiature è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 12 mesi; c) per le apparecchiature contenenti quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o 100 chilogrammi o più di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II, sezione 1: almeno ogni tre mesi o, se in dette apparecchiature è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni sei mesi. 7. Gli obblighi previsti al paragrafo 1 per le apparecchiature di protezione antincendio di cui al paragrafo 2, lettera d), sono considerati soddisfatti se sussistono le condizioni seguenti: a) il regime di ispezione vigente è conforme alle norme ISO 14520 o EN 15004, e b) l'apparecchiatura di protezione antincendio è ispezionata con la frequenza stabilita al paragrafo 6. Gli obblighi previsti al paragrafo 1 per le apparecchiature mobili di condizionamento d'aria e le pompe di calore di cui al paragrafo 3, lettera c), sono considerati soddisfatti se le apparecchiature mobili di condizionamento d'aria e le pompe di calore sono soggette a un regime di ispezione regolare che comprende controlli delle perdite. 8. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificare i requisiti in materia di controlli delle perdite da effettuare a norma del paragrafo 1 per ogni tipo di apparecchiature di cui ai paragrafi 2 e 3 e individuare le parti delle apparecchiature che presentano la maggiore probabilità di perdita. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2. […] Articolo 10 Certificazione e formazione 1. Le persone fisiche sono certificate per svolgere le seguenti attività riguardanti i gas fluorurati a effetto serra ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 2, che comprendono i gas fluorurati a effetto serra ivi specificati o che riguardano pertinenti alternative ai gas fluorurati a effetto serra, compresi i refrigeranti naturali, se del caso: a) installazione, manutenzione o assistenza, riparazione o smantellamento delle apparecchiature elencate all'articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) ad f), e all'articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b); Le persone fisiche detengono almeno un attestato di formazione per svolgere le seguenti attività riguardanti i gas fluorurati a effetto serra ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 3, che comprendono i gas fluorurati a effetto serra ivi specificati, o riguardano pertinenti alternative ai gas fluorurati a effetto serra, compresi i refrigeranti naturali: a) manutenzione o assistenza, o riparazione di apparecchiature di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE e recupero di gas fluorurati a effetto serra da tali apparecchiature; b) recupero dei gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature elencate all'articolo 8, paragrafo 3, lettere b) e c), e all'articolo 8, paragrafo 10, secondo comma; c) manutenzione o assistenza, riparazione e controlli delle perdite delle apparecchiature elencate all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c). 2. Le persone giuridiche sono certificate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, che comprendono i gas fluorurati a effetto serra ivi specificati, per effettuare l'installazione, la manutenzione o l'assistenza, la riparazione o lo smantellamento delle apparecchiature elencate all'articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a e), e all'articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b), che riguardano gas fluorurati a effetto serra o pertinenti alternative ai gas fluorurati a effetto serra, compresi i refrigeranti naturali, se del caso. 3. Entro un anno dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8, gli Stati membri istituiscono o adeguano programmi di certificazione, comprensivi di processi di valutazione, e assicurano la disponibilità di programmi di formazione sulle competenze pratiche e sulle conoscenze teoriche destinati alle persone fisiche che svolgono le attività di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri provvedono inoltre a che siano disponibili programmi di formazione per l'ottenimento di attestati di formazione conformemente al paragrafo 1, secondo comma. 4. Entro un anno dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8, gli Stati membri istituiscono o adeguano programmi di certificazione per le persone giuridiche di cui al paragrafo 2. 