Interpello ambientale 06.02.2026
Istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies D.lgs. 152/2006 - costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici in aree di cava non recuperate in violazione dell’obbligo di recupero ambientale.
Con istanza prot. MASE Registro Ufficiale E_0174310 del 23 settembre 2025, codesto Comune ha chiesto chiarimenti circa la permanenza dell’obbligo di recupero/ripristino ambientale gravante sul soggetto obbligato, nel caso di installazione “ex novo” di impianto fotovoltaico su cava cessata/non recuperata qualificata come “area idonea”.
Con riferimento al quesito formulato si rappresenta quanto segue per gli aspetti di competenza della scrivente Direzione.
L'istanza del Comune richiama infatti l'articolo 20 del D.lgs. 199/2021 per definire l'idoneità delle aree di cava.
In via preliminare si evidenzia il superamento del quadro normativo richiamato di talché l’interpello non può trovare riscontro nei termini formulati poiché con l'entrata in vigore del Decreto-Legge 21 novembre 2025, n. 175, i riferimenti all'art. 20 del D.lgs. 199/2021 sono stati espressamente sostituiti dalle disposizioni del nuovo Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190.
Nello specifico, la disciplina delle "aree idonee" è ora contenuta nell'articolo 11-bis del citato D.lgs. 190/2024, come inserito dal D.L. 175/2025.
Ne discende che ogni valutazione giuridica deve essere trasposta sul nuovo impianto normativo che ha assorbito e riformulato le precedenti previsioni.
Tuttavia, sebbene la normativa di riferimento sia mutata, il legislatore ha mantenuto e precisato il regime applicabile alle cave, introducendo però nuovi obblighi e garanzie.
L'attuale articolo 11-bis conferma che sono considerate aree idonee ex lege per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili:
- Le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale.
- Le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.
- I laghi di cave e le miniere dismesse.
In queste aree, l'installazione di moduli fotovoltaici a terra è espressamente consentita, anche in zone classificate come agricole dai piani urbanistici, le nuove disposizioni integrative (D.lgs.178/2025) chiariscono che l'idoneità dell'area non cancella la responsabilità del soggetto esercente, ma la formalizza all'interno del titolo autorizzativo energetico.
In proposito si ritiene che la possibile installazione di un impianto fotovoltaico in area di cava non recuperata, ancorché qualificata “idonea”, non faccia venir meno l’obbligo di recupero/ripristino ambientale ove esso gravi sul soggetto in forza di autorizzazione/concessione estrattiva o di norma regionale (come esemplificato da codesto Comune) salva diversa disposizione emanata dall’autorità competente.
Quanto al rapporto tra normativa statale e regionale la giurisprudenza costituzionale ha da tempo stabilizzato l’impostazione per cui la tutela dell’ambiente (competenza statale) fissa livelli “adeguati e non riducibili” di tutela, mentre le Regioni possono intervenire nelle proprie competenze, rispettando tali livelli e potendo anche innalzarli.
In questa cornice, la disciplina regionale sulle cave (recupero ambientale come componente necessaria del titolo estrattivo e obbligo di ripristino) opera come regolazione di settore e non risulta “in conflitto” con la disciplina statale FER sulle aree idonee, perché quest’ultima non introduce una deroga espressa agli obblighi di recupero delle cave.
In conclusione la qualificazione di un'area come "idonea" all'installazione di impianti FER non determina l'estinzione o la sospensione dell'obbligo di recupero e ripristino ambientale gravante sul soggetto obbligato (titolare di autorizzazione estrattiva, soggetto responsabile di abusivismo, ovvero altro soggetto cui la normativa regionale o statale gravi del dovere).
[...] Segue in allegato