Decreto 18 Settembre 2006
Regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
(GU n.271 del 21.11.2006)
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Modificato...
Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
(GU n.51 del 02.03.2016)
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Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto aggiorna la disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica nonche' di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione. La nuova disciplina concorre al raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dai Piani di azione per le energie rinnovabili e per l'efficienza energetica di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011, e dall'art. 7 del decreto legislativo n. 102/2014.
2. Le misure di incentivazione di cui al presente decreto sono sottoposte ad aggiornamento periodico con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Unificata, secondo i tempi indicati all'art. 28, comma 2, lettera g) del decreto legislativo n. 28/2011 e, ove necessario, secondo le modalita' previste all'art. 22, comma 2 della legge n. 164/2014.
3. Trascorsi 60 giorni dal raggiungimento di un impegno di spesa annua cumulata pari a 200 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati o da realizzare da parte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), non sono accettate ulteriori richieste di accesso agli incentivi di cui al presente decreto, da parte di tali soggetti, fino all'entrata in vigore dell'aggiornamento di cui al comma 2.
4. Trascorsi 60 giorni dal raggiungimento di un impegno di spesa annua cumulata pari a 700 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati da parte di soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), non sono accettate ulteriori richieste di accesso agli incentivi di cui al presente decreto, da parte di tali soggetti, fino all'entrata in vigore dell'aggiornamento di cui al comma 2.
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Collegati
Regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
(GU n.271 del 21.11.2006)
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Modificato...
Decisione (UE) 2017/938 del Consiglio del 23 settembre 2013 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio.
GU L 142/2 del 2.6.2017
Co...

ID 22691 | 08.10.2024 / In allegato
Acquisizione di un quadro conoscitivo dei dati
Il progetto...
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