5. I programmi di certificazione e di formazione sulle competenze pratiche e sulle conoscenze teoriche previsti al paragrafo 3 coprono le materie seguenti: a) regolamentazione e norme tecniche applicabili; 6. I programmi di certificazione e i corsi di formazione sulle competenze pratiche e sulle conoscenze teoriche di cui al paragrafo 3 riguardanti gli aeromobili si riflettono nel processo di aggiornamento delle specifiche di certificazione e di altre specifiche dettagliate, dei metodi accettabili di conformità e del materiale esplicativo pubblicati dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea a norma dell'articolo 76, paragrafo 3, e dell'articolo 115 del regolamento (UE) 2018/1139. 7. I certificati nell'ambito dei programmi di certificazione di cui al paragrafo 3 sono subordinati alla condizione che i richiedenti abbiano completato con esito positivo un processo di valutazione di cui a tale paragrafo. 8. Entro il 12 marzo 2026, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i requisiti minimi in materia di programmi di certificazione e attestati di formazione di cui ai paragrafi 3 e 4 per le attività di cui al paragrafo 1. I requisiti minimi specificano, per ciascun tipo di apparecchiatura di cui al paragrafo 1, le competenze pratiche e le conoscenze teoriche richieste, ove appropriato, distinguendo tra le varie attività contemplate, le modalità di certificazione o attestazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati e degli attestati di formazione. La Commissione adegua, ove necessario, mediante atti di esecuzione, detti requisiti minimi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2. 9. Gli attuali certificati e attestati di formazione rilasciati a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 restano validi alle condizioni alle quali sono stati rilasciati in origine. Entro il 12 marzo 2027 gli Stati membri provvedono a che le persone fisiche certificate siano tenute a partecipare a corsi di aggiornamento o a completare un processo di valutazione di cui al paragrafo 3, almeno ogni sette anni. Gli Stati membri provvedono a che le persone fisiche in possesso di un certificato o di un attestato di formazione a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 partecipino a tali corsi di aggiornamento o completino tali processi di valutazione per la prima volta entro il 12 marzo 2029. 10. Entro un anno dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8, gli Stati membri comunicano alla Commissione i loro programmi di certificazione e di formazione. Gli Stati membri riconoscono i certificati e gli attestati di formazione rilasciati dagli altri Stati membri in conformità del presente articolo. Essi non limitano la libera prestazione di servizi né la libertà di stabilimento in ragione del fatto che il certificato è stato rilasciato in un altro Stato membro. 11. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, decidere il formato della comunicazione di cui al paragrafo 10. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2. 12. Un'impresa affida a un'altra impresa una delle attività di cui al paragrafo 1 o 2 solo dopo aver verificato che l'altra impresa sia in possesso dei certificati necessari per le attività di cui rispettivamente al paragrafo 1 o 2 che le sono richieste. 13. Se gli obblighi di offerta di certificazione e formazione previsti dal presente articolo impongono oneri sproporzionati a uno Stato membro in ragione dell'esigua entità della popolazione e della conseguente assenza di domanda di tali certificazioni e formazioni, l'adempimento degli obblighi può essere assicurato tramite il riconoscimento dei certificati rilasciati in altri Stati membri. Gli Stati membri che applicano il primo comma ne informano la Commissione, che a sua volta ne informa gli altri Stati membri. 14. Il presente articolo non impedisce agli Stati membri di istituire ulteriori programmi di certificazione e formazione relativi ad apparecchiature e ad attività diverse da quelle indicate al paragrafo 1. Articolo 11 Restrizioni all'immissione sul mercato e alla vendita 1. L'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature, comprese le loro parti, elencati nell'allegato IV, a eccezione del materiale militare, è vietata a decorrere dalla data indicata in detto allegato, con eventuali distinzioni, ove del caso, in funzione del tipo di gas che contengono o del potenziale di riscaldamento globale di tale gas. In deroga al primo comma, l'immissione sul mercato di parti di prodotti e apparecchiature necessarie per la riparazione e la manutenzione delle apparecchiature esistenti elencate nell'allegato