La procedura di notifica UE
ID 8623 | | Visite: 3189 | News generali | Permalink: https://www.certifico.com/id/8623 |
La procedura di notifica UE
A norma della direttiva (UE) 2015/1535, gli Stati membri devono informare la Commissione di qualsiasi progetto di regolamentazione tecnica prima della sua adozione. A partire dalla data di notifica del progetto, un periodo di status quo di tre mesi - durante il quale lo Stato membro notificante non può adottare la regolamentazione tecnica in questione – consente alla Commissione e agli altri Stati membri di esaminare il testo notificato e rispondere adeguatamente.
Laddove emerga che i progetti notificati possono creare ostacoli alla libera circolazione delle merci o alla libera prestazione di servizi della società dell'informazione, oppure al diritto secondario dell'UE, la Commissione e gli altri Stati membri possono presentare un parere circostanziato allo Stato membro che ha notificato il progetto. Il parere circostanziato ha l'effetto di prorogare il periodo di status quo per altri tre mesi, per i prodotti, e di un altro mese, per i servizi. Nel caso in cui sia emesso un parere circostanziato, lo Stato membro interessato è tenuto a spiegare l'intervento che intende compiere in risposta a tale parere.
La Commissione e lo Stato membro possono anche fare commenti su un progetto notificato che è apparentemente conforme al diritto dell'Unione europea, ma necessita di chiarimenti sulla sua interpretazione. Lo Stato membro, per quanto possibile, tiene conto di questi commenti.
La Commissione può anche bloccare un progetto per un periodo che va dai 12 ai 18 mesi, qualora vada svolto (o sia già in corso nello stesso settore) il lavoro di armonizzazione dell'UE.
Al termine della procedura 98/34, gli Stati membri sono obbligati a informare la Commissione dei testi finali, non appena questi siano stati adottati, e a indicare i casi in cui il progetto notificato è stato abbandonato, al fine di permettere la chiusura della procedura 2015/1535. Ciò consente anche alla Commissione e agli altri Stati membri di verificare se lo Stato notificante ha tenuto conto delle reazioni ricevute nel corso della procedura.
Gli Stati membri hanno l'obbligo di notificare nuovamente il progetto di misura, con l'applicazione di un nuovo periodo di status quo, qualora il progetto di regolamentazione tecnica subisca modifiche sostanziali, quali ad esempio, l'accorciamento del calendario previsto in origine per l'attuazione o l'ampliamento del campo di applicazione.
La direttiva prevede anche una procedura d'urgenza, progettata per permettere l'adozione immediata di un progetto nazionale, in subordine a determinate condizioni, vale a dire una "situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali". La Commissione decide il più presto possibile sulla giustificazione della procedura d'urgenza. Se la richiesta di applicare la procedura d'urgenza è accettata dalla Commissione, non vige il periodo di status quo di tre mesi e il testo notificato può essere immediatamente adottato.
Esistono due importantissime sentenze della Corte di giustizia relative all'interpretazione della procedura (UE) 2015/1535. La prima – denominata "CIA-Security", del 30 aprile 1996 – secondo cui una disposizione nazionale non notificata ai sensi della "procedura 98/34" quando, invece, avrebbe dovuto esser notificata, può essere dichiarata inapplicabile alle singole persone dai tribunali nazionali. La seconda – denominata "Unilever", del 26 settembre 2000 – secondo cui una regolamentazione tecnica adottata in violazione dell'obbligo di differimento dell'adozione di una normativa tecnica nazionale notificata, vale a dire, di rispettare il periodo di status quo, può anch'esse essere dichiarato inapplicabile alle singole persone dai tribunali nazionali.
Cosa accade SE
Azione | Particolari | Periodo di Status |
---|---|---|
Nessuna reazione | - Il progetto può essere adottato dopo la scadenza del periodo di status quo, pari a 3 mesi | 3 MESI |
Commenti |
- Il progetto può essere adottato dopo la scadenza del periodo di status quo, pari a 3 mesi - Lo Stato membro tiene conto dei commenti |
3 MESI |
Parere circostanziato |
- Proroga del periodo di status quo fino a 6 mesi per i prodotti e fino a 4 mesi per i servizi della società dell'informazione e gli accordi volontari - Lo Stato membro tiene conto del parere circostanziato e ha l'obbligo di rispondervi - Dialogo tra lo Stato membro notificante, la Commissione e gli altri Stati membri |
4/6 MESI |
Rinvio dell'Adozione |
- Proroga del periodo di status quo fino a 12 mesi - Proroga del periodo di status quo fino a 18 mesi se il Consiglio adotta una posizione comune nel periodo di status quo prorogato a 12 mesi |
12/18 MESI |
Collegati
Tags: Normazione