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Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1491

ID 4523 | | Visite: 3650 | Regolamento BPRPermalink: https://www.certifico.com/id/4523

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1491

della Commissione del 21 agosto 2017 che rinnova l'approvazione della sostanza attiva 2,4-DB in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

Articolo 1 Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva 2,4-DB è rinnovata come specificato nell'allegato I.

Articolo 2 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3 Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2017.

GUUE L216/15 del 22.08.2017

Entrata in vigore: 11.09.2017

Applicazione: 01.11.2017

...

Allegato I

Nome comune

numeri di identificazione

Denominazione IUPAC Purezza (1) Data di approvazione Scadenza dell'approvazione Disposizioni specifiche

2,4-DB
N. CAS 94-82-6
N. CIPAC 83
Acido 4-(2,4-diclorofenossi) butirrico
≥ 940 g/kg
Impurità:
Fenoli liberi (espressi in 2,4-diclorofenolo (2,4-DCP)]: max. 15 g/kg.
Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorinati (equivalenti tossici (TEQ) della TCDD): max. 0,01 mg/kg.
1° novembre 2017 31 ottobre 2032
Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 2,4-DB, in particolare delle relative appendici I e II.
In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione:
- degli operatori e dei lavoratori;
- dei consumatori da prodotti di origine animale;
- dei mammiferi selvatici;
- degli organismi del terreno non bersaglio;
- degli organismi acquatici;
- delle piante terrestri non bersaglio.
Se del caso, le condizioni d'impiego comprendono misure di attenuazione del rischio

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


Allegato II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
1) nella parte A è soppressa la voce 47 relativa al 2,4-DB;
2) nella parte B è inserita la voce seguente:

Numero

Nome comune

numeri di identificazione
Denominazione IUPAC Purezza (1) Data di approvazione Scadenza dell'approvazione Disposizioni specifiche
116 2,4-DB
N. CAS 94-82-6
N. CIPAC 83
Acido 4-(2,4-diclorofenossi) butirrico ≥ 940 g/kg
Impurità:
Fenoli liberi (espressi in 2,4-diclorofenolo (2,4-DCP)]: max. 15 g/kg.
Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorinati (equivalenti tossici (TEQ) della TCDD): max. 0,01 mg/kg.
1° novembre 2017 31 ottobre 2032 Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 2,4-DB, in particolare delle relative appendici I e II.
In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione:
- degli operatori e dei lavoratori;
- dei consumatori da prodotti di origine animale;
- dei mammiferi selvatici;
- degli organismi del terreno non bersaglio;
- degli organismi acquatici;
- delle piante terrestri non bersaglio.
Se del caso, le condizioni d'impiego comprendono misure di attenuazione del rischio

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.

Collegati:

Regolamento (CE) n.1107/2009

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Tags: Chemicals Regolamento BPR

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