Regolamento di esecuzione (UE) 2025/772

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/772
ID 23858 | 22.04.2025
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/772 della Commissione, del 16 aprile 2025, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2...
ID 14181 | 30.07.2021 / In allegato Testo Legge e Testo coordinato
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
(GU n.181 del 30.07.2021 - SO n. 26)
Entrata in vigore del provvedimento: 31/07/2021
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Art. 1.
1. Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Al fine di monitorare l’efficace attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e il rispetto dei termini entro i quali i progetti medesimi devono essere completati sulla base del calendario concordato con le istituzioni europee, il Governo fornisce alle Commissioni parlamentari competenti le informazioni e i documenti utili per esercitare il controllo sull’attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
3. Il Governo fornisce altresì alle Commissioni parlamentari competenti i dati, gli atti, le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento dei loro compiti, anche al fine di prevenire, di rilevare e di correggere eventuali criticità relative all’attuazione del PNRR.
4. Il Governo trasmette, inoltre, alle Commissioni parlamentari competenti i documenti, riguardanti le materie di competenza delle medesime, inviati agli organi dell’Unione europea relativamente all’attuazione del PNRR.
5. Sulla base delle informazioni ricevute e dell’attività istruttoria svolta, anche in forma congiunta, con le modalità definite dalle intese di cui al comma 7, le Commissioni parlamentari competenti:
a) monitorano lo stato di realizzazione del PNRR e i progressi compiuti nella sua attuazione, anche con riferimento alle singole misure, con particolare attenzione al rispetto e al raggiungimento degli obiettivi inerenti alle priorità trasversali del medesimo Piano, quali il clima, il digitale, la riduzione dei divari territoriali, la parità di genere e i giovani;
b) formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili ai fini della migliore attuazione del PNRR nei tempi previsti.
6. Le Camere possono stipulare con il Ministero dell’economia e delle finanze una convenzione per disciplinare le modalità di fruizione dei dati di monitoraggio rilevati dal Sistema informativo unitario «ReGiS».
7. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell’attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le attività delle Camere, anche in forma congiunta, nonché l’integrazione delle attività svolte dalle rispettive strutture di supporto tecnico.
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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