IV è consentita a condizione che la riparazione o la manutenzione non comporti: a) un aumento della capacità del prodotto o dell'apparecchiatura; b) un aumento della quantità di gas fluorurati a effetto serra contenuti nel prodotto o nell'apparecchiatura; o c) un cambiamento nel tipo di gas fluorurati a effetto serra utilizzati che determinerebbe un aumento del potenziale di riscaldamento globale del gas fluorurato a effetto serra utilizzato. I prodotti e le apparecchiature, incluse parti di essi, immessi illegalmente sul mercato dopo la data di cui al primo comma non sono oggetto di uso o fornitura successivi né messi a disposizione di terzi nell'Unione contro pagamento o gratuitamente né esportati. La riesportazione di tali prodotti e apparecchiature è consentita se la non conformità al presente regolamento è stata accertata prima dell'immissione in libera pratica delle merci ai fini dell'importazione, conformemente alle misure di cui all'articolo 23, paragrafo 12. Tali prodotti e apparecchiature possono essere stoccati o trasportati soltanto per il successivo smaltimento e per il recupero del gas prima dello smaltimento a norma dell'articolo 8 o per la loro successiva riesportazione. È consentita la riesportazione di prodotti e apparecchiature per i quali è stata accertata la non conformità al presente regolamento prima della loro immissione in libera pratica. In tali casi, non si applica l'articolo 22, paragrafo 3. Un anno dopo le singole date elencate nell'allegato IV, la successiva fornitura o la messa a disposizione a un'altra persona nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, di prodotti o apparecchiature immessi legalmente sul mercato prima della data di cui al primo comma è consentita soltanto se è dimostrato che il prodotto o l'apparecchiatura è stato immesso legalmente sul mercato prima di tale data. 2. Il divieto previsto al paragrafo 1, primo comma, non si applica alle apparecchiature per le quali nelle specifiche per la progettazione ecocompatibile adottate a norma della direttiva 2009/125/CE è stato stabilito che le loro emissioni di CO2 equivalente nel corso del ciclo di vita saranno inferiori a quelle di apparecchiature equivalenti che soddisfano tali specifiche per la progettazione ecocompatibile. 3. Oltre al divieto di immissione sul mercato di cui all'allegato IV, punto 1, sono vietati l'importazione, la successiva fornitura o la messa a disposizione di terzi nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, l'uso o l'esportazione di contenitori non ricaricabili per i gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1, vuoti o riempiti completamente o parzialmente. Tali contenitori possono essere stoccati o trasportati solo per il successivo smaltimento. Il presente paragrafo non si applica ai contenitori per usi di laboratorio o a fini di analisi dei gas fluorurati a effetto serra. Il primo comma si applica ai contenitori non ricaricabili, segnatamente a: a) contenitori che non possono essere ricaricati senza adattamenti; e b) contenitori che potrebbero essere ricaricati ma sono importati o immessi sul mercato senza che ne sia prevista la restituzione per la ricarica. 4. Le imprese che immettono sul mercato contenitori ricaricabili per i gas fluorurati a effetto serra presentano una dichiarazione di conformità comprensiva di prove che confermano l'esistenza di modalità vincolanti per la restituzione di tali contenitori ai fini della ricarica, in particolare identificando gli attori pertinenti, i loro impegni obbligatori e le pertinenti disposizioni logistiche. Tali modalità sono rese vincolanti per i distributori di contenitori ricaricabili per i gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali. Le imprese di cui al primo comma conservano la dichiarazione di conformità per almeno cinque anni dall'immissione sul mercato dei contenitori ricaricabili per i gas fluorurati a effetto serra e la mettono a disposizione, su richiesta, dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione. I fornitori dei contenitori ricaricabili per i gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali conservano le prove della conformità alle modalità vincolanti di cui al primo comma per un periodo di almeno cinque anni dalla fornitura all'utilizzatore finale e le mettono a disposizione, su richiesta, dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i requisiti per l'inclusione nella dichiarazione di conformità degli elementi essenziali per le modalità vincolanti di cui al primo comma del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2. 