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Decisione (UE) 2026/1312

Decisione (UE) 2026/1312

ID 26480 | 17 Giugno 2026

Decisione (UE) 2026/1312 
della Commissione, del 15 giugno 2026, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra per il periodo dal 2026 al 2030 ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2026) 3975]

C/2026/3975

GU L 2026/1312 del 17.6.2026

__________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, in particolare l’articolo 11,

considerando quanto segue:

(1) Dal 2013 l’assegnazione delle quote di emissioni ai gestori degli impianti nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissioni dell’Unione (EU ETS) avviene sempre mediante aste. I gestori ammissibili continueranno a ricevere quote gratuite nel periodo di scambio dal 2026 al 2030. Il quantitativo di quote che ciascuno di questi gestori riceve è calcolato sulla base di norme armonizzate a livello dell’UE stabilite dalla direttiva 2003/87/CE e dal regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione.

(2) Gli Stati membri dovevano presentare alla Commissione entro il 30 settembre 2024 le misure nazionali di attuazione, comprendenti l’elenco degli impianti situati nel loro territorio disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE nonché informazioni sulle attività di produzione, i trasferimenti di calore e gas, la produzione di energia elettrica e le emissioni a livello di sottoimpianto relative ai cinque anni del periodo dal 2019 al 2023 («periodo di riferimento») a norma dell’allegato IV del regolamento (UE) 2019/331.

(3) Per garantire la qualità e la comparabilità dei dati, gli Stati membri hanno presentato le misure nazionali di attuazione usando il modello elettronico fornito dalla Commissione a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/331, che comprende i dati pertinenti per ciascun impianto. Gli Stati membri hanno inoltre presentato una relazione metodologica che illustra il processo di raccolta dei dati effettuato dalle loro autorità.

(4) Data l’ampia quantità di informazioni e dati comunicati, la Commissione ha analizzato innanzitutto la completezza di tutte le misure nazionali di attuazione. Laddove ha rilevato carenze, ha chiesto informazioni aggiuntive agli Stati membri interessati. In risposta a queste richieste le autorità competenti hanno trasmesso informazioni supplementari a integrazione delle misure nazionali di attuazione già trasmesse.

(5) La Commissione ha quindi valutato le misure nazionali di attuazione alla luce dei criteri di cui alla direttiva 2003/87/CE e al regolamento delegato (UE) 2019/331, tenendo conto dei documenti di orientamento destinati agli Stati membri. Detti controlli di coerenza costituiscono la seconda fase della valutazione delle misure nazionali di attuazione.

(6) I controlli di coerenza delle misure nazionali di attuazione sono stati effettuati per ciascuno Stato membro e ciascun impianto separatamente e in confronto ad altri impianti nello stesso settore. Nell’ambito di questa analisi globale, la Commissione ha esaminato la coerenza dei dati in quanto tali e in relazione alle norme per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni per la fase 4 (periodo di assegnazione dal 2026 al 2030) del regolamento delegato (UE) 2019/331. La Commissione ha esaminato l’ammissibilità degli impianti all’assegnazione gratuita, la divisione degli impianti in sottoimpianti e i loro limiti, al fine di applicare il parametro di riferimento corretto. Considerando che i dati sono usati per calcolare i valori riveduti dei parametri di riferimento, la Commissione ha prestato particolare attenzione all’attribuzione delle emissioni a ciascun sottoimpianto. Inoltre, dato l’impatto significativo sulle assegnazioni, la Commissione ha analizzato attentamente il calcolo dei livelli di attività storica degli impianti durante il periodo di riferimento. Ha inoltre valutato se l’inclusione di un impianto negli elenchi delle misure nazionali di attuazione fosse conforme alle disposizioni di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE.

(7) Sono state condotte ulteriori analisi approfondite dei dati per specifici impianti per ciascuno Stato membro che hanno avuto un impatto sul calcolo dei valori riveduti dei parametri di riferimento. Le specifiche valutazioni sono state effettuate sulla base dell’analisi della valutazione dei rischi relativa alla qualità e alla coerenza dei dati che ha tenuto conto di vari criteri, tra cui l’intensità di emissioni per ciascun sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto.

(8) In base ai risultati di detti controlli, la Commissione ha effettuato una valutazione dettagliata degli impianti in cui sono state individuate potenziali irregolarità nell’applicazione delle norme di assegnazione armonizzate. Per tali impianti sono state chieste ulteriori spiegazioni alle autorità competenti degli Stati membri interessati.

(9) Alla luce dei risultati della valutazione della conformità, le misure nazionali di attuazione di Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Estonia, Irlanda, Italia, Germania, Grecia, Francia, Croazia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia sono state considerate compatibili con i criteri di cui alla direttiva 2003/87/CE e con il regolamento delegato (UE) 2019/331. Pertanto, gli impianti inclusi nelle misure nazionali di attuazione da tali Stati membri sono stati ritenuti ammissibili all’assegnazione gratuita.

(10) Le misure nazionali di attuazione di Spagna e Svezia sono state ritenute compatibili con i criteri di cui alla direttiva 2003/87/CE e al regolamento delegato (UE) 2019/331, ad eccezione di alcuni impianti che sono stati inclusi nell’elenco di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE senza soddisfare i criteri previsti dalla direttiva e dal regolamento delegato.

(11) La Spagna e la Svezia hanno proposto ciascuna l’inclusione di un impianto situato nel loro territorio in cui, nel pertinente periodo quinquennale precedente di cui all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE, le emissioni generate dalla combustione di biomassa effettuata secondo i criteri di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva contribuiscono in media per oltre il 95 % alle emissioni totali medie di gas a effetto serra. A norma dell’allegato I, punto 1, della direttiva 2003/87/CE, tali impianti devono essere esclusi dall’EU ETS. La loro inclusione nell’elenco di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE deve pertanto essere respinta per il periodo di riferimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 Approvazione degli elenchi delle misure nazionali di attuazione

1. Fatto salvo quanto indicato al paragrafo 2, non sono sollevate obiezioni in relazione agli elenchi di impianti di cui alla direttiva 2003/87/CE trasmessi dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e ai dati corrispondenti a detti impianti.

2. L’iscrizione degli impianti elencati nell’allegato della presente decisione e i dati corrispondenti relativi a tali impianti sono respinti.

[...]

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