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Seveso III dal 1° Giugno: Le principali Novità

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Seveso III dal 1° Giugno: Le principali Novità

Direttiva 2012/18/UE - Seveso III

La direttiva 2012/18/UE, comunemente denominata Seveso III, entrerà in vigore il 1° giugno 2015.

Queste le principali novità della legge che ha l’obiettivo di innalzare i livelli di protezione e controllo vigenti neglistabilimenti a rischio di incidente rilevante, di recepire il regolamento CLP, che uniforma la classificazione delle sostanze pericolose, e di ottimizzare e semplificare le procedure amministrative.

Il provvedimento è relativo a tutti gli stabilimenti dove sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, classificati in stabilimenti di soglia superiore o inferiore, ma non si applica agli impianti o ai depositi militari, alle miniere e cave, alle piattaforme petrolifere, alle discariche di rifiuti, al trasporto di sostanze pericolose, anche in condotte, e agli impianti di stoccaggio di gas in siti sotterranei offshore.

Per sviluppare una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti l’art. 8, tra gli obblighi in capo al gestore dello stabilimento introduce “MAPP” e cioè l’obbligo di “redigere in forma scritta un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e a farsi carico della sua corretta applicazione. La “MAPP” è definita in modo da garantire un livello di protezione elevato della salute umana e dell’ambiente. Essa è proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, comprende gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi, nonché l’impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo al contempo un elevato livello di protezione”.

La MAPP per gli stabilimenti nuovi deve essere elaborata e inviata all’autorità competente in “un termine ragionevole precedente l’inizio della costruzione o l’avvio dell’attività oppure prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose” per gli altri stabilimenti entro un anno di applicazione della direttiva allo stabilimento stesso.

Con l’art. 9, relativo all’ “Effetto domino”, si sancisce la possibilità dell’autorità competente di ricevere informazioni riguardo gli stabilimenti adiacenti quello sottoposto alla Seveso III e l’obbligo di favorire lo scambio di informazioni tra stabilimenti stessi.

L’art. 10 definisce quindi, l’obbligo al gestore dello stabilimento di predisporre e presentare un rapporto di sicurezza al fine di:

“a) dimostrare di aver messo in atto, secondo gli elementi dell’allegato III, una MAPP e un sistema di gestione della sicurezza per la sua applicazione;
b) dimostrare che sono stati individuati i pericoli di incidenti rilevanti e i possibili scenari di incidenti rilevanti e che sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per la salute umana e per l’ambiente;
c) dimostrare che la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidenti rilevanti nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili;
d) dimostrare l’avvenuta predisposizione dei piani di emergenza interni e fornire gli elementi che consentano l’elaborazione del piano di emergenza esterno;
e) fornire all’autorità competente informazioni che le permettano di adottare decisioni in merito all’insediamento di nuove attività o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti”.

La direttiva interviene poi per rafforzare i diritti dei cittadini che abitano nei pressi di stabilimenti rilevanti ai quali viene assicurato il diritto a ricevere informazioni chiare ed esaustive sullo stabilimento e si introduce inoltre il diritto di consultazione in caso di insediamento di nuovi stabilimenti o di significative modifiche in stabilimenti esistenti.

Si ribadisce inoltre la necessità di mettere a punto un sistema efficiente di scambio di informazioni anche tra stati membri nell’evenienza di incidenti rilevanti: gli effetti di tali eventi non rispettano le frontiere e possono impattare con l’ambiente e la cittadinanza di diversi stati.

Per quanto riguarda il regime dei controlli si introduce un sistema di ispezioni programmate per cui ogni stabilimento a rischio incidente rilevante di livello superiore sarà ispezionato ogni anno e gli stabilimenti di livello inferiore entro tre anni.

Infine la direttiva interviene in materia di scambio di informazioni e sistema informativo e sancisce l’obbligo per gli stati membri di trasmettere entro il 30 settembre 2019 e successivamente ogni quattro anni, una relazione quadriennale sull’attuazione della direttiva e di contribuire alla costituzione di una banca dati centralizzata che contenga, tra gli altri, l’analisi delle cause degli incidenti, gli insegnamenti tratti dagli incidenti e le misure preventive necessarie per evitare il ripetersi degli incidenti.

Allegati alla direttiva i seguenti documenti:

Allegato I - Sostanze pericolose;
Allegato II - Dati e informazioni minimi che devono figurare nel rapporto di sicurezza di cui all’articolo 1;
Allegato III - Informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 5, e all’articolo 10 relative al sistema di gestione della sicurezza e all’organizzazione dello stabilimento ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti;
Allegato IV - Dati e informazioni che devono figurare nei piani di emergenza di cui all’articolo 1;
Allegato V - Informazioni da comunicare al pubblico ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, e dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a;
Allegato VI - Criteri per la notifica di un incidente rilevante alla Commissione di cui all’articolo 18, paragrafo ;
Allegato VII - Tavola di concordanza.

Direttiva 2012/18/UE - Seveso III

Direttiva 2012/18/UE Seveso III: Estratto ISPRA

Tags: Chemicals Rischio Incidente Rilevante

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