5. Su richiesta motivata dell'autorità competente di uno Stato membro e tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento, in via eccezionale la Commissione può, mediante atti di esecuzione, autorizzare una deroga per massimo quattro anni al fine di consentire l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature elencati nell'allegato IV, oppure in deroga all'articolo 13, paragrafo 9, di mettere in funzione commutatori elettrici nuovi o estesi, comprese le loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, se è dimostrato che: a) per il particolare prodotto o parte di apparecchiatura o per la particolare categoria di prodotti o apparecchiature non sono disponibili alternative o non possono essere impiegate per ragioni tecniche o di sicurezza; oppure b) il ricorso ad alternative tecnicamente valide e sicure comporterebbe costi sproporzionati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2. 6. Soltanto le persone fisiche in possesso di un certificato a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a), o imprese che impiegano persone fisiche in possesso di un certificato richiesto a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a), oppure dell'attestato di formazione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, sono autorizzate ad acquistare gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o nell'allegato II, sezione 1, per effettuare l'installazione, la manutenzione, l'assistenza o riparazione delle apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a f), all'articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b), e disciplinate dall'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma. I venditori vendono o propongono per la vendita, direttamente o indirettamente, tali gas esclusivamente alle imprese di cui al presente paragrafo. Il presente paragrafo non impedisce alle imprese non certificate che non effettuano le attività di cui al primo comma di raccogliere, trasportare o consegnare i gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1. 7. Le apparecchiature non ermeticamente sigillate caricate con gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1, possono essere vendute agli utilizzatori finali unicamente se è dimostrato che l'installazione sarà effettuata da un'impresa certificata a norma dell'articolo 10. 8. Solo le imprese stabilite all'interno dell'Unione, o che hanno nominato un rappresentante esclusivo stabilito all'interno dell'Unione, il quale si assume la piena responsabilità del rispetto del presente regolamento, sono autorizzate a immettere sul mercato e successivamente a fornire gas fluorurati a effetto serra sfusi. Il rappresentante esclusivo può essere il rappresentante designato a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1907/2006. […] Articolo 13 Controllo dell'uso 1. È vietato l’uso di esafluoruro di zolfo (SF6) nella pressofusione del magnesio e nel riciclaggio delle leghe di magnesio per pressofusione. 2. È vietato l’uso di SF6 per il riempimento di pneumatici di autoveicoli. 3. È vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di refrigerazione con una carica pari o superiori a 40 tonnellate di CO2 equivalente. A decorrere dal 1° gennaio 2025 è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature fisse di refrigerazione. I divieti di cui al primo comma non si applicano al materiale militare o ad apparecchiature concepite per raffreddare prodotti a temperature inferiori a - 50 °C. Fino al 1° gennaio 2030, i divieti di cui al primo comma non si applicano alle seguenti categorie di gas fluorurati a effetto serra: a) gas fluorurati a effetto serra rigenerati elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 2 500 usati per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di refrigerazione esistenti, a condizione che i contenitori di tali gas siano stati etichettati conformemente all'articolo 12, paragrafo 7; b) gas fluorurati a effetto serra riciclati elencati all'allegato I con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 e utilizzati per la manutenzione o la riparazione delle apparecchiature di refrigerazione esistenti, a condizione che siano stati recuperati da tali apparecchiature; questi gas riciclati sono utilizzati esclusivamente dall'impresa che ha effettuato o per conto della quale è stato effettuato il recupero a titolo di manutenzione o assistenza. I divieti di cui al primo comma non si applicano alle apparecchiature di refrigerazione per cui è stata autorizzata una deroga a norma dell'articolo 11, paragrafo 5. 