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Ordinanza CC n. 1615 del 22 gennaio 2025

Ordinanza Corte di Cassazione n. 1615 del 22 gennaio 2025

ID 23387 | 31.01.2025 / In allegato

L’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione ha confermato/ricordato che l’indirizzo di posta elettronica INI-PEC, pur se riferito ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti estranei all’attività professionale.

Nel secondo grado di giudizio, la Corte d'Appello aveva dichiarato l'estinzione di un giudizio, ritenendo nulla la notifica telematica di un atto di citazione per presunta irregolarità nella scelta dell’indirizzo PEC del destinatario.

La Corte d'Appello, in particolare, aveva ritenuto che la notificazione non fosse stata eseguita correttamente, in quanto l'atto era stato inviato a una persona fisica presso un indirizzo PEC che il notificante non aveva dimostrato essere inserito negli appositi elenchi.

La parte ricorrente aveva contestato la decisione della Corte d’Appello, sostenendo che la notificazione via PEC era stata effettuata in conformità alla normativa vigente. Aveva evidenziato che l’indirizzo PEC del destinatario era stato regolarmente estratto dall’elenco pubblico INIPEC, e che la legge non impone un ulteriore onere probatorio a carico del notificante per dimostrare la registrazione dell’indirizzo PEC nei pubblici elenchi.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha ribaltato la decisione della Corte d’Appello, stabilendo che la notificazione via PEC era da considerarsi valida.

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