Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1692
ID 9246 | | Visite: 3567 | Regolamento REACH | Permalink: https://www.certifico.com/id/9246 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1692 | Regime transitorio per le sostanze soggette a un regime transitorio
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1692 della Commissione del 9 ottobre 2019 relativo all’applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relative alla registrazione e alla condivisione dei dati dopo la scadenza del termine ultimo di registrazione delle sostanze soggette a un regime transitorio
GU L 259/12 del 10.10.2019
Entrata in vigore: 30.10.2019
______
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, in particolare l’articolo 132, considerando quanto segue:
(1) Per evitare far gravare sulle autorità e le persone fisiche o giuridiche gli oneri derivanti dalla registrazione delle sostanze che erano già sul mercato interno quando il regolamento (CE) n. 1907/2006 è entrato in vigore, l’articolo 23 di detto regolamento ha istituito un regime transitorio per le sostanze soggette a un regime transitorio. Si è quindi stabilita una serie di termini transitori diversi per la registrazione di tali sostanze. Dall’articolo 23, paragrafo 3, del suddetto regolamento risulta che il termine ultimo per la registrazione sotto tale regime transitorio è scaduto il 1° giugno 2018.
(2) Al fine di garantire condizioni di parità tra gli operatori del mercato che fabbricano o immettono in commercio sostanze soggette a un regime transitorio e sostanze non soggette a un regime transitorio, è necessario specificare fino a quando siano applicabili, dopo la scadenza del regime, le disposizioni che hanno fissato condizioni favorevoli per la registrazione delle sostanze soggette a un regime transitorio. Per tali disposizioni dovrebbe quindi essere fissata una data limite adeguata, ragionevole e chiara, dopo la quale le disposizioni non dovrebbero più applicarsi o applicarsi solo in circostanze specifiche.
(3) L’articolo 3, paragrafo 30, del regolamento (CE) n. 1907/2006 fissa le condizioni di calcolo dei quantitativi all’anno delle sostanze soggette a un regime transitorio sulla base dei volumi medi di produzione o di importazione dei tre anni civili precedenti. Per far sì che gli operatori del mercato dispongano del tempo sufficiente per apportare gli adeguamenti necessari ai metodi di calcolo, dette condizioni dovrebbero continuare ad applicarsi come prima misura fino alla data limite specificata. Per tener conto della definizione «all’anno» di cui all’articolo 3, paragrafo 30, del regolamento (CE) n. 1907/2006, è opportuno fissare la data limite alla fine dell’anno civile presente (31 dicembre 2019).
(4) In linea con l’intento del legislatore di ridurre l’eventuale impatto degli obblighi di registrazione sulle sostanze trattate in volume esiguo, l’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1907/2006 stabilisce prescrizioni in materia di informazioni meno rigorose per la registrazione di talune sostanze in volume esiguo soggette a un regime transitorio, purché non rispondano ai criteri di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1907/2006. A norma dell’articolo 23, paragrafo 3, del suddetto regolamento, le sostanze in volume esiguo soggette a un regime transitorio devono essere registrate entro il termine d’iscrizione del 1o giugno 2018. Tuttavia, al fine di garantire parità di trattamento tra i dichiaranti che accedono a una registrazione o che aggiornano i fascicoli conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b) trascorso tale termine, la disposizione dovrebbe continuare ad applicarsi come seconda misura anche dopo il 1° giugno 2018.
(5) Il 1° giugno 2018 i forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze (SIEF) hanno cessato di essere operativi.
Tuttavia, come terza misura, gli obblighi di condivisione dei dati che tuttora incombono ai dichiaranti dovrebbero essere rafforzati e i dichiaranti dovrebbero essere incoraggiati a usare piattaforme informali di comunicazione analoghe per poter continuare ad ottemperare agli obblighi di registrazione e di condivisione dei dati a norma sia del regolamento (CE) n. 1907/2006 che del regolamento di esecuzione (UE) 2016/9 della Commissione.
(6) Come quarta misura è opportuno stabilire che il potenziale dichiarante, che ha registrato preliminarmente una sostanza soggetta a un regime transitorio a norma dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1907/2006, non debba essere tenuto a seguire la procedura di accertamento di cui all’articolo 26 di detto regolamento fino alla data limite specificata, in quanto lo scopo della procedura è già raggiunto con la registrazione preliminare.
(7) È necessario provvedere a che le controversie in materia di condivisione dei dati siano chiaramente riconoscibili. Le norme in materia di condivisione dei dati di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi fino alla data limite specificata. Dopo la data limite si dovrebbero applicare solo le norme sulla condivisione dei dati di cui agli articoli 26 e 27 di detto regolamento.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,
Ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1 Calcolo dei quantitativi di sostanze soggette a un regime transitorio
Il metodo specifico per calcolare i quantitativi all’anno di sostanze soggette a un regime transitorio, di cui all’articolo 3, paragrafo 30, del rregolamento (CE) n. 1907/2006, continua ad applicarsi solo fino al 31 dicembre 2019. Il dichiarante, una volta completata la registrazione di una sostanza, ne calcola successivamente il quantitativo per anno civile in conformità all’articolo 3, paragrafo 30, del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Articolo 2 Prescrizioni in materia di registrazione di talune sostanze in volume esiguo soggette a un regime transitorio
Lo scadere del regime transitorio per le sostanze soggette a un regime transitorio di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 non pregiudica l’applicabilità dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.
Articolo 3 Obblighi di condivisione dei dati dopo la registrazione
Dopo aver registrato una sostanza i dichiaranti, compresi quelli che trasmettono dati insieme ad altri dichiaranti, continuano a rispettare gli obblighi di condivisione dei dati in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio, come specificato nel titolo III del regolamento (CE) n. 1907/2006 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/9. In tale contesto i dichiaranti possono ricorrere a piattaforme informali di comunicazione analoghe ai forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze di cui all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Articolo 4 Obbligo di compiere accertamenti e di condividere i dati per le sostanze soggette a un regime transitorio
1. In caso di mancato accordo in esito ai negoziati sulla condivisione dei dati a norma dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1907/2006, le disposizioni di detto articolo si applicano solo fino al 31 dicembre 2019.
2. Dopo il 31 dicembre 2019 le registrazioni preliminari effettuate a norma dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1907/2006 non sono più valide e a tutte le sostanze soggette a un regime transitorio si applicano gli articoli 26 e 27.
________
Collegati: