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Decreto Legislativo 10 febbraio 2026 n. 29

Decreto Legislativo 10 febbraio 2026 n. 29 / Adeguamento nazionale Regolamento Batterie
ID 25695 | 06.03.2026
Decreto Legislativo 10 febbraio 2026 n. 29
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE
(GU n.54 del 06.03.2026)
Entrata in vigore del provvedimento: 07/03/2026
Abrogazione decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188
Dal 07 marzo 2026 il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell’articolo 29, è abrogato, salvo quanto stabilito all’articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti:
a) l’articolo 9 continua ad applicarsi fino al 18 febbraio 2027;
b) gli articoli 10, comma 4, 15, comma 5, lettera e), e 24, comma 2, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2027;
c) l’articolo 23, comma 5, continua ad applicarsi fino al 18 agosto 2026;
d) gli articoli 14, 15, commi 2 e 3, 27, commi 4 e 5, e l’allegato III continuano ad applicarsi fino alla completa implementazione del Registro dei produttori
Art. 1. Finalità e ambito di applicazione.
1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale a quanto disposto dal regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.
2. Il presente decreto si applica alle batterie che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1542.
[...]
Art. 2. Definizioni
Art. 3. Autorità competenti
Art. 4. Tavolo nazionale batterie
Art. 5. Immissione sul mercato e libera circolazione
Art. 6. Autorità di notifica
Art. 7. Requisiti relativi all’autorità di notifica
Art. 8. Obbligo di stipulare un contratto di assicurazione per gli organismi di valutazione della conformità
Art. 9. Obbligo di custodia dei documenti riguardanti il subappaltatore o le affiliate
Art. 10. Procedura di autorizzazione ai fini della notifica
Art. 11. Procedura di notifica
Art. 12. Ricorsi contro le decisioni degli organismi notificati
Art. 13. Lingua della dichiarazione di conformità UE
Art. 14. Disposizioni relative agli obblighi degli operatori economici
Art. 15. Apposizione della marcatura CE, del numero di identificazione dell’organismo notificato e verifica dell’uso della marcatura CE
Art. 16. Obblighi di diligenza
Art. 17. Strumenti di supporto per l’attuazione del dovere di diligenza
Art. 18. Appalti pubblici verdi
Art. 19. Obiettivi di raccolta
Art. 20. Registro dei produttori
Art. 21. Gestione del Registro dei produttori di batterie e dei dati relativi ai produttori e dei sistemi di gestione per l’adempimento della responsabilità estesa del produttore e modalità operative di funzionamento
Art. 22. Centro di coordinamento batterie
Art. 23. Compiti del Centro di coordinamento batterie
Art. 24. Comitato di vigilanza e di controllo
Art. 25. Responsabilità estesa del produttore
Art. 26. Adempimento in forma individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore
Art. 27. Adempimento in forma collettiva della responsabilità estesa del produttore
Art. 28. Comunicazioni all’autorità competente
Art. 29. Garanzia finanziaria
Art. 30. Obblighi degli operatori degli impianti di trattamento
Art. 31. Punti di raccolta
Art. 32. Verifica del conseguimento degli obiettivi di raccolta
Art. 33. Comunicazioni alla Commissione europea
Art. 34. Sanzioni
Art. 35. Disposizioni transitorie e di coordinamento
Art. 36. Modifica all’allegato V al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157
Art. 37. Abrogazioni
Art. 38. Clausola di invarianza finanziaria
Art. 39. Entrata in vigore
ALLEGATO I (articoli 20 e 21)
ALLEGATO II (Articolo 10)
Collegati
Allegati
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