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CBD - Convenzione di Rio de Janeiro

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Convention on Biological Diversity CBD

Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) - Convenzione Rio de Janeiro del 5 giugno 1992 / Note

ID 7762 | 27.08.2023 / Documento completo allegato

Documento sulìa Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) / Convenzione Rio de Janeiro del 5 giugno 1992, approvazione EU, ratifica IT,  Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, Protocollo di Nagoya (ABS), Regolamento (UE) n. 1143/2014 specie esotiche invasive, Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale con i provvedimenti emanati.

Firmata a Rio de Janeiro del 5 giugno 1992, la Convenzione sulla Diversità Biologica persegue tre obiettivi principali:

- La conservazione della diversità biologica
- L’uso sostenibile dei componenti della diversità biologica
- La giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse genetiche

Aderiscono alla Convenzione 192 Paesi più l’Unione Europea (febbraio 2011).

Scarica questo file (Convention on Biological Diversity 1992 EN.pdf) Convention on Biological Diversity 1992 EN 
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Approvazione EU

Decisione 93/626/CEE

Decisione del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica (GU L 309 del 13.12)

Ratifica IT

Legge 14 febbraio 1994, n. 124.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversita', con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992. (GU n.44 del 23.02.1994 - SO n. 33)
_______

Al Vertice sulla Terra del 1992 a Rio de Janeiro, i leader mondiali hanno concordato una strategia globale di "sviluppo sostenibile": soddisfare le nostre esigenze, garantendo nel contempo un mondo sano e vitale da lasciare alle generazioni future.
Uno dei principali accordi adottati a Rio è stata la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD - Convention on Biological Diversity), aperta alla firma il 5 Giugno 1992 ed entrata in vigore il 29 Dicembre 1993. Ad oggi, ci sono 193 Parti.
La CBD è un trattato internazionale giuridicamente vincolante con tre principali obiettivi: conservazione della biodiversità, uso sostenibile della biodiversità, giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche.
Il suo obiettivo generale è quello di incoraggiare azioni che porteranno ad un futuro sostenibile.
La Convenzione copre la biodiversità a tutti i livelli: ecosistemi, specie e risorse genetiche, ed anche le biotecnologie, attraverso il Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza. In realtà, copre tutti i possibili domini che sono direttamente o indirettamente legati alla biodiversità e al suo ruolo nello sviluppo, che va dalla scienza, alla politica e all’educazione fino all'agricoltura, al commercio, alla cultura.

L'organo di governo della CBD è la Conferenza delle Parti (COP). Questa autorità ultima di tutti i governi (o Parti) che hanno ratificato il Trattato si riunisce ogni due anni per esaminare i progressi compiuti, definire le priorità e impegnarsi in piani di lavoro.

Nell'aprile 2002, le Parti della Convenzione hanno messo a punto un Piano Strategico al fine di orientare la sua ulteriore attuazione a livello nazionale, regionale e globale, e si sono impegnate a raggiungere entro il 2010 una riduzione significativa del tasso attuale di perdita della biodiversità, in modo da assicurare la continuità dei suoi usi vantaggiosi attraverso la conservazione e l'uso sostenibile delle sue componenti e la ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche..

Questo obiettivo è stato poi approvato dal Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed è stato accolto come un nuovo obiettivo nel quadro dei Millennium Development Goals.

In occasione della 10ª riunione a Nagoya, in Giappone, ottobre 2010, la Conferenza delle Parti della CBD (COP) ha adottato un nuovo Piano Strategico con nuovi obiettivi per il periodo post-2010.

Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza 2000

La Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD - Convenzione di Rio de Janeiro) prende in considerazione il problema della biosicurezza in due articoli differenti, l'articolo 8 sulla conservazione in situ e l'articolo 19 sull'utilizzazione delle biotecnologie e sulla distribuzione dei benefici da esse derivanti.

Su questa base nel Gennaio del 2000 è stato adottato il Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza. L'obiettivo del Protocollo, in accordo con l’approccio precauzionale sancito dal Principio 15 della Dichiarazione di Rio, è quello di contribuire ad assicurare un adeguato livello di protezione nel campo del trasferimento, della manipolazione e dell'uso sicuri degli Organismi Viventi Modificati (OVM)* ottenuti con le moderne biotecnologie che possono esercitare effetti negativi sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana, e con una particolare attenzione ai movimenti transfrontalieri.

L’Unione Europea ha approvato il Protocollo di Cartagena con la Decisione 2002/628/CE del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 48).

Il Protocollo di Cartagena della CBD è entrato in vigore il 29 Dicembre 2003 ed è stato ratificato dall’Italia con la legge 15 gennaio 2004, n. 27.

