Il Decreto-Legge 8 ottobre 2026 n. 177 rafforza l’impegno dello Stato per il risanamento e la bonifica dell’area denominata “Terra dei Fuochi”, a tutela del territorio e della salute della popolazione che vi risiede. Per la realizzazione urgente degli interventi da parte del Commissario unico lo stanziamento è innalzato a 200 milioni di euro. Le risorse confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario e sono sottoposte a un apposito meccanismo di monitoraggio, a garanzia della loro effettiva destinazione alle finalità previste.
In materia di bonifica dei siti contaminati, il decreto fissa in centocinquanta giorni il termine entro il quale la provincia adotta l’ordinanza nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione e prevede, in caso di inerzia, l’intervento sostitutivo della regione. Sono inoltre previsti criteri per la caratterizzazione ambientale delle aree marine nei siti di interesse nazionale e sono estese agli interventi di bonifica finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione le semplificazioni già previste per la riqualificazione dei siti orfani.
Per rafforzare le istruttorie ambientali, le verifiche di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima sono attribuite alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e, nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale, l’autorizzazione paesaggistica è ricompresa nel procedimento di valutazione di impatto ambientale, senza un’istruttoria separata. Sono inoltre stanziati 500.000 euro per il 2027 per il potenziamento delle attività istruttorie del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica relative al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali, con particolare riferimento ai profili sanitari.
È istituito presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica il Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all’ambiente e al clima, con una dotazione di 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, destinato a finanziare investimenti dei comuni connessi a eventi imprevedibili, come le crisi del ciclo dei rifiuti o i fenomeni di deterioramento ecologico, che non configurano emergenze ai sensi del Codice della protezione civile. Il contributo non può superare 1 milione di euro per singolo evento. I comuni beneficiari possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house delle pubbliche amministrazioni.
Per la mitigazione del rischio idrogeologico, gli oneri per l’assistenza tecnico-specialistica a supporto dei Commissari straordinari sono posti a carico dei quadri economici degli interventi, nel limite del 3 per cento del finanziamento assegnato.
In materia di economia circolare, il decreto, infine:
- introduce obblighi di trasparenza e di astensione in caso di conflitto di interessi per le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesa del produttore e per i rappresentanti delle imprese negli organi dei consorzi per la gestione degli imballaggi;
innalza i limiti quantitativi per il deposito delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti e consente, nei cantieri che ne producono fino a 20 metri cubi, il riutilizzo diretto nel sito di produzione, con esclusione di quelle provenienti da siti oggetto di bonifica o contenenti determinati materiali;
- chiarisce le condizioni alle quali l’impiego del combustibile solido secondario in sostituzione dei combustibili tradizionali non costituisce modifica sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale, introducendo un meccanismo di silenzio-assenso;
- prevede che i produttori di bottiglie in PET per bevande comunichino annualmente al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) i quantitativi immessi sul mercato e la quantità e la provenienza della plastica riciclata utilizzata.