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Regolamento (UE) 2018/1480

ID 6957 | | Visite: 8331 | Regolamento CLPPermalink: https://www.certifico.com/id/6957

CLP Allegato VI   XII Adeguamento al progresso tecnico

CLP Allegato VI - XIII Adeguamento al progresso tecnico (ATP)

Regolamento (UE) 2018/1480

Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione del 4 ottobre 2018 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione.

GU L 251/1 del 05.10.2018

Entrata in vigore: 25.10.2018

Applicazione: 

Il punto 1) e il punto 2), lettera a), dell'allegato si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2019.

Il punto 2), lettere b), c), d) ed e) dell'allegato si applicano a decorrere dal 1° maggio 2020.

In deroga al terzo paragrafo del presente articolo, le sostanze e le miscele possono, prima del 1° maggio 2020, essere classificate, etichettate e imballate in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal presente regolamento.

Il Regolamento (UE) 2018/1480 sostituisce le voci riportate nella tabella 3.1  dell’allegato VI del egolamento (CE) n. 1272/2008 con le corrispondenti voci che figurano nell’allegato dello stesso e corregge il regolamento (UE) 2017/776 (X ATP)

...

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, in particolare l'articolo 37, paragrafo 5, e l'articolo 53, paragrafo 1, considerando quanto segue:

(1) La tabella 3.1 dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  contiene l'elenco della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose sulla base dei criteri di cui all'allegato I, parti da 2 a 5, dello stesso regolamento.

(2) All'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) sono state trasmesse, a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008, proposte volte a introdurre la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze e ad aggiornare o abrogare la classificazione e l'etichettatura armonizzate di talune altre sostanze. Sulla base dei pareri resi su queste proposte dal comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia, nonché dei commenti ricevuti dalle parti interessate, è opportuno introdurre, aggiornare o abrogare la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze.

(3) La direttiva 67/548/CEE del Consiglio  e la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sono state abrogate con effetto a decorrere dal 1° giugno 2015. Di conseguenza, l'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è stato modificato dal regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione onde eliminare la tabella 3.2. Tale modifica è entrata in vigore il 1° giugno 2017. L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è stato modificato ulteriormente dal regolamento (UE) 2017/776 della Commissione al fine di sopprimere i riferimenti alla tabella 3.2, di convertire i riferimenti alla tabella 3.1 in riferimenti alla tabella 3 e di sopprimere i riferimenti alle direttive abrogate. A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/776, la maggior parte di tali modifiche si sarebbe dovuta applicare a decorrere dal 1° giugno 2017, mentre era stato stabilito che le restanti modifiche si sarebbero applicate a decorrere dal 1° dicembre 2018. Tuttavia,a causa di un errore, nell'articolo 2, paragrafo 2 non sono state elencate due ulteriori modifiche che si sarebbero dovute applicare a decorrere dal 1° giugno 2017, tra cui in particolare la modifica del nome della tabella, da «Tabella 3.1» a «Tabella 3». L'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/776 dovrebbe pertanto essere modificato per includervi un riferimento a queste due modifiche. Tale correzione, anche se comporta l'applicazione retroattiva delle due modifiche, non pregiudica i diritti e gli obblighi dei fabbricanti, degli importatori, degli utilizzatori a valle o dei fornitori.

(4) Il regolamento (UE) 2017/776 ha inoltre modificato l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 per aggiungere i valori «stima della tossicità acuta» (STA) nella tabella 3.1 tra le informazioni relative alla classificazione e all'etichettatura di determinate sostanze ai fini della classificazione delle miscele. La STA introdotta per la nicotina è stata espressa in mg/kg. Al fine di chiarire come debbano essere classificate le miscele contenenti nicotina, la STA per le vie di esposizione orali e cutanee per la nicotina dovrebbe invece essere espressa in «mg/kg di p.c.». Le STA per altre tre sostanze, ossia colecalciferolo, 1,2-Diidrossibenzene e pinoxaden, dovrebbero essere espresse nello stesso modo. Inoltre, nel titolo della penultima colonna della tabella 3.1, è opportuno aggiungere una nota a piè di pagina che spieghi il significato dell'abbreviazione «mg/kg di p.c.».

(5) L'allegato del regolamento (UE) 2018/669  prevede la traduzione dei nomi delle sostanze figuranti nella tabella 3.1 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008. Di conseguenza, il titolo della seconda colonna della tabella, che attualmente fa riferimento ai «Dati di identificazione internazionale», deve essere modificato per tener conto del fatto che i «dati di identificazione internazionale» perderanno il loro carattere internazionale una volta che il regolamento che prevede la loro traduzione nell'allegato VI sarà applicabile. A fini di coerenza, questa modifica dovrebbe avere effetto quando la traduzione dei nomi nell'allegato VI sarà effettiva. Il nuovo titolo dovrebbe riflettere la terminologia utilizzata nell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1272/2008 .

(6) Non è necessario conformarsi immediatamente alle classificazioni armonizzate nuove o aggiornate, visto che occorrerà concedere un certo periodo di tempo ai fornitori per consentire loro di adeguare l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele alle classificazioni nuove o riviste e di vendere le scorte esistenti. Tale periodo di tempo sarà anche necessario per consentire ai fornitori di adeguarsi a e di rispettare altri obblighi legislativi derivanti dalle classificazioni armonizzate nuove o aggiornate, come quelli di cui all'articolo 22, lettera f), o all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, quelli previsti all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio  o quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008.

(8) In linea con le disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 1272/2008 che consentono l'applicazione delle nuove disposizioni in una fase precedente su base volontaria, è opportuno che i fornitori abbiano la facoltà di applicare le classificazioni armonizzate nuove e aggiornate e di adattare l'etichettatura e l'imballaggio di conseguenza, su base volontaria, prima della data di applicazione di tali classificazioni nuove o armonizzate.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Modifica del regolamento (CE) n. 1272/2008

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2 Rettifica del regolamento (UE) 2017/776

Nel regolamento (UE) 2017/776, all'articolo 2, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nell'allegato, il punto 1), il punto 2) e il punto 3), lettere a), b) e c), si applicano a decorrere dal 1° giugno 2017.»

Articolo 3 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il punto 1) e il punto 2), lettera a), dell'allegato si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2019.

Il punto 2), lettere b), c), d) ed e) dell'allegato si applicano a decorrere dal 1° maggio 2020.

In deroga al terzo paragrafo del presente articolo, le sostanze e le miscele possono, prima del 1° maggio 2020, essere classificate, etichettate e imballate in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal presente regolamento.

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