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Modifiche proroghe Disegno di legge bilancio 2019

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Modifiche proroghe Disegno di legge bilancio 2019

Modifiche proroghe Disegno di legge bilancio 2019

ID 7450 | 27 Dicembre 2018

Di seguito una breve disamina delle novità in ordine a modifiche/proroghe emergenti dalla lettura del testo del Disegno di legge n. 1334-B, approvato dalla Camera dei Deputati l’8 dicembre 2018 (v. stampato Senato n. 981), modificato dal Senato della Repubblica il 23 dicembre 2018, presentato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze (Tria) e trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 23 dicembre 2018.

La Camera dei Deputati è convocata venerdì 28 dicembre per l'esame del disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (Approvato dalla Camera) (C. 1334-B) e Note di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Download modifiche - proroghe HSE ddl bilancio 2019 | 27 Dicembre 2018

In particolare si segnalano novità riguardo a:

Plastiche monouso (modifica TUA)

802. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l’articolo 226-ter è inserito il seguente:

« Art. 226-quater. – (Plastiche monouso)

- 1. Ai fini di prevenire la produzione di rifiuti da prodotti di plastica monouso e di quella dei materiali di origine fossile, nonché di prevenire l’abbandono e di favorire la loro raccolta differenziata e il relativo riciclaggio di materia, nonché di facilitare e promuovere l’utilizzo di beni di consumo ecocompatibili coerentemente con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea “Strategia europea per la plastica nell’economia circolare”, COM(2018) 28 definitivo, i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023:
a) adottano modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo;
b) producono, impiegano e avviano a compostaggio stoviglie fabbricate con biopolimeri di origine vegetale;
c) utilizzano entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso.
2. Per le finalità e gli obiettivi di cui al comma 1 i produttori promuovono:
a) la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti ecocompatibili e la raccolta dei dati per la costruzione di Life Cycle Assessment certificabili;
b) l’elaborazione di standard qualitativi per la:
1) determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione;
2) determinazione delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l’utilizzo;
c) lo sviluppo di tecnologie innovative per il riciclo dei prodotti in plastica monouso;
d) l’informazione sui sistemi di restituzione dei prodotti in plastica monouso usati da parte del consumatore.
3. Le informazioni di cui alla lettera d) del comma 2 riguardano in particolare:
a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;
b) il ruolo degli utenti di prodotti di plastica monouso e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio dei prodotti di plastica monouso e dei rifiuti di imballaggio;
c) il significato dei marchi apposti sui prodotti di plastica monouso.
4. Al fine di realizzare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con una dotazione di euro 100.000 a decorrere dall’anno 2019. Con successivo decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo ».


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Pneumatici fuori uso (modifica TUA)

424. Al fine di garantire misure idonee a superare la situazione di criticità ambientale e sanitaria creatasi con riferimento agli pneumatici fuori uso presenti nel territorio nazionale, all’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini di cui al presente comma, un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso a novantacinque »;
b) al comma 3-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d’intesa o accordo comunque denominato, ovvero per la riduzione del contributo ambientale ».


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Attività ricettive turistiche-alberghiere con oltre 25 posti letto

1141. Nelle materie di interesse del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è disposta la seguente proroga di termini: all’articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, il termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 31 dicembre 2019, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2019 della SCIA parziale.

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Codice dei contratti pubblici

912. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.

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Inquinamento acustico

1143. Nelle materie di interesse del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è disposta la seguente proroga di termini: all’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, le parole: « entro 12 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro 30 mesi ».

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Codice della strada

1049. All’articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t » sono sostituite dalle seguenti:
« o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) ».
1050. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, dà attuazione alle modifiche apportate dal comma 1049 nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

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Fonte: Camera dei Deputati

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