4. A decorrere dal 1* gennaio 2026 è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di condizionamento d'aria e delle pompe di calore. Il divieto di cui al primo comma non si applica alle seguenti categorie di gas fluorurati a effetto serra fino al 1° gennaio 2032: a) gas fluorurati a effetto serra rigenerati elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 2 500 usati per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di condizionamento d'aria e alle pompe di calore esistenti, a condizione che i contenitori di tali gas siano stati etichettati conformemente all'articolo 12, paragrafo 7; b) gas fluorurati a effetto serra riciclati elencati all'allegato I con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 e utilizzati per la manutenzione o la riparazione delle apparecchiature di condizionamento d'aria e delle pompe di calore esistenti, a condizione che tali gas siano stati recuperati da tali apparecchiature; questi gas riciclati sono utilizzati esclusivamente dall'impresa che ha effettuato o per conto della quale è stato effettuato il recupero a titolo di manutenzione o assistenza. 5. A decorrere dal 1o gennaio 2032 è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 750 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature fisse di refrigerazione [esclusi i refrigeratori (chillers)]. Il divieto di cui al primo comma non si applica al materiale militare né alle apparecchiature destinate ad applicazioni intese a raffrescare prodotti a temperature inferiori a -50 °C né alle apparecchiature destinate ad applicazioni progettate per il raffreddamento di centrali nucleari. Il divieto di cui al primo comma non si applica alle seguenti categorie di gas fluorurati a effetto serra: a) gas fluorurati a effetto serra rigenerati elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 750 usati per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature fisse di refrigerazione esistenti, a esclusione dei refrigeratori (chillers), a condizione che i contenitori di tali gas siano stati etichettati conformemente all'articolo 12, paragrafo 7; b) gas fluorurati a effetto serra riciclati elencati all'allegato I con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 750 e utilizzati per la manutenzione o la riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione esistenti, esclusi i refrigeratori (chillers), a condizione che tali gas siano stati recuperati da tali apparecchiature; questi gas riciclati possono essere utilizzati esclusivamente dall'impresa che ha effettuato o per conto della quale è stato effettuato il recupero a titolo di manutenzione o assistenza. 6. Su richiesta motivata di un'autorità competente di uno Stato membro e tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento, la Commissione valuta la disponibilità di gas fluorurati a effetto serra rigenerati e riciclati che rientrano nell'ambito di applicazione dei paragrafi 4 e 5. Qualora la valutazione della Commissione evidenzi una carenza verificata di gas fluorurati a effetto serra rigenerati e riciclati, la Commissione può, in via eccezionale, mediante atti di esecuzione, autorizzare una deroga ai divieti di cui al paragrafo 4 o 5, per un periodo massimo di quattro anni, nella misura necessaria a far fronte alla carenza individuata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2. 7. A decorrere dal 1o gennaio 2035 è vietato l'uso dell’SF6 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di commutatori elettrici, a meno che non sia rigenerato o riciclato, a meno che non sia dimostrato che l'SF56 rigenerato o riciclato: a) non può essere utilizzato per motivi tecnici; oppure b) non è disponibile in caso di una situazione di riparazione di emergenza. In tali casi, l'utilizzatore fornisce all'autorità competente dello Stato membro interessato o alla Commissione, su richiesta, prove che illustrino la motivazione dell'uso. Il presente paragrafo non si applica al materiale militare. 8. L'uso del desflurano come anestetico per inalazione è vietato a decorrere dal 1o gennaio 2026, tranne quando è strettamente necessario e per motivi medici non può essere usato nessun altro anestetico. L'istituzione sanitaria conserva le prove della giustificazione medica e le fornisce all'autorità competente dello Stato membro interessato o alla Commissione su richiesta. 