Raccomandazione (UE) 2025/2609 / Elenco europeo delle malattie professionali
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Racc. (UE) 2025/2609 / Elenco europeo delle malattie professionali ID 25176 | 22.12.2025 / In allegato Raccomandazione (UE) 2025/2609 della Commissione, del 18 dicembre 2025, sull’elenco europeo delle malattie professionali C/2025/8593 GU L 2025/2609 del 22.12.2025 __________ La raccomandazione (UE) 2022/2337 include diverse malattie correlate all’amianto. Nell’allegato I della raccomandazione, che contiene l’elenco europeo delle malattie professionali figurano: asbestosi, mesotelioma consecutivo all’inalazione di polveri d’amianto, complicazione dell’asbetosi da cancro bronchiale, affezioni fibrotiche della pleura, con restrizione respiratoria, causate dall’amianto e cancro al polmone causato dall’inalazione delle polveri d’amianto. Nell’allegato II della raccomandazione, che contiene un elenco complementare delle malattie di sospetta origine professionale che potrebbero essere inserite in futuro nell’elenco europeo delle malattie professionali: cancro della laringe causato dall’inalazione delle polveri d’amianto. __________ LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292, considerando quanto segue: (1) Con la raccomandazione (UE) 2022/2337 della Commissione, la Commissione ha raccomandato agli Stati membri di attuare una serie di misure volte ad aggiornare e migliorare vari aspetti delle loro politiche in materia di malattie professionali. Tali misure riguardano il riconoscimento, l’indennizzo e la prevenzione delle malattie professionali, la fissazione di obiettivi nazionali per la riduzione dei tassi delle malattie professionali, la dichiarazione e la registrazione delle malattie professionali, la raccolta di dati riguardanti l’epidemiologia delle malattie, la promozione della ricerca nel settore delle affezioni legate a un’attività professionale, il miglioramento della diagnosi delle malattie professionali, la diffusione di dati statistici ed epidemiologici sulle malattie professionali e la promozione di un contributo attivo dei sistemi sanitari pubblici nazionali alla prevenzione delle malattie professionali. (2) L’amianto è un agente cancerogeno pericoloso che è ancora diffuso in diversi settori economici, quali la ristrutturazione edilizia, l’attività estrattiva, la gestione dei rifiuti e la lotta antincendio, in cui i lavoratori possono essere ad alto rischio di esposizione. Si stima che attualmente siano esposti all’amianto tra 4,1 e 7,3 milioni di lavoratori. L’amianto è classificato come sostanza cancerogena di categoria 1 A a norma dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. I tumori professionali sono la principale causa di decessi correlati al lavoro nell’Unione, dovuti principalmente all’esposizione a sostanze cancerogene, come l’amianto. Si stima che il 75 % dei casi di tumori riconosciuti come professionali negli Stati membri sia correlato all’amianto. La progressiva restrizione dell’uso dell’amianto nell’Unione è iniziata nel 1988, mentre dal 2005 la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso dell’amianto sono vietati a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (REACH) (6). Ciononostante, vi è un notevole problema pregresso, in quanto l’amianto è ancora presente in molti edifici più vecchi che saranno probabilmente ristrutturati, adattati o demoliti nei prossimi anni. L’esposizione dei lavoratori all’amianto dovrebbe aumentare in tutti gli Stati membri con il progresso della strategia per l’ondata di ristrutturazioni. Inoltre, le malattie correlate all’amianto presentano un lungo periodo di latenza. Poiché i primi segni di malattia potrebbero manifestarsi anche a trent’anni o più di distanza dal momento dell’esposizione, si prevede che le malattie e i decessi correlati a un’esposizione all’amianto avvenuta prima del divieto del 2005 si verificheranno fino alla fine degli anni 2020 e 2030. (3) In tale contesto, ridurre efficacemente l’esposizione a sostanze cancerogene come l’amianto è diventato uno degli obiettivi del piano europeo di lotta contro il cancro e del piano d’azione per l’inquinamento zero della Commissione. Inoltre, la direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro è stata modificata dalla direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, che, tra l’altro, ha ridotto significativamente il valore limite di esposizione professionale applicabile all’amianto. (4) La raccomandazione (UE) 2022/2337 include diverse malattie correlate all’amianto. Nell’allegato I della raccomandazione, che contiene l’elenco europeo delle malattie professionali figurano: asbestosi, mesotelioma consecutivo all’inalazione di polveri d’amianto, complicazione dell’asbetosi da cancro bronchiale, affezioni fibrotiche della pleura, con restrizione respiratoria, causate dall’amianto e cancro al polmone causato dall’inalazione delle polveri d’amianto. Nell’allegato II della raccomandazione, che contiene un elenco complementare delle malattie di sospetta origine professionale che potrebbero essere inserite in futuro nell’elenco europeo delle malattie professionali: cancro della laringe causato dall’inalazione delle polveri d’amianto. (5) A seguito dell’adozione della comunicazione della Commissione «Costruire un futuro senza amianto», il comitato consultivo tripartito per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS), tenendo conto del progetto di parere del gruppo di lavoro specifico e del gruppo di esperti tecnici istituito al fine di sostenere i lavori sull’eventuale necessità di includere ulteriori malattie correlate all’amianto nella raccomandazione della Commissione sull’elenco europeo delle malattie professionali, il 29 maggio 2024 ha adottato un parere sulla necessità di aggiornare detta raccomandazione, per includervi ulteriori malattie correlate all’amianto. (6) Tenendo conto del parere del CCSS, nell’allegato I è opportuno aggiungere le seguenti malattie correlate all’amianto: cancro della laringe causato dall’amianto (in sostituzione dell’attuale voce «cancro della laringe causato dall’inalazione delle polveri d’amianto» nell’allegato II della raccomandazione), cancro ovarico causato dall’amianto, placche pleuriche con compromissione funzionale dei polmoni causate dall’amianto e versamento pleurico non maligno causato dall’amianto. Inoltre, nell’allegato II è opportuno aggiungere le seguenti malattie: cancro del colon causato dall’amianto, cancro del retto causato dall’amianto e cancro dello stomaco causato dall’amianto. (7) Dovrebbero inoltre essere rettificati alcuni errori tipografici nella versione inglese degli allegati della raccomandazione (UE) 2022/2337. Si tratta delle voci: «302 Complication of asbestos in the form of bronchial cancer», che dovrebbe essere sostituita da «302 Complication of asbestosis in the form of bronchial cancer» e «2.108 Thiopene», che dovrebbe essere sostituita da «2.108 Thiophene». (8) Anche se il riconoscimento delle malattie professionali è una questione strettamente legata alla concezione dei sistemi di sicurezza sociale, che è di competenza degli Stati membri, la Commissione promuove il riconoscimento da parte degli Stati membri delle malattie professionali che figurano nell’elenco europeo delle malattie professionali. Come indicato nella comunicazione della Commissione «Quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 - Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione» («quadro strategico dell’UE»), permane la necessità di prestare maggiore attenzione alle malattie professionali. In linea con i principi generali di prevenzione che costituiscono il fulcro della direttiva 89/391/CEE del Consiglio sulla sicurezza e la salute sul lavoro e delle relative direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro (16), la presente raccomandazione dovrebbe divenire uno strumento complementare fondamentale per la prevenzione delle malattie professionali a livello di Unione. È inoltre importante sostenere i lavoratori ammalati e coloro che hanno perso familiari a causa dell’esposizione sul lavoro. (9) In linea con il quadro strategico dell’UE, gli Stati membri dovrebbero essere invitati a coinvolgere attivamente tutti i soggetti interessati, in particolare le parti sociali, nell’elaborazione di misure volte a prevenire efficacemente le malattie professionali. (10) Il quadro strategico dell’UE fa riferimento alla necessità, da un lato, di rafforzare la base di conoscenze comprovate, a sostegno della legislazione e delle politiche e, dall’altro, di migliorare la ricerca e la raccolta di dati, tanto a livello di Unione quanto a livello nazionale, quale prerequisito per la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro. La cooperazione e lo scambio di informazioni, esperienze e migliori prassi sono fondamentali per migliorare l’analisi e la prevenzione in tutta l’Unione. (11) La raccomandazione agli Stati membri di trasmettere alla Commissione e rendere accessibili agli ambienti interessati dati statistici ed epidemiologici relativi alle malattie professionali riconosciute a livello nazionale è a tutt’oggi pertinente, tenendo conto del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché alla luce degli sviluppi connessi alle statistiche europee delle malattie professionali (EODS). (12) L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, istituita con regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha il compito, fra l’altro, di fornire alle istituzioni e agli organismi dell’Unione e agli Stati membri le informazioni obiettive di carattere tecnico, scientifico ed economico disponibili e le competenze tecniche necessarie per la formulazione e l’attuazione di politiche adeguate ed efficaci volte a proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché di raccogliere, analizzare e diffondere le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche negli Stati membri. In tale contesto, è opportuno che l’Agenzia svolga anche un ruolo importante negli scambi di informazioni, di esperienze e di migliori prassi in merito alla prevenzione delle malattie professionali. (13) I sistemi nazionali sanitari e di salute pubblica possono svolgere un ruolo importante nell’ottica di una migliore prevenzione delle malattie professionali, ad esempio attraverso una maggiore sensibilizzazione del personale medico per migliorare la conoscenza e la diagnosi di queste malattie. (14) Poiché è necessario aggiungere le malattie di cui al considerando 6 nella raccomandazione sull’elenco europeo delle malattie professionali e correggere alcuni errori tipografici nel suo testo, la presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione (UE) 2022/2337. RACCOMANDA: I. Fatte salve le disposizioni nazionali legislative o regolamentari più favorevoli, si raccomanda agli Stati membri: 1. di introdurre al più presto nelle loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alle malattie riconosciute scientificamente di origine professionale, che possono dar luogo ad indennizzo e che devono costituire oggetto di misure preventive, l’elenco europeo delle malattie professionali di cui all’allegato I; 2. di fare in modo che venga introdotto nelle loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative il diritto all’indennizzo per malattia professionale al lavoratore che soffre di un’affezione non contenuta nell’elenco dell’allegato I ma di cui si possono determinare l’origine e la natura professionale, in particolare se tale malattia è contenuta nell’allegato II; 3. di sviluppare e di migliorare le misure di prevenzione efficace delle malattie professionali figuranti nell’elenco europeo delle malattie professionali di cui all’allegato I, coinvolgendo attivamente tutti i soggetti interessati e ricorrendo, se del caso, a scambi di informazioni, di esperienze e di migliori prassi mediante l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro; 4. di stabilire obiettivi nazionali quantificati per la riduzione dei tassi delle malattie professionali riconosciute e, in via prioritaria, di quelle indicate nell’elenco europeo delle malattie professionali di cui all’allegato I; 5. di garantire la dichiarazione di tutti i casi di malattie professionali, di rendere le loro statistiche sulle malattie professionali gradualmente compatibili con l’elenco europeo delle malattie professionali di cui all’allegato I e conformi ai lavori in corso sul sistema di armonizzazione delle statistiche europee relative alle malattie professionali, in modo da disporre, per ogni caso di malattia professionale, di informazioni sull’agente o il fattore causale, la diagnosi medica e il sesso del paziente; 6. di istituire un sistema per la raccolta di informazioni o di dati riguardanti l’epidemiologia delle malattie indicate nell’allegato II, o di qualsiasi altra malattia di natura professionale; 7. di promuovere la ricerca nel settore delle affezioni legate a un’attività professionale, in particolare per le affezioni descritte all’allegato II e per i disturbi di natura psicosociale legati al lavoro; 8. di garantire un’ampia diffusione dei documenti di aiuto alla diagnosi delle malattie professionali incluse nei loro elenchi nazionali tenendo conto, in particolare, delle note di aiuto alla diagnosi delle malattie professionali pubblicate dalla Commissione; 9. di trasmettere alla Commissione e rendere accessibili agli ambienti interessati, in particolare attraverso la rete d’informazione stabilita dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, i dati statistici ed epidemiologici relativi alle malattie professionali riconosciute a livello nazionale; 10. di promuovere un contributo attivo dei sistemi sanitari nazionali alla prevenzione delle malattie professionali, in particolare mediante una maggiore sensibilizzazione del personale medico per migliorare la conoscenza e la diagnosi di queste malattie. II. Gli Stati membri dovrebbero stabilire i criteri di riconoscimento di ciascuna malattia professionale secondo la vigente legislazione o prassi nazionale. III. Gli Stati membri sono invitati a informare la Commissione, entro il 31 dicembre 2026, circa le misure adottate o previste in risposta alle malattie di cui ai punti da 311 a 314 dell’allegato I e alle malattie elencate ai punti 2.309, 2.310 e 2.311 dell’allegato II. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione ogniqualvolta siano adottate nuove misure in relazione all’attuazione della presente raccomandazione. _____________ ALLEGATO I Elenco europeo delle malattie professionali Le malattie descritte in questo elenco devono essere direttamente connesse con la professione esercitata. La Commissione fisserà i criteri di riconoscimento per ciascuna delle malattie professionali descritte qui di seguito. 1. Malattie provocate dai seguenti agenti chimici 100 Acrilonitrile 2. Malattie della pelle causate da sostanze e agenti non compresi sotto altre voci 201 Affezioni cutanee e cancri cutanei dovuti: 3. Malattie provocate dall’inalazione di sostanze ed agenti non compresi sotto altre voci 301 Malattie dell’apparato respiratorio e cancri 4. Malattie infettive e parassitarie 401 Malattie infettive o parassitarie trasmesse all’uomo da animali o da resti di animali 5. Malattie provocate dai seguenti agenti fisici 502.01 Cataratta provocata dalle radiazioni termiche ALLEGATO II Elenco complementare delle malattie di sospetta origine professionale che dovrebbero formare oggetto di una dichiarazione e che potrebbero essere inserite in futuro nell’allegato I dell’elenco europeo 2.1 Malattie provocate dai seguenti agenti chimici 2.101 Ozono 2.2 Malattie della pelle causate da sostanze e agenti non compresi sotto altre voci 2.201 Affezioni cutanee allergiche e ortoergiche non riconosciute nell’allegato I 2.3 Malattie provocate dall’inalazione di sostanze non comprese sotto altre voci 2.301 Fibrosi polmonari dovute ai metalli non compresi nell’elenco europeo 2.304 Affezioni broncopolmonari dovute alle fibre minerali artificiali 2.4 Malattie infettive e parassitarie non descritte nell’allegato I 2.401 Malattie parassitarie 2.5 Malattie provocate dagli agenti fisici [...]
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