Decreto 2 novembre 2017 n. 192
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Regolamento contratti appalto esteri
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Decreto 2 novembre 2017 n. 192
Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi all’estero, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Estratto decreto:
Capo I Principi generali
Art. 1. Ambito di applicazione, definizioni
1. Il presente regolamento definisce la disciplina delle procedure per l’affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all’estero tenuto conto dei principi fondamentali del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle procedure applicate dall’Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte.
[...]
Art. 2. Normativa applicabile
1. Alle procedure di scelta del contraente e all’esecuzione dei contratti si applicano le direttive europee, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento.
2. Le procedure di scelta del contraente e l’esecuzione dei contratti tengono conto dei principi fondamentali del codice, in particolare garantendo il rispetto dei principi di cui all’articolo 30, commi 1, 2 e 7, del codice.
3. I contratti si conformano alla normativa in materia ambientale, urbanistica, di tutela dei beni culturali e paesaggistici, artistici ed archeologici, in materia antisismica e di sicurezza del Paese in cui deve essere eseguito il contratto.
I lavori all’estero si conformano inoltre alle disposizioni nazionali ed europee in materia di tutela ambientale, di salute e di sicurezza, nei limiti della compatibilità con la normativa locale per i contratti da eseguire in Stati non appartenenti all’Unione europea.
4. La sede estera applica, in quanto compatibili con la legge applicabile all’esecuzione ai sensi del comma 6, i principi di cui all’articolo 30, commi 4, 5 e 6, del codice e verifica la corretta applicazione delle disposizioni vigenti in loco in materia di diritti fondamentali dei lavoratori, tenuto conto degli standard minimi di tutela internazionalmente accettati.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. La legge civile che regola la stipula del contratto e la fase di esecuzione è determinata secondo le norme applicabili di diritto internazionale privato.
Art. 3. Stazioni appaltanti all’estero
1. Ciascuna sede estera è stazione appaltante. Il MAECI, d’intesa con le altre amministrazioni centrali eventualmente interessate, può attribuire ad una sede le funzioni di centrale di committenza, anche limitatamente ad un’area geografica o a specifiche tipologie di contratti.
2. I centri interservizi amministrativi di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, svolgono le funzioni di centrali di committenza nell’ambito dei Paesi di competenza. Le tipologie dei contratti oggetto di centralizzazione sono individuate dal Ministero.
3. Nel rispetto delle direttive europee, la sede estera può stipulare con rappresentanze diplomatiche e consolari di altri Stati membri dell’Unione europea o con delegazioni del Servizio europeo di azione esterna intese per la centralizzazione dell’acquisizione di forniture, servizi e lavori.
....
Capo II Procedure di scelta del contraente
Art. 4 Responsabile unico del procedimento e acquisizione di servizi per la corretta interpretazione e applicazione delle norme locali
Art. 5 Conflitti di interesse
Art. 6 Collaborazioni con i privati
Art. 7 Procedure di scelta del contraente
Art. 8 Calcolo del valore stimato dei contratti
Art. 9 Requisiti degli operatori economici
Art. 10 Procedure negoziate senza previa pubblicazione
Art. 11 Ricorso al criterio del minor prezzo
Art. 12 Commissione giudicatrice
Art. 13 Offerte anormalmente basse
Capo III Esecuzione
Art. 14 Subappalto
Art. 15 Garanzie
Art. 16 Anticipazioni
Art. 17 Cause di risoluzione
Art. 18 Tracciabilita' dei pagamenti
Art. 19 Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione
Art. 20 Collaudo e verifica di conformità
Capo IV Contratti nell'ambito della cooperazione allo sviluppo
Art. 21 Contratti stipulati da una sede estera
Art. 22 Contratti stipulati dalle autorita' dei Paesi partner
Art. 23 Progettazione di lavori riguardanti iniziative di cooperazione
Capo V Disposizioni finali
Art. 24 Incompatibilità con l'ordinamento e le situazioni locali
Art. 25 Abrogazioni
...
GU Serie Generale n.296 del 20-12-2017
Entrata in vigore del provvedimento: 04/01/2018
[..]7. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale adotta, previo accordo con l’ANAC, direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi all’estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall’Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte. Resta ferma l’applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia. Fino all’adozione delle direttive generali di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 26.
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