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Regolamento (UE) 2017/735

ID 3945 | | Visite: 4278 | Regolamento REACHPermalink: https://www.certifico.com/id/3945

Regolamento (UE) 2017/735

Regolamento (UE) 2017/735 della Commissione del 14 febbraio 2017 recante modifica del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), al fine di adeguarlo al progresso tecnico

Metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH

LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione istituisce i metodi di prova per determinare le proprietà fisico-chimiche, la tossicità e l'ecotossicità delle sostanze chimiche applicabili ai fini del regolamento (CE) n. 1907/2006.

(2) È necessario aggiornare il regolamento (CE) n. 440/2008 per includervi in via prioritaria nuovi e aggiornati metodi di prova adottati di recente dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) al fine di tener conto del progresso tecnico e ridurre il numero di animali usati a scopi di sperimentazione, conformemente alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Le parti interessate sono state consultate in merito alla proposta.

(3) L'adeguamento al progresso tecnico contiene venti metodi di prova: un nuovo metodo per la determinazione delle proprietà fisico-chimiche, cinque metodi di prova aggiornati e uno nuovo per la valutazione dell'ecotossicità, due metodi di prova aggiornati per valutare il destino e il comportamento ambientale e quattro metodi di prova nuovi e sette aggiornati per la determinazione degli effetti sulla salute umana.

(4) L'OCSE esamina regolarmente le linee guida relative ai metodi di prova, al fine di individuare quelli che sono scientificamente superati. Tale adeguamento al progresso tecnico elimina sei metodi di prova per i quali le linee guida dell'OCSE corrispondenti sono state soppresse

(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 440/2008.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

...

L'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 è così modificato:
(1) Nella parte A è aggiunto il seguente capitolo: A.25 COSTANTI DI DISSOCIAZIONE IN ACQUA (METODO DELLA TITOLAZIONE — METODO SPETTROFOTOMETRICO— METODO CONDUTTIMETRICO)
(2) Nella parte B, il capitolo B.5 è sostituito dal seguente: B.5 IRRITAZIONE/CORROSIONE OCULARE ACUTA
(3) Nella parte B, il capitolo B.10 è sostituito dal seguente: B.10 Prova in vitro di aberrazione cromosomica nei mammiferi
(4) Nella parte B, il capitolo B.11 è sostituito dal seguente: B.11 Prova di aberrazione cromosomica del midollo osseo nei mammiferi
(5) Nella parte B, il capitolo B.12 è sostituito dal seguente: B.12 Prova sui micronuclei negli eritrociti di mammifero
(6) Nella parte B, il capitolo B.15. è soppresso.
(7) Nella parte B, il capitolo B.16. è soppresso.
(8) Nella parte B, il capitolo B.18. è soppresso.
(9) Nella parte B, il capitolo B.19. è soppresso.
(10) Nella parte B, il capitolo B.20. è soppresso.
(11) Nella parte B, il capitolo B.24. è soppresso.
(12) Nella parte B, il capitolo B.47. è sostituito dal seguente: B.47 Metodo di prova dell'opacità e della permeabilità della cornea nei bovini per l'identificazione dii) sostanze chimiche che inducono gravi lesioni oculari e ii) sostanze chimiche che non richiedono classificazione per irritazione oculare o gravi lesioni oculari
(13) nella parte B, il capitolo B.48 è sostituito dal seguente: B.48 Metodo di prova sull'occhio isolato dei polli (Isolated Chicken Eye - ICE) per l'identificazione di i) sostanze chimiche che inducono gravi lesioni oculari e ii) sostanze chimiche che non richiedono classificazione per irritazione oculare o gravi lesioni oculari
(14) Nella parte B, il capitolo B.49 è sostituito dal seguente: B.49. Prova del micronucleo in vitro con cellule di mammifero
(15) Nella parte B sono aggiunti i seguenti capitoli: B.59 Sensibilizzazione cutanea in chemico: saggio di reattività peptidica diretta (DPRA)
(16) Nella parte C, il capitolo C.13 è sostituito dal seguente: C.13 Bioaccumulo nei pesci: esposizione attraverso l'ambiente acquatico e per via alimentare
(17) Nella parte C, il capitolo C.20 è sostituito dal seguente: C.20 Prova di riproduzione con Daphnia magna
(18) Nella parte C, capitolo C.29, il paragrafo 66 è sostituito
(19) nella parte C sono aggiunti i seguenti capitoli: C. 47 Prova di tossicità sui pesci nei primi stadi di vita.

G.U.U.E: L 112/1 28-04-2017

Entrata in vigore: 18-05-2017

Normativa correlata:

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 REACH
REGOLAMENTO (CE) N. 440/2008

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