Decisione di esecuzione 2012/119/UE
Decisione di esecuzione della Commissione del 10 febbraio 2012 che stabilisce le regole relative alle linee guida concernenti la raccolta di dati e l’elaborazione di...
ID 19164 | 07.03.2023
Comunicato MASE del 03 marzo 2023
Il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” - pubblicato sulla GU Serie Generale n. 47 del 24.02.2023 ed entrato in vigore in data 25.02.2023 - ha introdotto importanti modifiche in tema di accelerazione e snellimento delle procedure amministrative.
Nello specifico all’art 19 comma 2 sono state introdotte le due seguenti disposizioni:
- b) all'articolo 23, comma 1, la lettera g-ter) è soppressa;
- c) all'articolo 25, dopo il comma 2-quinquies, è inserito il seguente: «2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»”.
con le quali è stata soppressa la necessità del previo espletamento della Verifica Preliminare dell’Interesse Archeologico nelle procedure di VIA che pertanto sono condotte parallelamente. Atteso che il decreto in questione non prevede disposizioni transitorie, si comunica che in relazione ai provvedimenti di VIA in corso la competente direzione VA del MASE:
1. comunicherà tempestivamente la procedibilità per le istanze risultate carenti del solo “atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico”;
2. considererà complete ai fini della procedibilità le istanze perfezionate con la documentazione richiesta, sia dal MASE che dal MIC, anche se non integrate con il suddetto atto relativo alla VPIA in quanto il proponente non è più tenuto a presentarlo prima dell’adozione del parere e del provvedimento di VIA.
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Fonte MASE
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