9. È vietata la messa in funzione dei seguenti commutatori elettrici che utilizzano gas fluorurati a effetto serra nel mezzo di isolamento o interruzione, o il cui funzionamento dipende da tali gas: a) dal 1° gennaio 2026, commutatori elettrici a media tensione per la distribuzione primaria e secondaria fino a 24 kV inclusi; b) dal 1° gennaio 2030, commutatori elettrici a media tensione per la distribuzione primaria e secondaria da oltre 24 kV fino a 52 kV inclusi; c) dal 1° gennaio 2028, commutatori elettrici ad alta tensione da più di 52 kV fino a 145 kV inclusi e corrente di corto circuito fino a 50 kA inclusa, con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 1; d) dal 1° gennaio 2032 i commutatori elettrici ad alta tensione con corrente di corto circuito superiore a 145 kV o superiore a 50 kA con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 1. 10. La messa fuori servizio di un commutatore elettrico in funzione all'interno dell'Unione e la successiva messa in funzione di tali commutatori elettrici in un altro sito dell'Unione non sono considerati una messa in funzione ai fini del presente articolo. 11. In deroga al paragrafo 9, la messa in funzione di commutatori elettrici che utilizzano o dipendono da gas fluorurati a effetto serra come mezzo di isolamento o interruzione con un potenziale di riscaldamento globale inferiore a 1 000 è consentita se, a seguito di una procedura di appalto che considera le specificità tecniche delle apparecchiature necessarie per l'uso specifico in questione, si applica una delle seguenti situazioni: a) nei primi due anni dopo le date pertinenti di cui al paragrafo 9, lettere a) e b), non sono pervenute offerte o sono pervenute offerte di apparecchiature da un solo fabbricante di commutatori elettrici con mezzo di isolamento o interruzione che non utilizzano gas fluorurati a effetto serra; b) nei primi due anni dopo le date pertinenti di cui al paragrafo 9, lettere c) e d), non sono pervenute offerte o sono pervenute offerte di apparecchiature da un solo fabbricante di commutatori elettrici con mezzo di isolamento o interruzione con un potenziale di riscaldamento inferiore a 1; c) dopo il periodo di due anni di cui alla lettera a) non sono pervenute offerte da un produttore di commutatori elettrici con mezzo di isolamento o interruzione che non utilizzano gas fluorurati; oppure d) dopo il periodo di due anni di cui alla lettera b) non sono pervenute offerte da un produttore di commutatori elettrici con mezzo di isolamento o interruzione con un potenziale di riscaldamento globale inferiore a 1. 12. In deroga al paragrafo 11, la messa in funzione di commutatori elettrici con mezzo di isolamento o interruzione con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 1 000 sono ammessi se, a seguito di una procedura di appalto che tiene conto delle specificità tecniche delle apparecchiature necessarie per l'uso specifico in questione, non sono pervenute offerte per i commutatori elettrici con mezzo di isolamento o interruzione con un potenziale di riscaldamento inferiore a 1000. 13. Il paragrafo 9 non si applica ai quadri i elettrici per i quali a norma delle specifiche per la progettazione ecocompatibile adottate nell'ambito della direttiva 2009/125/CE è stato stabilito che le loro emissioni di CO2 equivalente nel corso del ciclo di vita saranno inferiori a quelle di apparecchiature equivalenti che soddisfano le specifiche per la progettazione ecocompatibile e saranno conformi ai limiti di potenziale di riscaldamento globale di cui al paragrafo 9. 14. Il paragrafo 9 non si applica se l'operatore può fornire la prova che l'ordine dei commutatori elettrici è stato inoltrato prima dell'11 marzo 2024. 15. Il paragrafo 9 non si applica se i dispositivi per estendere i commutatori elettrici esistenti che utilizzano gas fluorurati a effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale inferiore a quello dei gas fluorurati a effetto serra utilizzati nei commutatori elettrici esistenti non sono compatibili con i commutatori elettrici esistenti e l’uso di tali dispositivi richiederebbe la sostituzione di tutti i commutatori elettrici esistenti. 16. Qualora si applichi la deroga di cui al paragrafo 10, 11, 12, 13, 14 o 15, l'operatore conserva la documentazione attestante le prove della deroga per almeno cinque anni e, su richiesta, la mette a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione. 17.L'operatore informa l'autorità competente nello Stato membro in cui i commutatori elettrici sono messi in funzione quando applica una deroga di cui ai paragrafi 11, 12, 14 o 15. 