Decreto MITE Prot.73 del 19 maggio 2021

Decreto MITE Prot.73 del 19 maggio 2021
Definizione del formato della modulistica da compilare per la conclusione del procedimento nel caso di contaminazione inferiore alle Concentrazione Soglia di Con...
ID 2643 | Update news 01.06.2023
Decreto 18 fbbraio 2011 n. 52
Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
(GU n. 95 del 26 aprile 2011 SO n. 107)
Abrogato da:
Decreto 30 Marzo 2016 n. 78
Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell’articolo 188 -bis , comma 4 -bis , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
...
Art. 23. Disposizioni transitorie
1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell’articolo 14 -bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».
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(GU n. 120 del 24 Maggio 2016)
Pubblicato nella GU n.126 del 31.05.2023 il Decreto 4 aprile 2023 n. 59 - Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilita' dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/2023
Abrogazioni dal 13 febbraio 2025: sono abrogati il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148
Dal 15 giugno 2023, l’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:
- a decorrere dal 13 febbraio 2025, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;
- a decorrere dal 14 agosto 2025, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
- a decorrere dal 13 febbraio 2026, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.
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