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UNI/PdR 186-X:2025 | Semplificazione dei controlli amministrativi sulle attività economiche

UNI/PdR 186-X:2025 | Semplificazione dei controlli amministrativi sulle attività economiche
 
Appunti Normazione
  Newsletter n. 1286 del 19 Dicembre 2025  
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UNI/PdR 186-X:2025 Semplificazione controlli  amministrativi  attività economiche

UNI/PdR 186-X:2025 
Semplificazione dei controlli amministrativi sulle attività economiche

ID 25158 | 19.12.2025 / In allegato

Pubblicata la UNI/PdR 186 dal titolo “Requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l’art. 3 del D.Lgs. 103/2024”.

Il documento è stato realizzato in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e si articola in quattro parti, che analizzano diversi aspetti:

- UNI/PdR 186-1: aspetti generali;
- UNI/Pdr 186-2: ambito protezione ambientale;
- UNI/PdR 186-3: ambito igiene e salute pubblica;
- UNI/PdR 186-4: sicurezza dei lavoratori.

La UNI/PdR 186 è stata redatta su spinta del decreto legislativo 103/2024 “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche” pubblicato nel luglio 2024. Si tratta di un provvedimento finalizzato a realizzare la “semplificazione degli adempimenti e delle attività di controllo” e che ha introdotto un sistema volontario di identificazione e gestione del rischio per rendere più efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, programmando anche le attività ispettive in ragione del profilo di rischio identificato.

La nuova prassi di riferimento si pone quindi l’obiettivo di fornire un modello applicativo che dia riferimenti certi, oltre a una serie di requisiti relativi al processo di rilascio del Report certificativo da parte degli organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati
____________

UNI/PdR 186-1:2025
Requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l’art. 3 del D.Lgs. 103/2024 - Parte 1: Aspetti generali

Data entrata in vigore: 19 dicembre 2025

La prassi di riferimento tratta gli aspetti generali per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio in tutti gli ambiti omogenei secondo l’art. 3 del D.Lgs. 103/2024

UNI/PdR 186-2:2025
Requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l’art. 3 del D.Lgs. 103/2024 - Parte 2: Ambito protezione ambientale

Data entrata in vigore: 19 dicembre 2025

La prassi di riferimento tratta i requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio per l’ambito omogeneo protezione ambientale secondo l’art. 3 del D.Lgs. 103/2024

UNI/PdR 186-3:2025
Requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l’art. 3 del D.Lgs. 103/2024 - Parte 3: Ambito igiene e salute pubblica

Data entrata in vigore: 19 dicembre 2025

La prassi di riferimento tratta i requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio per l’ambito omogeneo igiene e salute pubblica secondo l’art. 3 del D.Lgs. 103/2024.

UNI/PdR 186-4:2025
Requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l’art. 3 del D.Lgs. 103/2024 – Parte 4: Ambito sicurezza dei lavoratori

Data entrata in vigore: 19 dicembre 2025

La prassi di riferimento tratta i requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio per l’ambito omogeneo sicurezza dei lavoratori (ovvero della salute e sicurezza sul lavoro) secondo l’art. 3 del D.Lgs. 103/2024

Nota procedurale: La prassi di riferimento è stata elaborata dal Tavolo UNI/PdR “Definizione del livello di rischio basso ai sensi del D.Lgs. 103/2024”, condotto da UNI, e costituito dai seguenti esperti: Andrea Orlando – Project Leader (UNI), Alfonsina Amaduzzi (INAIL), Fabrizio Benedetti (INAIL), Ilaria Cappiello (Accredia), Luca Cellesi (Dipartimento della Funzione Pubblica), Roberto Cerminara (Confcommercio-Imprese per l’Italia), Cinzia Frascheri (CISL), Natalia Gil Lopez (CNA), Elena Grazioli (CNA), Antonio Lucchini (Assotic), Cosmo Nardella (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), Maria Valeria Pennisi (Unioncamere), Nicola Privato (Associazione Conforma), Alessandra Procesi (Unioncamere), Simone Ravalli (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), Emanuele Riva (Accredia), Eliana Daniela Soviero (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), Andrea Stabile (Confartigianato Imprese), Lucio Tagliaferro (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), Federica Valeriani (Confartigianato Imprese). Si porge inoltre un ringraziamento a Giulia De Togni (Confcommercio-Imprese per l’Italia), Natascia Masi (Confcommercio-Imprese per l’Italia), Antonio Terracina (INAIL), Silvia Trivini (Confcommercio-Imprese per l’Italia) e Letizia Maria Vallone (Confcommercio-Imprese per l’Italia) per il loro contributo allo sviluppo della presente UNI/PdR.
____________

Decreto legislativo 103/2024

Art. 3 Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio «basso»

1. Ai fini della programmazione dei controlli di cui all'articolo 5, è istituito un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria, riferito ai seguenti ambiti omogenei:
a) protezione ambientale;
b) igiene e salute pubblica;
c) sicurezza pubblica;
d) tutela della fede pubblica;
e) sicurezza dei lavoratori.
2. L'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) di cui all'articolo 4 della legge 21 giugno 1986, n. 317, elabora, per ciascun ambito omogeneo, anche alla luce dei parametri di cui al comma 3, consultate le amministrazioni di riferimento, norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso al quale è associabile un Report certificativo. Le norme tecniche o prassi di riferimento elaborate da UNI sono approvate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 400 del 1988, sentite le amministrazioni interessate. Il medesimo decreto indica altresì gli elementi essenziali e il periodo di validità del Report certificativo, i casi di decadenza e le altre norme procedurali ritenute necessarie.
3. Nella determinazione del livello di rischio basso sono presi in considerazione diversi parametri, tra cui:
a) il possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento n. 765/2008 del 9 luglio 2008;
b) altre certificazioni, analogamente rilasciate sotto accreditamento, riconducibili ai principi ESG (Environmental, Social, Governance);
c) l'esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività;
d) il settore economico in cui opera il soggetto controllato;
e) le caratteristiche e la dimensione dell'attività economica svolta dal soggetto controllato.
4. Il Report certificativo è rilasciato da organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati presso l'Organismo nazionale di accreditamento riconosciuto e firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) dell'Associazione di cooperazione europea per l'accreditamento (EA).
5. I titolari di attività economica che hanno interesse ad ottenere il Report per uno o più ambiti omogenei possono farne domanda ad uno degli organismi di cui al comma 4.
6. L'Organismo unico di accreditamento trasmette in via telematica il Report per l'inserimento nel fascicolo informatico di impresa di cui all'articolo 4.
7. Dopo il rilascio del Report certificativo l'organismo di certificazione sottopone il soggetto controllato ad audit periodici per verificare il mantenimento della conformità alla norma di riferimento. Ove non vi siano più le condizioni di basso rischio, il Report certificativo è immediatamente revocato e ne è data comunicazione all'Organismo unico di accreditamento.
____________

Fonte: UNI




Info / download




Collegati
Semplificazione controlli sulle attività economiche / D.Lgs. 103/2024
Decreto legislativo 12 luglio 2024 n. 103
Legge 7 agosto 1990 n. 241
Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5
Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165
Legge 24 novembre 1981 n. 689
Legge 29 dicembre 1993 n. 580
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82



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