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Regolamento delegato (UE) 2026/1423

Regolamento delegato (UE) 2026/1423 / Clorpirifos - Regolamento POPs

Regolamento delegato (UE) 2026/1423 / Clorpirifos - Regolamento POPs

ID 27064 | 10 Settembre 2026 / Allegato

Regolamento delegato (UE) 2026/1423 
della Commissione, del 30 giugno 2026, che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il clorpirifos

C/2026/4428

GU L 2026/1423 del 10.9.2026

Entrata in vigore: 30.09.2026
________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell’Unione ai sensi sia della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (la «convenzione»), sia del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (il «protocollo»).

(2) L’allegato A della convenzione contiene un elenco di sostanze chimiche. Ciascuna parte della convenzione è tenuta a vietare le sostanze chimiche dell’elenco e/o ad adottare le misure legislative e amministrative necessarie per farne cessare la produzione, l’uso, l’importazione e l’esportazione.

(3) Nella sua dodicesima riunione, tenutasi dal 28 aprile al 9 maggio 2025, la conferenza delle parti della convenzione ha deciso, a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, della convenzione, di modificarne l’allegato A per includervi il clorpirifos con deroghe specifiche. Come stabilito nella decisione (UE) 2025/868 del Consiglio, l’Unione ha sostenuto l’inclusione del clorpirifos nell’allegato A con deroghe specifiche.

(4) È pertanto opportuno modificare anche l’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, che contiene un elenco delle sostanze inserite nella convenzione e nel protocollo, nonché delle sostanze inserite solo nella convenzione, per includervi il clorpirifos.

(5) Nell’Unione il clorpirifos come sostanza attiva nei prodotti fitosanitari e nei biocidi non è approvato a norma dei regolamenti (CE) n. 1107/2009 e (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. È pertanto opportuno inserire il clorpirifos nell’elenco dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 senza deroghe specifiche.

(6) Per migliorare l’applicazione e l’esecuzione nell’Unione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, è opportuno fissare un valore limite per il clorpirifos presente in sostanze, miscele e articoli sotto forma di contaminante non intenzionale in tracce.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

[...]

ALLEGATO

Nell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 è aggiunta la seguente voce:

Sostanza

N. CAS

N. CE

Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni

«Clorpirifos

2921-88-2

220-864-4

Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) si applica al clorpirifos presente in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 0,01 mg/kg (0,000001 % in peso).».

[...]

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