Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (codificazione)
GU L 132/58 del 21.05.2016
Entrata in vigore: 10.06.2016
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Articolo 1 Finalità e ambito di applicazione
1. Scopo della presente direttiva è ridurre le emissioni di anidride solforosa derivanti dalla combustione di alcuni tipi di combustibili liquidi, diminuendo così gli effetti nocivi di tali emissioni per le persone e l'ambiente.
2. La riduzione delle emissioni di anidride solforosa dovute alla combustione di alcuni combustibili liquidi derivati dal petrolio è ottenuta imponendo limiti al tenore di zolfo di questi combustibili come condizione per il loro utilizzo nel territorio, nelle acque territoriali e nelle zone economiche esclusive o zone di controllo dell'inquinamento degli Stati membri.
Tuttavia, i limiti al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi derivati dal petrolio stabiliti dalla presente direttiva non si applicano:
a) ai combustibili destinati a fini di ricerca e sperimentazione;
b) ai combustibili destinati alla trasformazione prima della combustione finale;
c) ai combustibili destinati alla trasformazione nell'industria della raffinazione;
d) ai combustibili utilizzati e immessi sul mercato nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione, a condizione che gli Stati membri interessati assicurino che in tali regioni:
i) le norme di qualità dell'aria siano rispettate;
ii) gli oli combustibili pesanti non siano utilizzati se il loro tenore di zolfo supera il 3 % in massa;
e) ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra e da altre navi in servizio militare. Tuttavia, ciascuno Stato membro si sforza di assicurare che tali navi operino in modo compatibile, nella misura in cui ciò sia ragionevole e praticabile, con la presente direttiva, adottando appropriate misure che non ostacolino le operazioni o le capacità operative delle navi;
f) a qualsiasi impiego di combustibili a bordo di una nave necessario per garantire specificamente la sicurezza di una nave o per salvare vite in mare;
g) a qualsiasi impiego di combustibili a bordo di una nave reso necessario dal danneggiamento della medesima o delle sue attrezzature, a condizione che siano state prese tutte le precauzioni ragionevoli, dopo il verificarsi del danno, per impedire o ridurre al minimo le emissioni in eccesso e che siano quanto prima adottate misure per ovviare al danno.
Ciò non si applica se il proprietario o comandante ha agito con l'intento di causare danni o sconsideratamente;
h) fatto salvo l'articolo 5, ai combustibili utilizzati a bordo di navi che impiegano metodi di riduzione delle emissioni conformemente agli articoli 8 e 10.
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ID 18977 | 15.02.2023 / Delibera in allegato
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Modificato da:
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