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Decisione di esecuzione (UE) 2017/2333

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2333 Regolamento "Ozono" (OSD)

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2333 della Commissione del 13 dicembre 2017 che determina le restrizioni quantitative e attribuisce le quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso fra il 1°gennaio e il 31 dicembre 2018

Articolo 1 Quantità destinate ad essere immesse in libera pratica

Le quantità di sostanze controllate soggette al regolamento (CE) n. 1005/2009 che possono essere immesse in libera pratica nell'Unione europea nel 2018 a partire da fonti esterne sono le seguenti:

Sostanze controllate

Quantità [in kg ODP (potenziale di riduzione dell'ozono)]

Gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e gruppo II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati)

 

2 616 350,00

 

Gruppo III (halon)

 

18 566 550,00

 

Gruppo IV (tetracloruro di carbonio)

 

22 330 561,00

 

Gruppo V (1,1,1-tricoloroetano)

 

1 700 000,00

 

Gruppo VI (bromuro di metile)

 

480 720,00

 

Gruppo VII (idrobromofluorocarburi)

 

4 630,35

 

Gruppo VIII (idroclorofluorocarburi)

 

5 635 808,00

 

Gruppo IX (bromoclorometano)

 

324 024,00

Articolo 2 Attribuzione delle quote destinate ad essere immesse in libera pratica

1. Le quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e altri clorofluorocarburi completamente alogenati sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato I, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.
2. Le quote di halon sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato II, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.
3. Le quote di tetracloruro di carbonio sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato III, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.
4. Le quote di 1,1,1-tricoloroetano sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato IV, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.
5. Le quote di bromuro di metile sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato V, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.
6. Le quote di idrobromofluorocarburi sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato VI, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.
7. Le quote di idroclorofluorocarburi sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato VII, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.
8. Le quote di bromoclorometano sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato VIII, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.
9. Le quote attribuite a ciascuna impresa figurano nell'allegato IX.

Articolo 3 Quote per gli usi di laboratorio e a fini di analisi

Le quote per l'importazione e la produzione di sostanze controllate per usi di laboratorio e a fini di analisi per il 2018 sono attribuite alle imprese di cui all'allegato X.
Sono indicate nell'allegato XI le quantità massime destinate a usi di laboratorio e a fini di analisi che possono essere prodotte o importate nel 2018, e che sono attribuite alle suddette imprese.

Articolo 4 Periodo di validità

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2018.

Articolo 5 Destinatari
[...]

GUUE L 333/47 del 15.12.2017

Applicazione: 01.01.2018

Normativa correlata:

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