Schema DL: Soppressione SISTRI | Cessazione qualifica rifiuto
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Schema di decreto-legge recante misure urgenti in materia di semplificazione e sostegno allo sviluppo
03 Dicembre 2018 - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Lo schema di decreto legge in parola, reca misure urgenti di semplificazione in materia ambientale (modifiche Testo Unico Ambientale), quali:
1. Semplificazioni in materia di tariffe per ii rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
2. Cessazione qualifica di rifiuto
3. Soppressione SISTRI dal 1° gennaio 2019
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Decreto Legge 14 dicembre 2018 n. 135
Si segnala che nel DL 135/2018 (D.L. Semplificazioni pubblicato in GU n.290 del 14-12-2018,) è contenuta unicamente la misura 3 (Art. 23 di cui sotto) ovvero soppressione SISTRI dal 1° gennaio 2019 di cui all'articolo 6, non sono presenti Artt. 20 e 21
Estratto
CAPO VI Disposizioni urgenti di semplificazione in materia di agricoltura e ambiente
Art. 20 - Tariffe per ii rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
Art. 21 - Cessazione qualifica di rifiuto
Art. 23 - Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti
1. All'articolo 29-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Nell'ambito del settore agricolo per gli allevamenti di bestiame, i requisiti generali di cui al comma 2 sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro per l' economia e le finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale. Con il medesimo decreto sono stabilite specifiche tariffe da applicare, in sostituzione di quelle di cui al decreto ministeriale 6 marzo 2017, n. 58, alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte seconda del presente decreto con riferimento ai settori e le attività indicati nel presente comma."
ART. 21 (Cessazione qualifica di rifiuto)
1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo ii comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:
"5-ter. Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto di cui al comma 2, e comunque nel rispetto dei criteri generali dettati con il decreto di cui al comma 7, i criteri specifici di cui al comma 1 possono essere stabiliti per il singolo caso, nel rispetto delle condizioni indicate nel comma 1, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e delle disposizioni contenute nel titolo III-bis della parte seconda del presente decreto.
5-quater. Con decreto adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ii Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individua i criteri generali, anche relativi alle verifiche in ingresso sui rifiuti e ai controlli da effettuare sulla sostanza o sull'oggetto a seguito dell'operazione di recupero, per l'adozione delle autorizzazioni di cui al comma 6".
2. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 nonchè ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono fatte salve ove conformi alle condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma, del medesimo decreto legislativo.
3. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 184-ter, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il produttore presenta all'autorità competente un'istanza di aggiornamento dell' autorizzazione di cui al comma 1.
4. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il produttore presenta all'autorità competente un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione di cui al comma 1.
...
ART. 23 (Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti)
1. Dal 1 ° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 e all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78.
2. Dal 1 ° gennaio 2019 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis, secondo periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;
c) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1 ° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Dal 1 ° gennaio 2019, e fino alla definizione ed alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato è gestito direttamente dal Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis, commi da 1 a 4, del medesimo decreto; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.
Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri
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