I Codici

I principali "Codici" in ordine di visite

Decisione di esecuzione (UE) 2025/816

Decisione di esecuzione (UE) 2025/816

ID 23898 | 29.04.2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/816 del Consiglio, del 14 aprile 2025, che autorizza l’Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote d’imposta ridotte al gasolio e al gas di petrolio liquefatto utilizzati per riscaldamento

GU L 2025/816 del 29.4.2025

Applicazione dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028.

...

Articolo 1

1. L’Italia è autorizzata ad applicare aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento nelle seguenti zone geografiche svantaggiate:

a) comuni che rientrano nella zona climatica F quale definita nel D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;

b) comuni che rientrano nella zona climatica E quale definita nel D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;

c) comuni della Sardegna e delle isole minori, ossia tutte le isole italiane a eccezione della Sicilia.

2. Al fine di evitare compensazioni eccessive, le aliquote d’imposta ridotte di cui al paragrafo 1 non sono superiori ai costi di riscaldamento supplementari sostenuti nelle zone interessate. Nel caso particolare delle zone di cui al paragrafo 1, lettera c), tali aliquote d’imposta ridotte non deve far diminuire il prezzo al di sotto del livello praticato sul continente per lo stesso combustibile.

3. Le aliquote d’imposta ridotte di cui al paragrafo 1 sono conformi agli obblighi stabiliti alla direttiva 2003/96/CE, in particolare rispettano i livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 9 della stessa.

Articolo 2

L’ammissibilità delle zone geografiche di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), è subordinata all’indisponibilità di una rete di distribuzione del gas naturale nei comuni interessati.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028.

Essa cessa di produrre effetti il giorno dell’applicazione di qualsiasi sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici adottato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea con cui l’autorizzazione rilasciata all’articolo 1 della presente decisione non fosse compatibile, nel caso in cui tale sistema diventi applicabile durante il periodo di cui al primo paragrafo del presente articolo.

Articolo 4

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

...

Collegati

Allegati
Allegati
Descrizione Lingua Dimensioni Downloads
Scarica il file (Decisione di esecuzione (UE) 2025/816) IT 874 kB 87

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
Sede: Via Madonna Alta 138/A - 06128 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: 800 14 47 46

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024