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| Appunti Sicurezza Lavoro | |||||||||||||||||
| Newsletter n. 1684 del 30 Gennaio 2026 | |||||||||||||||||
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Vademecum illustrato Scelta APVR / Update Rev. 2.0 2026 ID 6058 | Rev. 2.0 del 28 Gennaio 2026 / Vademecum completo in allegato Vademecum illustrato Scelta APVR EN 529:2005 | D.M. 2 maggio 2001 | UNI 11719: 2025 Aggiornamento del presente documento a seguito della pubblicazione, in data 20 Novembre 2025, della norma UNI 11719:2025 - Guida alla scelta, all'uso e alla manutenzione degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, in applicazione alla UNI EN 529:2006. La UNI EN 529:2006 evidenzia gli aspetti importanti sui quali dovrebbe essere prestata attenzione e non specifica requisiti, ma fornisce raccomandazioni che facilitano il rispetto della legislazione nazionale in materia, ove esistente, o della legislazione europea. La norma UNI 11719:2025 tratta lo stesso argomento della UNI EN 529:2006, in quanto, quest'ultima norma, al punto 1 afferma: “Essa fornisce linee guida per la preparazione di guide nazionali in tale ambito”. La UNI 11719:2025 norma l’importanza della formazione e dell’addestramento come parte integrante del DPI e rende documentabile e tracciabile ogni fase: scelta degli APVR, la valutazione di adeguatezza/idoneità, la manutenzione, la gestione, la documentazione e l’addestramento. Una delle novità più importanti è la definizione formale di un Programma di Protezione delle Vie Respiratorie (PPVR). Il PPVR consente all’azienda di gestire in modo sistematico i rischi respiratori, garantendo che gli APVR siano distribuiti in funzione di una reale valutazione del luogo di lavoro. La norma inoltre, delinea con precisione i ruoli coinvolti nel PPVR. Si tratta del responsabile del programma, addestratori, personale incaricato della manutenzione e gestione degli APVR, e gli stessi portatori / utilizzatori. La norma identifica il Responsabile del Programma di Protezione delle Vie Respiratorie (spesso il RSPP o figura delegata). Si tratta di chi coordina il PPVR, valuta i rischi respiratori, sceglie i dispositivi, organizza formazione e assicura il controllo periodico. Deve possedere competenze tecniche sui tipi di APVR, sui criteri di selezione in relazione ai rischi, e capacità organizzative per monitorare manutenzione e sostituzione. La responsabilità ultima delle misure di prevenzione ricade sul datore di lavoro, che delega operativamente al responsabile designato. Con l'art. 13 del DL 146/2021, convertito in legge mediante la Legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono state apportate modifiche al comma 2 bis dell’art. 79 del D. Lgs. 81/2008 che tratta di criteri di scelta ed uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI) ed afferma che fino alla adozione di un prossimo decreto restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti. Si ricorda che in premessa del Decreto 2 maggio 2001 è esplicitamente scritto che le norme in esso citate “costituiscono utili riferimenti di buona tecnica per l'individuazione dei suddetti criteri”. Update Rev. 2.0 del 28.01.2026 - UNI 11719:2025 Il presente documento illustra, con il supporto di immagini e schemi, il programma da attuare per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, in base a quanto indicato nella norma UNI EN 529:2006, dalla norma UNI 11719:2025 e dal D.M. 2 maggio 2001. L’esposizione a sostanze pericolose o a un'atmosfera con ossigeno insufficiente presenti nell'ambiente di lavoro può rappresentare un rischio di danni significativi alla salute, se non, addirittura, di morte per i lavoratori. Gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie (APVR) riducono il rischio di esposizione alle sostanze pericolose e/o a un'atmosfera con ossigeno insufficiente. Tuttavia, poiché esistono ambienti di lavoro molto differenti tra loro e le condizioni e le esigenze di protezione cambiano in funzione degli specifici ambienti, le relative valutazioni dei rischi devono essere effettuate caso per caso per identificare l'APVR più idoneo. I DPI a protezione delle vie respiratorie, detti anche APVR (apparecchi protezione vie respiratorie), sono dispositivi che servono a proteggere da sostanze aeriformi potenzialmente nocive (gas, polveri, vapori) mediante il meccanismo della filtrazione. Questi DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva quali impianti di aspirazione, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, dopo analisi e valutazione del rischio da parte del DDL. I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) delle vie aeree sono compresi fra quelli di III categoria (salvavita) ai sensi del Regolamento UE 2016/425 (Allegato I); pertanto la scelta di questi DPI deve essere effettuata dal datore di lavoro, in funzione della valutazione dei rischi dello specifico ambiente, con il supporto di persone competenti e in possesso di una formazione adeguata e specifica sulla materia per evitare gravi rischi per gli utilizzatori. Essendo gli APVR classificati DPI di “Terza categoria”, è obbligatoria l’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori al