Regolamento delegato (UE) 2025/1477

Regolamento delegato (UE) 2025/1477
ID 24336 | 25.07.2025
Regolamento delegato (UE) 2025/1477 della Commissione, del 21 maggio 2025, che integra il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e de...

ID 26204 | 12 Maggio 2026
Regolamento (UE) 2026/1030 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, sulla contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto
GU L 2026/1030 del 12.5.2026
Entrata in vigore: 01.06.2026
Applicazione a decorrere dal 2 dicembre 2030.
Tuttavia, l’articolo 3, paragrafi 4, 5 e 6, l’articolo 5, paragrafo 1, l’articolo 6, paragrafo 4, l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, l’articolo 9, paragrafo 4, l’articolo 11, paragrafo 5, l’articolo 13, paragrafo 9, e l’articolo 15, paragrafo 5, si applicano a decorrere dal 1° giugno 2026.
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Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce le norme per la contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto che iniziano o terminano nel territorio dell’Unione, qualora le informazioni disaggregate su tali emissioni siano calcolate e comunicate, su base contrattuale o volontaria a fini commerciali, o qualora tale calcolo e tale comunicazione siano obbligatori a norma del diritto dell’Unione o nazionale applicabile.
Il presente regolamento si applica a:
a) operatori dei trasporti, organizzatori di servizi di trasporto e operatori di hub;
b) intermediari di dati;
c) sviluppatori di strumenti di calcolo;
d) sviluppatori di banche dati di terzi; e
e) organismi di valutazione della conformità.
ID 26204 | 12 Maggio 2026
Regolamento (UE) 2026/1030 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, sulla contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto
GU L 2026/1030 del 12.5.2026
Entrata in vigore:
Applicazione a decorrere dal 2 dicembre 2030.
Tuttavia, l’articolo 3, paragrafi 4, 5 e 6, l’articolo 5, paragrafo 1, l’articolo 6, paragrafo 4, l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, l’articolo 9, paragrafo 4, l’articolo 11, paragrafo 5, l’articolo 13, paragrafo 9, e l’articolo 15, paragrafo 5, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce le norme per la contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto che iniziano o terminano nel territorio dell’Unione, qualora le informazioni disaggregate su tali emissioni siano calcolate e comunicate, su base contrattuale o volontaria a fini commerciali, o qualora tale calcolo e tale comunicazione siano obbligatori a norma del diritto dell’Unione o nazionale applicabile.
Il presente regolamento si applica a:
a) operatori dei trasporti, organizzatori di servizi di trasporto e operatori di hub;
b) intermediari di dati;
c) sviluppatori di strumenti di calcolo;
d) sviluppatori di banche dati di terzi; e
e) organismi di valutazione della conformità.
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