18. Le parti delle apparecchiature possono essere installate per la riparazione o la manutenzione dei commutatori elettrici esistenti a condizione che non vi siano cambiamenti del tipo di gas fluorurati a effetto serra utilizzati che comportino un aumento del potenziale di riscaldamento globale dei gas fluorurati a effetto serra utilizzati, o un aumento della quantità di gas fluorurati a effetto serra contenuti nell'apparecchiatura. 19. Sono vietati la messa in funzione delle apparecchiature o l’utilizzo dei prodotti elencati nell'allegato IV, punti 2, lettera b), 4, 5, lettera c), 7, lettere b), c) e d), 8, lettere da b) a e), 9, lettere da b) a f), 11, lettera c), 16, 17, lettera c), e 19, lettera b), dopo la rispettiva data di divieto specificata in tali punti, a meno che l'operatore non possa fornire la prova che: a) i pertinenti requisiti di sicurezza in un determinato luogo non consentono l'installazione di apparecchiature o l'utilizzo di prodotti che utilizzano gas fluorurati a effetto serra al di sotto del valore di potenziale di riscaldamento globale specificato nei rispettivi divieti; oppure b) l'apparecchiatura o il prodotto sono stati immessi sul mercato prima della pertinente data di divieto di cui all'allegato IV. 20. L'operatore conserva la documentazione attestante le prove di cui al paragrafo 19 per almeno cinque anni e la mette a disposizione, su richiesta, dell'autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione. […] ALLEGATO I GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A) (1) – IDROFLUOROCARBURI, PERFLUOROCARBURI E ALTRI COMPOSTI FLUORURATI
(1) Come da articolo 2, lettera a), le miscele contenenti le sostanze elencate nel presente allegato sono considerate gas fluorurati a effetto serra oggetto del presente regolamento. (4) Sulla base della sesta relazione di valutazione adottata dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), se non altrimenti indicato. Protocollo di Kyoto Nell’atmosfera il gas SF6 è indesiderabile a causa del suo elevato potenziale di riscaldamento globale ed è stato elencato, insieme con altri cinque gas, nel Protocollo di Kyoto. Il Protocollo di Kyoto, che fa seguito alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è uno dei più importanti strumenti giuridici internazionali volti a combattere i cambiamenti climatici. É il primo accordo internazionale che contiene gli impegni dei paesi industrializzati a ridurre le emissioni di alcuni gas ad effetto serra, responsabili del riscaldamento del pianeta. É stato adottato a Kyoto, Giappone, l’11 dicembre 1997 ed è entrato in vigore il 16 febbraio 2005. Il Protocollo di Kyoto concerne le emissioni di sei gas ad effetto serra: biossido di carbonio (CO2); La caratteristica principale del Protocollo di Kyoto è che stabilisce obiettivi vincolanti e quantificati di limitazione e riduzione dei gas ad effetto serra per i paesi aderenti (le Parti) ovvero 37 paesi industrializzati e la Comunità Europea. I paesi industrializzati (presenti nell’allegato I della UNFCCC), riconosciuti come principali responsabili dei livelli di gas ad effetto serra presenti in atmosfera, si impegnavano a ridurre le loro emissioni di gas ad effetto serra, nel periodo 2008-2012, di almeno il 5 % rispetto ai livelli del 1990. Il Protocollo di Kyoto prevede che i paesi debbano raggiungere i propri obiettivi di riduzione principalmente attraverso misure nazionali. Tuttavia, il protocollo consente di ridurre le emissioni di gas a effetto serra attraverso dei meccanismi basati sul mercato, i cosiddetti “Meccanismi Flessibili”. Questi sono: Emission Trading Internazionale (ET): consente lo scambio di crediti di emissione tra Paesi industrializzati e ad economia in transizione; un paese che abbia conseguito una diminuzione delle proprie emissioni di gas serra superiore al proprio obiettivo può così cedere (ricorrendo all'ET) tali "crediti" a un paese che, al contrario, non sia stato in grado di rispettare i propri impegni di riduzione delle emissioni di gas-serra; Meccanismo di Sviluppo Pulito (Clean Development Mechanism-CDM): consente ai Paesi industrializzati e ad economia in transizione di realizzare progetti nei Paesi in via di sviluppo, che producano benefici ambientali in termini di riduzione delle emissioni di gas-serra e di sviluppo economico e sociale dei Paesi ospiti e nello stesso tempo