fine del loro uso corretto. [...] Il Vademecum risultato essere così strutturato: Premessa Normativa di riferimento Quadro normativo Dispositivi di protezione individuale (DPI), così articolato: 1. L'entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2016/425 che stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (marcatura CE) in sostituzione della direttiva 89/686/CEE (GU L 81/51 del 31 Marzo 2016) 2. Pubblicazione del Decreto Legislativo 19 febbraio 2019 n. 17 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. (GU n.59 del 11.03.2019) (Modifiche al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475); 3. Un aggiornamento/nuovo decreto previsto nel D.M. 2 maggio 2001 "Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)", e dal D.Lgs. 81/2008 Art. 79 c. 2, dovrebbe allineare la legislazione e normativa tecnica (o da prevedere una procedura di armonizzazione tra la normativa legislativa e normativa tecnica): - D.Lgs. 81/2008 Il D.M. 2 maggio 2001 "Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)" è stato emanato nel 2001 in accordo con quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, stabilisce i criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio. Difatti, la Legge 17 dicembre 2021 n. 215, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, in GU n.301 del 20.12.2021, con la lettera e-quinquies) interviene sull’articolo 79 del D.Lgs. 81/2008 disponendo l’aggiornamento dei riferimenti alla normativa tecnica contenuta nel D.M. 2 maggio 2001. [...] Descrizione degli APVR Un APVR è costituito da due componenti principali: Schema 2 - Descrizione APVR Facciale Il facciale può essere di tipo a tenuta o non a tenuta. Il facciale dirige aria o gas incontaminati respirabili all'area del naso e della bocca del portatore. I dispositivi filtranti e il respiratore sono disponibili con diversi facciali, ma presentano alcune limitazioni importanti. I facciali a tenuta (semimaschere filtranti, quarti di maschera, semimaschere e maschere intere) prevedono un'adeguata tenuta tra il viso del portatore e il facciale stesso. Le maschere intere e le semimaschere possono essere utilizzate sia per gli APVR filtranti sia per gli APVR isolanti; i quarti di maschera sono utilizzati per gli APVR filtranti. I facciali non a tenuta (cappucci, caschi, scafandri, tute, ecc.) prevedono che sia fornito un quantitativo sufficiente di aria per impedire l’ingresso dell’atmosfera esterna all’interno del facciale quando il portatore respira o si muove. Immagine 1 - Esempio Semimaschera senza valvole di inspirazione e con filtri separabili per proteggere contro gas o gas e particelle e solamente particelle (EN 1827) Questo dispositivo è una semimaschera leggera senza valvole di inspirazione coprente naso, bocca e mento. La maschera può avere o non avere valvole di espirazione. I(Il) filtri(o) sono(è) separabili(e) dalla maschera e sostituibili(e). I filtri sono previsti per essere utilizzati per non più di un turno lavorativo. La semimaschera stessa è sostituita dopo un numero relativamente piccolo di utilizzi. La combinazione filtro/maschera è "dedicata". Ciò significa che la maschera dovrebbe essere utilizzata solo con i filtri specificati dal fabbricante. Dal momento che la maschera è sprovvista di valvola di inspirazione e presenta requisiti di resistenza ridotti, non dovrebbe essere confusa con le semimaschere conformi alla EN 140. I dispositivi completi sono progettati secondo il tipo e la classe di filtri utilizzati e hanno il prefisso FM. Immagine 2 - Semimaschere e quarti di maschera (EN 140) Una semimaschera è un facciale che copre naso, bocca e mento del portatore ed è tenuta ferma mediante cinghie regolabili. Analogamente, un quarto di maschera è un facciale che copre il naso e la bocca. Quando è utilizzata con un dispositivo filtrante, l'aria è condotta attraverso un/dei filtro/i appropriato/i grazie allo sforzo respiratorio del portatore attraverso un dispositivo filtrante assistito con motore. L'aria espirata passa nell'ambiente tramite una o più valvole di espirazione, oppure mediante altri mezzi appropriati. Sono disponibili filtri contro particolati, gas/vapori o filtri combinati. Le semimaschere possono anche essere utilizzate con respiratori. Immagine 3 - Maschere intere (EN 136) Una maschera intera copre occhi, naso, bocca e mento. Fa tenuta contro il viso del portatore ed è tenuta ferma mediante cinghie regolabili. Quando è utilizzata con un dispositivo filtrante, l'aria è condotta attraverso un/dei filtro/i appropriato/i grazie allo sforzo respiratorio del portatore o attraverso un dispositivo filtrante assistito con motore. Questa maschera può anche essere utilizzata con respiratori. L'aria espirata passa nell'ambiente tramite una o più valvole di espirazione. La maggior parte delle maschere ha una maschera interna in grado di ridurre la re-inalazione dell’anidride carbonica espirato, di ridurre l'appannamento sullo schermo visivo e di aumentare il comfort. Alcuni dispositivi sono dotati di membrana fonica, per migliorare la chiarezza della comunicazione, mentre altri possono essere predisposti per l'utilizzo di occhiali speciali all'interno della maschera. Lo schermo