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Circolare Anpal del 5 agosto 2022 n. 1

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Circolare Anpal del 5 agosto 2022 n. 1

ID 23736 | 03.04.2025 / In allegato

Circolare Anpal del 5 agosto 2022 n. 1
Oggetto: Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL, nonché di gestione della condizionalità a seguito delle innovazioni previste dal Programma.
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1.3 Soggetti formati

I meccanismi di verifica concordati con la Commissione Europea prevedono, quanto ai soggetti formati, evidenza documentale relativa ai riferimenti delle attestazioni rilasciate al completamento del percorso o alle attività eseguite per ciascuna persona ai sensi della legislazione nazionale, incluso il riferimento al contenuto della formazione ai fini della verifica del target secondario relativo alla formazione sulle competenze digitali.

Sulla base di tali meccanismi concordati, coerentemente con il Piano Nazionale Nuove Competenze (PNC) (adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 14 dicembre 2021), si ritiene quindi che per “soggetto formato” possa intendersi colui al quale sia stata rilasciata, in funzione delle diverse casistiche già previste dal PNC, una qualificazione o parte di essa inclusa nel Repertorio nazionale e nelle sue articolazioni regionali o comunque una attestazione di trasparenza, validazione o certificazione ai sensi e per gli effetti del d. lgs 13/2013 e secondo specifiche disposizioni regionali. In presenza di bisogni specifici del beneficiario o del mercato del lavoro locale, che rendano opportuno erogare servizi formativi non direttamente riferibili a qualificazioni ricomprese nel Repertorio nazionale, nelle sue articolazioni regionali, questi dovranno esitare almeno in un’attestazione finale di messa in trasparenza degli apprendimenti ai sensi delle Linee Guida di cui al DM 5 gennaio 2021, primariamente referenziati alle Aree di Attività dell’Atlante del Lavoro o, in assenza, (nelle more di un ampliamento delle stesse), con riferimento ad altri standard a valenza nazionale ed europea applicabili, ove possibile.

In caso di interruzione del percorso o di non superamento della valutazione finale per cause di forza maggiore (maternità, infortunio, malattia di lunga durata superiore a 30 giorni) ovvero in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro, ai fini del computo della persona formata nell’ambito di GOL appare comunque necessaria una attestazione di messa in trasparenza delle competenze acquisite in relazione ai moduli e alle unità didattiche effettivamente frequentate, rilasciata dal soggetto responsabile dell’erogazione della formazione, anche ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati o, comunque, utile ai fini della validazione delle competenze ai sensi del Decreto legislativo 13/2013.

Per quanto riguarda la formazione regolamentata, in caso di interruzione del percorso, potrà essere rilasciata un’attestazione di frequenza da parte dell’ente di formazione, contenente le attività eseguite ai fini della contabilizzazione all’interno del programma GOL. Tale attestazione non sostituisce l’obbligo di frequenza e superamento dell’esame del percorso formativo obbligatorio; essa potrà essere unicamente valutata, al pari di altre evidenze, all’interno di un procedimento di riconoscimento di crediti formativi, ai fini dell’eventuale riduzione del monte ore obbligatorio.

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