Direttiva (UE) 2015/720

Direttiva (UE) 2015/720
che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero
GUUE L.115/11 06.05.2015
Entrata in vigore: 26.05.2015
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ID 25505 | 10.02.2026 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Tutti gli interpelli ambientali
Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006 relativo alla corretta qualificazione e gestione dei fanghi e dei residui derivanti dalle lavorazioni di pulitura, squadratura e taglio dell’ardesia.
Con istanza di interpello ex articolo 3-septies del D.lgs. 152/2006, Confindustria ha richiesto chiarimenti in merito alla corretta qualificazione e gestione dei fanghi e dei residui derivanti dalle lavorazioni di pulitura, squadratura e taglio dell’ardesia.
In particolare, viene richiesto se tali materiali:
1. costituiscono rifiuti di estrazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 117 del 2008 e non rifiuti ordinari e […] pertanto, la relativa gestione deve avvenire ai sensi del D.lgs. n. 117 del 2008 e non ai sensi della Parte IV del D.lgs. 152/2006;
2. rimangono rifiuti di estrazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 117 del 2008 ancorché essi siano prodotti (il trattamento avvenga) all’esterno del sito estrattivo presso laboratori gestiti dai medesimi titolari dell’autorizzazione all’attività estrattiva di origine del materiale trattato o anche da consorzi di più imprese di estrazione afferenti alle cave di origine dei materiali trattati, ovvero ancora comunque a servizio esclusivo della pulitura, squadratura e taglio dei materiali trattati provenienti da una o più cave di ardesia del territorio regionale e, di conseguenza, possano sia essere collocati in cava per il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotte dall’attività estrattiva ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 117 del 2008 (cosa che gli enti competenti già consentono), sia essere collocati nelle apposite strutture di deposito.
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CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Al fine di fornire i chiarimenti richiesti, in considerazione del quadro normativo sopraesposto, del parere di ISPRA richiesto con nota prot. MASE n. 176090 del 24 settembre 2025 e fornito con nota prot. MASE n. 8819 del 16 gennaio 2026 e alla luce dell’istruttoria condotta, si rappresenta quanto segue.
Nel merito dei quesiti posti relativamente all’ambito di applicazione del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117, occorre preliminarmente rappresentare che questo Ministero ha già avuto modo di fornire chiarimenti sulla gestione dei rifiuti estrattivi. Si richiamano, a tal proposito, i riscontri forniti, rispettivamente, all’interpello della Regione Umbria del 11 novembre 2022 afferente alla gestione dei rifiuti delle attività estrattive e all’interpello di Confindustria del 19 aprile 2024 relativo alla qualificazione e alla gestione dei residui derivanti dall’attività estrattiva del travertino, ai cui contenuti, in considerazione della analogia dei quesiti posti, si rimanda integralmente.
In particolare, in merito al primo quesito posto dall’istante, si rappresenta che i residui derivanti dalle operazioni di trattamento, come definite all’art. 3, comma 1, lettera i), del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117, tra cui rientrano anche le lavorazioni di pulitura, squadratura e taglio, costituiscono rifiuti di estrazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del medesimo decreto.
Relativamente al secondo quesito, si richiama quanto espresso nel riscontro all’interpello della Regione Umbria in cui, facendo riferimento alla definizione di sito di cui all’art. 3, comma 1, lettera hh), del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117, si è precisato che “per pertinenza si intende in questo contesto, non quella prettamente giuridica, ma tecnica, ovvero costituita da tutti quegli impianti necessari ed a servizio esclusivo del ciclo estrattivo ancorché esterni ai siti estrattivi stessi, ma gestiti dagli stessi titolari dei titoli di legittimazione dell'attività estrattiva o anche da consorzi di più imprese di estrazione afferenti a più attività. Resta inteso che tali impianti non devono comunque trattare rifiuti diversi da quelli estrattivi. Tale prerogativa dovrà comunque essere analizzata, valutata ed approvata dall'autorità competente”. Pertanto, nel caso in cui l’Autorità competente valuti che il processo di lavorazione dell’ardesia avvenga in conformità a quanto sopra, i residui di tale processo, che costituisce un’attività di trattamento ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera i), del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117, sono qualificati come rifiuti di estrazione e devono essere gestiti, dunque, in conformità al piano di cui all’articolo 5 del medesimo decreto.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del D.lgs. 152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.
[...] Segue in allegato
Fonte: MASE
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