Oggetto: Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del
D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 corretta interpretazione dell’art. 31 c. 7-bis del
D.L. del 31/05/2021 n. 77, convertito in legge con
L. 29/07/2021, n. 108, in merito all’innalzamento delle soglie per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del
D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.
Con riferimento a quanto indicato in oggetto codesta Regione, con nota prot. 2127 del 20 gennaio 2023 acquisita in pari data al protocollo della scrivente al n. 8559/MiTE del 20 gennaio 2023 ha formulato istanza di interpello ambientale ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, avente ad oggetto il disposto di cui all’art. 31 c.7-bis del D.L. del 31/05/2021 n. 77, così come modificato dalla sua legge di conversione n. 108 del 29.07.2021 che individua le aree e i siti per cui le soglie per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, sono elevate a 10 MW.
In particolare, il citato comma 7-bis stabilisce che: “Per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti all'interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, le soglie di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto si intendono elevate a 10 MW”.
Nello specifico Codesta Regione ha chiesto di voler chiarire se, l’innalzamento della suddetta soglia sia prevista per le aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, ricadenti contestualmente all’interno di siti di interesse nazionale, oppure se le tre condizioni riportate nel dettato normativo in parola debbano intendersi alternative l’una all’altra. In conseguenza di questa eventuale seconda possibile interpretazione, la soglia per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale per gli impianti fotovoltaici dovrebbe intendersi elevata a 10 MW in tutte le aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali, e/o in tutte le aree industriali, indipendentemente dal contestuale interessamento di siti di interesse nazionale.
Tutto ciò premesso, la norma nel suo tenore letterale individua tre diverse fattispecie per le quali è previsto l’innalzamento della soglia a 10 MW per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale per gli impianti fotovoltaici indipendentemente dal contestuale interessamento di siti di interesse nazionale.