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Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4

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D L  n  4   2019

Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 / Consolidato 10.2022

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

(GU Serie Generale n.23 del 28-01-2019)

Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/2019

D.L convertito in Legge 28 marzo 2019 n. 26 di cui  GU n.75 del 29-03-2019

Aggiornamenti all'atto:

Aggiornamenti all'atto

29/03/2019
LEGGE 28 marzo 2019, n. 26 (in G.U. 29/03/2019, n.75)

05/04/2019
Avviso di rettifica (in G.U. 05/04/2019, n.81)

30/04/2019
DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 (in G.U. 30/04/2019, n.100)convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n. 151)

29/06/2019
LEGGE 28 giugno 2019, n. 58 (in SO n.26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n.151)

02/07/2019
DECRETO-LEGGE 2 luglio 2019, n. 61 (in G.U. 02/07/2019, n.153)

04/09/2019
DECRETO-LEGGE 3 settembre 2019, n. 101 (in G.U. 04/09/2019, n.207)

26/10/2019
DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124 (in G.U. 26/10/2019, n.252) convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301)

30/10/2019
DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2019, n. 126 (in G.U. 30/10/2019, n.255) convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159 (in G.U. 28/12/2019, n. 303)

24/12/2019
LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n.301)

28/12/2019
LEGGE 20 dicembre 2019, n. 159 (in G.U. 28/12/2019, n.303)

30/12/2019
LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 (in SO n.45, relativo alla G.U. 30/12/2019, n.304)

31/12/2019
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 (in G.U. 31/12/2019, n.305) convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. n. 10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n. 51)

29/02/2020
LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8 (in SO n.10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n.51)

19/05/2020
DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 (in SO n.21, relativo alla G.U. 19/05/2020, n.128)

30/12/2020
LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 (in SO n.46, relativo alla G.U. 30/12/2020, n.322)

22/03/2021
DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 (in G.U. 22/03/2021, n.70)convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 (in S.O. n. 21, relativo alla G.U. 21/05/2021, n. 120)

21/05/2021
LEGGE 21 maggio 2021, n. 69 (in SO n.21, relativo alla G.U. 21/05/2021, n.120)

21/10/2021
DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146 (in G.U. 21/10/2021, n.252

31/12/2021
LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 (in SO n.49, relativo alla G.U. 31/12/2021, n.310)

17/05/2022
DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 (in G.U. 17/05/2022, n.114) convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164)

15/07/2022
LEGGE 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n.164) - Testo consolidato 10.2022

Capo I DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA

Art. 1. Reddito di cittadinanza

1. È istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.

2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. I requisiti per l’accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei già
beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di età del componente del nucleo più giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo.
...
Capo II TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA «QUOTA 100» E ALTRE DISPOSIZIONI PENSIONISTICHE

Art. 14. Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi

1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni
del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’INPS, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.
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