generino crediti di emissione (CER) per i Paesi che promuovono gli interventi; Implementazione Congiunta (Joint Implementation-JI): consente ai Paesi industrializzati e ad economia in transizione di realizzare progetti per la riduzione delle emissioni di gas-serra in un altro paese dello stesso gruppo e di utilizzare i crediti derivanti (ERU), congiuntamente con il paese ospite. Riutilizzo dello zolfo esafluoruro (SF6) e sue miscele in apparecchiature elettriche CEI EN IEC 60480 (CEI 10-40) Lo zolfo esafluoruro (SF6) e le sue miscele in azoto (N2) e carbonio tetrafluoruro (CF4) sono comunemente utilizzati nelle apparecchiature elettriche. Tenendo conto delle ripercussioni che queste sostanze possono avere sull’ambiente, deve essere prestata particolare attenzione ai criteri per un loro coretto riutilizzo e di questi aspetti si occupa una specifica norma, la CEI EN IEC 60480 (CEI 10-40) “Specifica per il riutilizzo dello zolfo esafluoruro (SF6) e sue miscele in apparecchiature elettriche”. Questa Norma fornisce i criteri per il riutilizzo dello zolfo esafluoruro (SF6) e sue miscele dopo il recupero e la rigenerazione dalle apparecchiature elettriche (ad esempio per manutenzione, o a fine vita). Il documento comprende numerosi allegati relativi alla descrizione dei diversi metodi di analisi, sui prodotti di decomposizione, sulla procedura per la valutazione dei potenziali effetti sulla salute derivanti dai prodotti di decomposizione, sulla rigenerazione criogenica di SF6 e sulle raccomandazioni di rigenerazione. Non rientrano nel campo di applicazione di questa norma le procedure per il recupero e la rigenerazione dell’SF6 e sue miscele, né le procedure per il loro stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento. Questi ultimi aspetti sono trattati dalla Norma CEI EN 62271-4 “Apparecchiatura ad alta tensione Parte 4: Procedure per la manipolazione del gas esafluoruro di zolfo (SF6) e delle sue miscele”. Le procedure per determinare le perdite di SF6 sono infine descritte nella CEI EN 60068‑2‑17 “Prove ambientali Parte 2: Prove Prova Q: Tenuta”. La nuova edizione 2019-10 sostituisce completamente precedente del 2005-10 che rimane applicabile fino al 09-05-2022. Informazioni per l’utilizzo - Identificazione dei pericoli: gas sotto pressione (liquefatto); - Limiti di infiammabilità in aria: non infiammabile; - Esposizione personale: TLV-TWA (ACGIH): 1000 ppm Misure di protezione individuale: indossare occhiali di sicurezza con protezione laterale. Indossare guanti di sicurezza in cuoio e scarpe di sicurezza durante le operazioni di manipolazione di bombole; - Compatibilità materiale: non corrosivo;ù Classificazione ed etichettatura secondo i criteri CLP CE / Lista n.: 219-854-2 Numero CAS: 2551-62-4 Mol. formula: SF6 [...] Indicazioni di pericolo H280: Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato. H336: Può provocare sonnolenza o vertigini. H315: Provoca irritazione cutanea H319: Provoca grave irritazione oculare Consiglio di prudenza - Conservazione P410 + P403 P410: Proteggere dai raggi solari. P403: Conservare in luogo ben ventilato. ADR N. ONU Esafluoruro di zolfo ADR: UN 1080 Esafluoruro di zolfo L’esafluoruro di zolfo, SF6, è un gas incolore, non infiammabile e liquefatto, che viene trasportato alla sua tensione di vapore pari a 2.2 kPa, ad una temperatura di 21°C. Gas asfissiante: gas non comburenti, non infiammabili e non tossici, che diluiscono o sostituiscono l’ossigeno normalmente presente nell’atmosfera. Esenzione parziale Riguarda i trasporti di determinate materie pericolose fino alla quantità massima prevista dall’ADR e si riferisce esclusivamente al trasporto in colli. Tabella esenzione parziale 1.1.3.6 [...] Etichettatura dei recipienti per Esafluoruro di zolfo (SF6) Immagine - Bombola Esafluoruo di zolfo (SF6) Etichettatura secondo ADR Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 CLP Esafluoruo di zolfo (SF6) N. CE 219-854-2 Colorazione dell’ogiva La norma UNI EN 1089-3:2011 “Bombole trasportabili per gas - Identificazione della bombola (escluso GPL) - Parte 3: Codificazione del colore”, specifica un sistema di codificazione del colore per l'identificazione del contenuto delle bombole ad uso industriale o medico, con particolare riferimento alle proprietà del gas o della miscela di gas. [...] Segue in allegato Documento collegato Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2026 Matrice revisioni
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