Interpello ambientale 05.02.2026
Interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006 presentato dalla Regione Toscana - Chiarimenti in materia di gestione dei depositi di rifiuti aventi origine antecedente al D.P.R. n. 915 del 1982.
Quesito
Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006 la Regione Toscana ha richiesto chiarimenti in materia di gestione dei depositi di rifiuti aventi origine antecedente al D.P.R. n.915 del 1982 ove non ricorrano i presupposti di una procedura ai sensi del Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006.
In particolare, la Regione Toscana sottopone i seguenti quesiti:
1) se, sussistendone i presupposti di cui alle citate disposizioni, le sole procedure attivabili riguardo i suddetti accumuli possano essere quelle regolate da apposite ordinanze sindacali nei riguardi dei soggetti responsabili e, qualora questi non siano individuabili o siano inadempienti e in assenza di soggetti terzi interessati ad intervenire, con intervento in sostituzione da parte del Comune;
2) se nel caso di accumulo di proprietà pubblica o nel caso in cui l’amministrazione comunale intervenga in sostituzione, l’intervento di ripristino sia da approvare da parte del Comune, quale opera pubblica. In tal caso, la progettazione dell’intervento, raccolte tutte le informazioni utili per quanto possibili, anche tramite indagini dirette e indirette (inquadramento territoriale ed urbanistico, inquadramento geologico, idrogeologico e idrologico dell’area, ricostruzione storia dell’accumulo, rifiuti affioranti, utilizzo e condizioni attuali dell’area, eventuali segni di instabilità, presidi ed altre strutture eventualmente esistenti e loro stato, qualità delle matrici ambientali), e a seguito di un’adeguata valutazione costi benefici di ordine ambientale e di salute pubblica, sarebbe da sviluppare secondo Norme tecniche di Costruzione (NTC) vigenti e, ove tecnicamente possibile, privilegiando l’ingegneria naturalistica;
3) se, in ogni caso, in assenza della verifica delle casistiche verificatesi, è opportuno procedere comunque, per tali accumuli, in caso di rischi presenti e potenziali con un monitoraggio laddove ci sia il rischio che in futuro si possa presentare una delle condizioni di cui sopra;
4) se è condivisibile che la valutazione dell’eventuale necessità di monitoraggi sia effettuata dal Comune, sentita l’ARPA competente e per gli aspetti ambientali o l’azienda USL per gli aspetti sanitari e sulla base degli esiti delle indagini preliminari a cura del soggetto interessato;
5) se le eventuali valutazioni di cui sopra, possano essere comunque estese anche ad altri possibili casistiche di necessità di ripristino che si possano verificare su tali tipi di accumuli in assenza dei presupposti di cui al titolo V parte IV del D.lgs. 152/2006.
[...]
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Al fine di fornire i richiesti chiarimenti, visto il parere tecnico di ISPRA richiesto con nota prot. n. 157818 del 27 agosto 2025 e acquisito con nota prot. n. 239405 del 17 dicembre 2025, considerato il quadro normativo sopraesposto e alla luce dell’istruttoria condotta, si rappresenta quanto segue.
I quesiti formulati attengono, nel loro complesso, alla corretta individuazione degli strumenti giuridico-amministrativi utilizzabili per la gestione dei depositi di rifiuti di origine antecedente all’entrata in vigore del DPR n. 915 del 1982, delle competenze delle amministrazioni coinvolte e delle modalità di progettazione e autorizzazione degli interventi, nonché alla possibilità di prevedere attività di monitoraggio e di estendere tali valutazioni ad ulteriori fattispecie analoghe a quelle rappresentate nell’istanza.
In via preliminare, si richiama l’indirizzo già espresso da questo Ministero in riscontro all’interpello promosso dalla Regione Veneto1 in relazione a fattispecie affini, concernenti la presenza di rifiuti depositati in epoca antecedente al citato DPR n. 915 del 1982. In tale occasione è stato chiarito che, anche in presenza di rifiuti depositati ante-norma, gli interventi di confinamento, messa in sicurezza o ripristino devono comunque essere ricondotti nell’alveo della disciplina sulla gestione dei rifiuti, non potendosi configurare un regime giuridico speciale o derogatorio fondato esclusivamente sull’epoca di formazione del deposito.
In particolare, è stato evidenziato che tali interventi, in quanto riconducibili alla gestione dei rifiuti, devono essere autorizzati nel rispetto della normativa vigente, avuto riguardo, caso per caso, al procedimento previsto dal legislatore per l’approvazione dei progetti e per il rilascio dei titoli abilitativi necessari alla loro realizzazione. Pertanto, nel solco tracciato dal suddetto inquadramento, deve ritenersi che il ricorso a ordinanze sindacali, ivi comprese quelle adottate ai sensi dell’articolo 192 del D.lgs. 152/2006 o in forma contingibile e urgente, costituisca uno strumento utilizzabile nei soli limiti previsti dall’ordinamento, e non possa in ogni caso tradursi in una modalità ordinaria di gestione dei depositi di rifiuti né in una deroga generalizzata al regime autorizzatorio previsto dalla normativa ambientale. Inoltre, si rappresenta che la progettazione degli interventi deve risultare coerente con le norme applicabili riferibili al caso specifico (comprese le Norme Tecniche per le Costruzioni), indipendentemente dal soggetto responsabile dell’intervento, e la sua approvazione è attribuita all’autorità competente individuata in relazione alla tipologia di interventi.
[...] Segue in allegato