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ID 24360 | 30.07.2025
Regolamento (UE) 2025/1561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/1542 per quanto riguarda gli obblighi degli operatori economici in materia di strategie relative al dovere di diligenza per le batterie
GU L 2025/1561 del 30.7.2025
Entrata in vigore: 31.07.2025
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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio impone obblighi, relativi al dovere di diligenza per le batterie nei confronti degli operatori economici, che riguardano l’approvvigionamento, la lavorazione e il commercio di cobalto, grafite naturale, litio e nichel utilizzati per la fabbricazione di batterie. Tali obblighi relativi al dovere di diligenza devono essere applicati a decorrere dal 18 agosto 2025.
(2) In un momento in cui il panorama geopolitico è in continua evoluzione, è necessario superare varie sfide, anche per quanto riguarda l’approvvigionamento di materie prime. Di conseguenza, i fabbricanti di batterie hanno bisogno di tempo per analizzare e, all’occorrenza, adeguare le proprie catene di approvvigionamento.
(3) Gli obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie stabiliti nel regolamento (UE) 2023/1542 includono requisiti riguardanti la verifica da parte di terzi svolta da organismi notificati. La designazione di tali organismi notificati sta tuttavia richiedendo più tempo del previsto. I regimi relativi al dovere di diligenza riconosciuti dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) 2023/1542 agevolerebbero il lavoro degli operatori economici e degli organismi notificati. Tuttavia, i regimi relativi al dovere di diligenza riguardanti le materie prime presenti nelle batterie devono ancora essere ulteriormente sviluppati e attuati e successivamente sottoposti al processo di riconoscimento della loro equivalenza da parte della Commissione.
(4) Al fine di concedere tempo sufficiente per la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per consentire agli operatori economici che immettono batterie sul mercato di poter adempiere i propri obblighi, dovrebbe essere posticipata di due anni la data di applicazione degli obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie di cui al regolamento (UE) 2023/1542.
(5) La direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce norme e obblighi volti a garantire che le società individuino e affrontino gli impatti negativi, siano essi effettivi e potenziali, sui diritti umani e sull’ambiente nell’ambito delle proprie attività, di quelle delle loro filiazioni e, se collegate alla propria catena di attività, dei loro partner commerciali.
(6) La Commissione è tenuta a pubblicare, conformemente al regolamento (UE) 2023/1542, orientamenti per l’applicazione dei requisiti relativi al dovere di diligenza per le batterie. La Commissione è inoltre tenuta a mettere a disposizione orientamenti, conformemente alla direttiva (UE) 2024/1760, contenenti orientamenti e migliori pratiche sul modo in cui assolvere al dovere di diligenza. Poiché la coerenza tra il regolamento (UE) 2023/1542 e la direttiva (UE) 2024/1760 è importante per le società della catena di approvvigionamento delle batterie, le rispettive date per la pubblicazione e la messa a disposizione di tali orientamenti dovrebbero essere armonizzate.
(7) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia contribuire al funzionamento efficiente del mercato interno prevenendo e riducendo nel contempo gli effetti negativi delle batterie e dei rifiuti di batterie sull’ambiente e garantire un elevato livello di protezione della salute umana, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/1542.
(9) Considerata l’urgenza della questione e per fornire quanto prima certezza giuridica, si ritiene opportuno invocare l’eccezione al periodo di otto settimane prevista all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.
(10) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 Modifiche del regolamento (UE) 2023/1542
L’articolo 48 del regolamento (UE) 2023/1542 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la data «18 agosto 2025» è sostituita dalla data «18 agosto 2027»;
b) al paragrafo 5, la data «18 febbraio 2025» è sostituita dalla data «26 luglio 2026».
Articolo 2 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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