visivo fornisce protezione contro particolati e gas. In alcuni casi sono necessari schermi visivi di grado speciale per la protezione contro spruzzi chimici o l'urto. Con questa maschera possono essere utilizzati filtri antipolvere o filtri contro gas/vapori o filtri combinati. Tabella 1 - Classi di maschere [...] Classificazione degli APVR Gli APVR si classificano in filtranti e isolanti. Schema 4 - Classificazione degli APVR APVR filtranti APVR filtrante è un respiratore che protegge il portatore da atmosfere inquinate, sempreché i filtri siano idonei per gli inquinanti presenti la cui concentrazione sia minore dei limiti prestazionali previsti per l’APVR. Tali respiratori non sono idonei a proteggere il portatore da insufficienza di ossigeno. Gli APVR filtranti si distinguono in: a. APVR filtrante contro particolato: b. APVR filtrante contro gas e vapori: c. APVR filtranti contro particolato, gas e vapori: La classificazione è valida anche per gli elettrorespiratori con filtro contro particolato, gas e vapori e combinati. Schema 5 - Apparecchi filtranti [...] APVR isolanti APVR isolante è un respiratore che, funzionando in modo indipendente dall'atmosfera in cui si trova il portatore, rifornendolo di gas respirabile, protegge da insufficienza di ossigeno, atmosfere inquinate e da atmosfera di immediato pericolo per la vita o la salute. Gli apparecchi isolanti si suddividono in: a. respiratori non autonomi: 1. a presa d’aria esterna: 2. ad aria compressa alimentati da linea (con eventuale bombola di soccorso in cintura): b. respiratori autonomi (autorespiratori): 1. a circuito aperto: 2. a circuito chiuso: Schema 6 - APVR isolanti [...] Programma di protezione delle vie respiratorie Il programma di protezione delle vie respiratorie si articola almeno secondo le seguenti fasi: a) definizione dei ruoli e dei compiti; b) attività previste per la scelta degli APVR: identificazione dei rischi, valutazione dell'adeguatezza degli APVR; valutazione dell'idoneità degli APVR; c) definizione delle procedure d'uso degli APVR in dotazione, comprensive di: d) definizione del programma di manutenzione, in funzione del tipo di APVR, dei rischi presenti negli ambienti di lavoro e delle condizioni lavorative; e) definizione delle istruzioni per la gestione degli APVR; g) compilazione delle registrazioni del programma di protezione delle vie respiratorie Schema 7 - Fasi programma di protezione delle vie respiratorie Ruoli e compiti per la gestione del programma di protezione delle vie respiratorie Il programma di protezione delle vie respiratorie, ai fini della sua applicazione, deve definire i ruoli di: - datore di lavoro; Se in possesso dei requisiti di Formazione e addestramento specifici per gli APVR, il datore di lavoro può svolgere il ruolo di responsabile del programma di protezione delle vie respiratorie. Il datore di lavoro deve identificare e rendere disponibili le risorse necessarie per la realizzazione e il funzionamento del programma di protezione delle vie respiratorie. Il responsabile del programma di protezione delle vie respiratorie deve: - redigere, con l’eventuale contributo di servizio di prevenzione e protezione, medico competente e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ed attuare il programma di protezione delle vie respiratorie; Se esiste un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, il programma di protezione delle vie respiratorie ne deve essere parte integrante e l’impegno al rispetto del programma deve essere indicato nella politica del sistema di gestione. [...] Criteri per la scelta degli APVR L’esposizione a sostanze pericolose aerodisperse nell’ambiente di lavoro dovrebbe essere eliminata o, se non possibile tecnicamente, ridotta al minimo mediante misure di contenimento alla sorgente o utilizzo di dispositivi di protezione collettiva. Generalmente, gli APVR sono usati solo per brevi periodi (parti di turni di lavoro); essi non hanno la funzione di sostituire possibili soluzioni tecniche in grado di eliminare o ridurre adeguatamente i rischi. Tuttavia, in casi di emergenza (per esempio autosalvataggio, interventi di riparazione o limitazione di conseguenze di guasti) e durante operazioni di soccorso (per esempio servizio antincendio, servizi di soccorso minerario), gli APVR possono essere gli unici mezzi per ridurre l'esposizione. La finalità di un APVR correttamente scelto è di proteggere l'apparato respiratorio dall'inalazione di inquinanti presenti nell'aria (particolato, fumi, aerosol, nebbie, vapori e gas) o da insufficienza di ossigeno. L'uso di un tipo errato di APVR può non assicurare la protezione necessaria e talora costituire un rischio. Si dovrebbero consultare i portatori in merito alla scelta degli APVR in quanto ciò contribuisce ad una maggiore accettazione degli stessi. Se gli APVR sono confortevoli è maggiore la probabilità che essi siano indossati e adattati in modo corretto per tutto il tempo di esposizione. La scelta dell'APVR deve essere effettuata: - identificando i rischi; Schema 8 - Scelta dell’APVR [...] Segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2026 Matrice revisioni
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