Slide background
Slide background




Seveso III dal 1° Giugno: Le principali Novità

ID 1605 | | Visite: 6208 | Legislazione ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/1605



Seveso III dal 1° Giugno: Le principali Novità

Direttiva 2012/18/UE - Seveso III

La direttiva 2012/18/UE, comunemente denominata Seveso III, entrerà in vigore il 1° giugno 2015.

Queste le principali novità della legge che ha l’obiettivo di innalzare i livelli di protezione e controllo vigenti neglistabilimenti a rischio di incidente rilevante, di recepire il regolamento CLP, che uniforma la classificazione delle sostanze pericolose, e di ottimizzare e semplificare le procedure amministrative.

Il provvedimento è relativo a tutti gli stabilimenti dove sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, classificati in stabilimenti di soglia superiore o inferiore, ma non si applica agli impianti o ai depositi militari, alle miniere e cave, alle piattaforme petrolifere, alle discariche di rifiuti, al trasporto di sostanze pericolose, anche in condotte, e agli impianti di stoccaggio di gas in siti sotterranei offshore.

Per sviluppare una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti l’art. 8, tra gli obblighi in capo al gestore dello stabilimento introduce “MAPP” e cioè l’obbligo di “redigere in forma scritta un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e a farsi carico della sua corretta applicazione. La “MAPP” è definita in modo da garantire un livello di protezione elevato della salute umana e dell’ambiente. Essa è proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, comprende gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi, nonché l’impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo al contempo un elevato livello di protezione”.

La MAPP per gli stabilimenti nuovi deve essere elaborata e inviata all’autorità competente in “un termine ragionevole precedente l’inizio della costruzione o l’avvio dell’attività oppure prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose” per gli altri stabilimenti entro un anno di applicazione della direttiva allo stabilimento stesso.

Con l’art. 9, relativo all’ “Effetto domino”, si sancisce la possibilità dell’autorità competente di ricevere informazioni riguardo gli stabilimenti adiacenti quello sottoposto alla Seveso III e l’obbligo di favorire lo scambio di informazioni tra stabilimenti stessi.

L’art. 10 definisce quindi, l’obbligo al gestore dello stabilimento di predisporre e presentare un rapporto di sicurezza al fine di:

“a) dimostrare di aver messo in atto, secondo gli elementi dell’allegato III, una MAPP e un sistema di gestione della sicurezza per la sua applicazione;
b) dimostrare che sono stati individuati i pericoli di incidenti rilevanti e i possibili scenari di incidenti rilevanti e che sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per la salute umana e per l’ambiente;
c) dimostrare che la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidenti rilevanti nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili;
d) dimostrare l’avvenuta predisposizione dei piani di emergenza interni e fornire gli elementi che consentano l’elaborazione del piano di emergenza esterno;
e) fornire all’autorità competente informazioni che le permettano di adottare decisioni in merito all’insediamento di nuove attività o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti”.

La direttiva interviene poi per rafforzare i diritti dei cittadini che abitano nei pressi di stabilimenti rilevanti ai quali viene assicurato il diritto a ricevere informazioni chiare ed esaustive sullo stabilimento e si introduce inoltre il diritto di consultazione in caso di insediamento di nuovi stabilimenti o di significative modifiche in stabilimenti esistenti.

Si ribadisce inoltre la necessità di mettere a punto un sistema efficiente di scambio di informazioni anche tra stati membri nell’evenienza di incidenti rilevanti: gli effetti di tali eventi non rispettano le frontiere e possono impattare con l’ambiente e la cittadinanza di diversi stati.

Per quanto riguarda il regime dei controlli si introduce un sistema di ispezioni programmate per cui ogni stabilimento a rischio incidente rilevante di livello superiore sarà ispezionato ogni anno e gli stabilimenti di livello inferiore entro tre anni.

Infine la direttiva interviene in materia di scambio di informazioni e sistema informativo e sancisce l’obbligo per gli stati membri di trasmettere entro il 30 settembre 2019 e successivamente ogni quattro anni, una relazione quadriennale sull’attuazione della direttiva e di contribuire alla costituzione di una banca dati centralizzata che contenga, tra gli altri, l’analisi delle cause degli incidenti, gli insegnamenti tratti dagli incidenti e le misure preventive necessarie per evitare il ripetersi degli incidenti.

Allegati alla direttiva i seguenti documenti:

Allegato I - Sostanze pericolose;
Allegato II - Dati e informazioni minimi che devono figurare nel rapporto di sicurezza di cui all’articolo 1;
Allegato III - Informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 5, e all’articolo 10 relative al sistema di gestione della sicurezza e all’organizzazione dello stabilimento ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti;
Allegato IV - Dati e informazioni che devono figurare nei piani di emergenza di cui all’articolo 1;
Allegato V - Informazioni da comunicare al pubblico ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, e dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a;
Allegato VI - Criteri per la notifica di un incidente rilevante alla Commissione di cui all’articolo 18, paragrafo ;
Allegato VII - Tavola di concordanza.

Direttiva 2012/18/UE - Seveso III

Direttiva 2012/18/UE Seveso III: Estratto ISPRA

Tags: Chemicals Rischio Incidente Rilevante

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Nov 18, 2024 156

Rettifica regolamento delegato 2023/707 - 18.11.2024

Rettifica regolamento delegato 2023/707 - 18.11.2024 ID 22953 | 18.11.2024 Rettifica del regolamento delegato 2023/707 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Nov 13, 2024 111

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 13.11.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 13.11.2024 ID 21612 | Last update: 13.11.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Logo di produzione biologica UE
Nov 11, 2024 135

Regolamento delegato (UE) 2024/2867

Regolamento delegato (UE) 2024/2867 / Logo di produzione biologica UE ID 22907 | 11.11.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/2867 della Commissione, del 2 settembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la presentazione del logo di… Leggi tutto
Nov 07, 2024 160

Direttiva 1999/2/CE

Direttiva 1999/2/CE ID 22885 | 07.11.2024 Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti GU L 66/16 del 13.3.1999… Leggi tutto
Ott 28, 2024 116

Decreto 4 agosto 2011 n. 158

Decreto 4 agosto 2011 n. 158 / Recepimenti Direttiva ID 22820 | 28.10.2024 Decreto 4 agosto 2011 n. 158 Regolamento recante recepimento della direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento… Leggi tutto
Direttiva 2009 32 CE   Solventi da estrazione uso alimentare
Ott 28, 2024 198

Direttiva 2009/32/CE

Direttiva 2009/32/CE / Solventi da estrazione uso alimentare ID 22819 | 28.10.2024 Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei… Leggi tutto
Ott 28, 2024 97

Direttiva 88/344/CEE

Direttiva 88/344/CEE / Solventi da estrazione Direttiva 88/344/CEE del Consiglio del 13 giugno 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 157 del 24.6.1988)… Leggi tutto
Decreto Legislativo 4 febbraio 1993 n  64   Solventi da estrazione uso alimentare
Ott 28, 2024 118

Decreto Legislativo 4 febbraio 1993 n. 64

Decreto Legislativo 4 febbraio 1993 n. 64 / Solventi da estrazione uso alimentare ID 22817 | 28.10.2024 / Testo consolidato allegato Decreto Legislativo 4 febbraio 1993 n. 64Attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 85858

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto