D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 150
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D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 150 / Normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive - Consolidato 09.2024
ID 7791 | Update news 02.09.2024
D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 150 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
(GU n.221 del 23-09-2015 - SO n. 53)
01/10/2015 21/12/2016 28/01/2019 02/11/2019 19/05/2020 31/12/2021 04/05/2023
DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2015, n. 154 (in G.U. 01/10/2015, n.228) convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2015, n. 189 (in G.U. 30/11/2015, n. 279)
30/12/2015
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (in SO n.70, relativo alla G.U. 30/12/2015, n.302)
07/10/2016
DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2016, n. 185 (in G.U. 07/10/2016, n.235)
LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 (in SO n.57, relativo alla G.U. 21/12/2016, n.297)
13/10/2017
DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 147 (in G.U. 13/10/2017, n.240)
29/12/2017
LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 (in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302)
31/12/2018
LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 (in SO n.62, relativo alla G.U. 31/12/2018, n.302)
DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4 (in G.U. 28/01/2019, n.23) convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (in G.U. 29/03/2019, n. 75)
04/09/2019
DECRETO-LEGGE 3 settembre 2019, n. 101 (in G.U. 04/09/2019, n.207) convertito con modificazioni dalla L. 2 novembre 2019, n. 128 (in G.U. 02/11/2019, n. 257)
LEGGE 2 novembre 2019, n. 128 (in G.U. 02/11/2019, n.257)
17/03/2020
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 (in G.U. 17/03/2020, n.70)
DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 (in SO n.21, relativo alla G.U. 19/05/2020, n.128)
25/05/2021
DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 (in G.U. 25/05/2021, n.123) convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n. 176)
24/07/2021
LEGGE 23 luglio 2021, n. 106 (in SO n.25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n.176)
LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 (in SO n.49, relativo alla G.U. 31/12/2021, n.310)
30/04/2022
DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36 (in G.U. 30/04/2022, n.100) convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150)
29/06/2022
LEGGE 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n.150)
DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48 (in G.U. 04/05/2023, n.103) convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 (in G.U. 03/07/2023, n. 153)
03/07/2023
LEGGE 3 luglio 2023, n. 85 (in G.U. 03/07/2023, n.153) - Consolidato 09.2024
Fascicolo informatico del lavoratore
Art. 14. Fascicolo elettronico del lavoratore e coordinamento dei sistemi informativi
1. Le informazioni del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro costituiscono il patrimonio informativo comune del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS, dell’INAIL, dell’ISFOL, delle regioni e province autonome, nonché dei centri per l’impiego, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.
Esse costituiscono, inoltre, la base informativa per la formazione e il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore, contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali.
Il fascicolo è liberamente accessibile, a titolo gratuito, mediante metodi di lettura telematica, da parte dei singoli soggetti interessati.
2. L’ANPAL partecipa al Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accede alla banca dati istituita presso l’ANPAL di cui all’articolo 13 del presente decreto, al fi ne dello svolgimento dei compiti istituzionali, nonché ai fini statistici e del monitoraggio sulle politiche attive e passive del lavoro e sulle attività svolte dall’ANPAL.
4. Al fine di garantire la interconnessione sistematica delle banche dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’ANPAL, dell’INPS, dell’INAIL e dell’ISFOL in tema di lavoro e la piena accessibilità reciproca delle stesse, è istituto un comitato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, così costituito:
a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o un suo delegato, che lo presiede;
b) il Direttore generale dell’ANPAL o un suo delegato;
c) il Direttore generale dell’INPS o un suo delegato;
d) il Direttore generale dell’INAIL o un suo delegato;
e) il Presidente dell’ISFOL;
f) un rappresentante dell’AGID;
g) tre rappresentanti delle regioni e province autonome, designati dalla Conferenza delle regioni e province autonome.
5. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
6. Su indicazione del comitato di cui al comma 4 gli enti partecipanti stipulano convenzioni con altri soggetti del sistema statistico nazionale (SISTAN) al fine di integrare le banche dati.
Art. 15. Albo nazionale degli enti accreditati a svolgere attività di formazione professionale e sistema informativo della formazione professionale
1. Allo scopo di realizzare il fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’articolo 14, l’ANPAL gestisce l’albo nazionale degli enti di formazione accreditati dalle regioni e province autonome, definendo le procedure per il conferimento dei dati da parte delle regioni e province autonome e realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province
autonome di Trento e Bolzano, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’ISFOL ed i fondi interprofessionali per la formazione continua, un sistemaì informativo della formazione professionale, ove siano registrati i percorsi formativi svolti dai soggetti residenti in Italia, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche.
2. Per la realizzazione del sistema informativo di cui al comma 1, l’ANPAL definisce le modalità e gli standard di conferimento dei dati da parte dei soggetti che vi partecipano.
3. Le informazioni contenute nel sistema informativo della formazione professionale sono messe a disposizione delle regioni e province autonome.
4. Le disposizioni della legislazione vigente che si riferiscono alla registrazione dei dati all’interno del libretto formativo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i) , del decreto legislativo n. 276 del 2003, sono da intendersi riferite al fascicolo elettronico del lavoratore di cui al presente articolo.
5. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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