Protocollo di Nagoya (ABS) 2010

Il Protocollo di Nagoya (ABS) sull’Accesso alle Risorse Genetiche e l’equa condivisione dei benefici derivanti dal loro utilizzo è uno strumento internazionale adottato dalla Conferenza delle Parti della CBD (Convenzione sulla Biodiversità Biologica) nel corso della sua X Riunione, il 29 ottobre 2010 a Nagoya, in Giappone ed è stato aperto alla firma il 2 febbraio 2011.

L’obiettivo del Protocollo consiste nella giusta ed equa condivisione dei benefici che derivano dall’utilizzazione delle risorse genetiche, ivi incluso l’appropriato accesso alle risorse genetiche e l’appropriato trasferimento delle relative tecnologie, tenendo in considerazione tutti i diritti riguardanti quelle risorse e quelle tecnologie e i fondi opportuni, contribuendo in tal modo alla conservazione della diversità biologica e all’uso sostenibile dei suoi componenti.

Il Protocollo dovrà applicarsi alle risorse genetiche nell’ambito dei contenuti dell’Articolo 15 della Convenzione sulla Diversità Biologica e ai benefici derivanti dall’utilizzazione di tali risorse. Il presente Protocollo dovrà anche applicarsi alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche nell’ambito dei contenuti della Convenzione sulla Diversità Biologica e ai benefici che derivano da tali conoscenze.

L’Unione Europea ha approvato il Protocollo di Nagoya con decisione 283/2014/UE, depositando lo strumento di ratifica il 16 maggio 2014.

L’Italia ha aderito al Protocollo il 23 giugno 2011, contestualmente all’Unione Europea e ad altri 11 dei suoi Stati membri, nel corso della cerimonia di firma organizzata dal Segretariato per gli Stati membri dell’UE presso la sede delle Nazioni Unite a New York.

L'Italia non lo ha ancora ratificato il Protocollo di Nagoya e quindi non risulta ancora come Paese aderente, se non attraverso l’Unione europea che lo ha ratificato il 16 maggio 2014.

Il Protocollo è entrato in vigore il 12 ottobre 2014, in coincidenza con lo svolgimento della COP 12 della CBD, dopo il deposito del 50° strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione (avvenuta da parte dell’Uruguay il 16 luglio 2014).

https://www.cbd.int/convention/text/default.shtml

Regolamento specie esotiche invasive

Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

Regolamento (UE) n. 1143/2014 

Secondo la definizione del Regolamento (UE) n. 1143/2014 una "specie esotica invasiva di rilevanza unionale" è una specie esotica invasiva i cui effetti negativi sono considerati tali da richiedere un intervento concertato a livello di Unione in conformità dell’articolo 4, paragrafo 3:

Articolo 4 Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale
...
3. Le specie esotiche invasive sono incluse nell’elenco dell'Unione solo se rispondono a tutti i seguenti criteri:

a) risultano, in base alle prove scientifiche disponibili, estranee al territorio dell’Unione eccetto le regioni ultraperiferiche;
b) risultano, in base alle prove scientifiche disponibili, in grado di insediare una popolazione vitale e diffondersi nell’ambiente, alle condizioni climatiche attuali e alle condizioni climatiche conseguenti a ipotizzabili cambiamenti climatici, in una regione biogeografica condivisa da più di due Stati membri o una sottoregione marina eccetto le loro regioni ultra periferiche;
c) in base alle prove scientifiche disponibili, produrranno probabilmente un effetto negativo significativo sulla biodiversità o sui servizi ecosistemici collegati e potrebbero inoltre generare conseguenze negative sulla salute umana o l'economia;
d) è dimostrato, in base a una valutazione dei rischi eseguita in conformità dell’articolo 5, paragrafo 1, che risulta necessario un intervento concertato a livello di Unione per prevenirne l'introduzione, l’insediamento o la diffusione;
e) l'iscrizione nell'elenco dell'Unione porterà probabilmente a prevenire, ridurre al minimo o mitigare efficacemente il loro effetto negativo.
...

Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale / I provvedimenti emanati

Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale

L’elenco viene periodicamente aggiornato. Una prima lista di specie è stata adottata il 14 luglio 2016, successivamente l’elenco è stato aggiornato con una seconda lista di specie il 13 luglio 2017, con una terza il 25 luglio 2019 e infine con una quarta il 13 luglio 2022.

Le 4 liste sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e complessivamente constano di 88 specie esotiche invasive di interesse unionale.

L'elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale è adottato in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014

Provvedimenti della Commissione Europea di adozione delle liste di specie:

Testo consolidato Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 al 02.08.2022

1. Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016 che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1263 della Commissione del 12 luglio 2017 che aggiorna l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale istituito dal regolamento d'esecuzione (UE) 2016/1141 in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
3. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1262 della Commissione del 25 luglio 2019 che aggiorna l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale istituito dal regolamento d'esecuzione (UE) 2016/1141 in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
4. Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1203 della Commissione del 12 luglio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 per aggiornare l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.
...
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