Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Direttiva (UE) 2016/802

ID 7465 | | Visite: 3678 | Legislazione AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/7465

Direttiva (UE) 2016/802

del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (codificazione)

GU L 132/58  del 21.05.2016

Entrata in vigore: 10.06.2016

____

Articolo 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Scopo della presente direttiva è ridurre le emissioni di anidride solforosa derivanti dalla combustione di alcuni tipi di combustibili liquidi, diminuendo così gli effetti nocivi di tali emissioni per le persone e l'ambiente.
2. La riduzione delle emissioni di anidride solforosa dovute alla combustione di alcuni combustibili liquidi derivati dal petrolio è ottenuta imponendo limiti al tenore di zolfo di questi combustibili come condizione per il loro utilizzo nel territorio, nelle acque territoriali e nelle zone economiche esclusive o zone di controllo dell'inquinamento degli Stati membri.
Tuttavia, i limiti al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi derivati dal petrolio stabiliti dalla presente direttiva non si applicano:
a) ai combustibili destinati a fini di ricerca e sperimentazione;
b) ai combustibili destinati alla trasformazione prima della combustione finale;
c) ai combustibili destinati alla trasformazione nell'industria della raffinazione;
d) ai combustibili utilizzati e immessi sul mercato nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione, a condizione che gli Stati membri interessati assicurino che in tali regioni:
i) le norme di qualità dell'aria siano rispettate;
ii) gli oli combustibili pesanti non siano utilizzati se il loro tenore di zolfo supera il 3 % in massa;
e) ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra e da altre navi in servizio militare. Tuttavia, ciascuno Stato membro si sforza di assicurare che tali navi operino in modo compatibile, nella misura in cui ciò sia ragionevole e praticabile, con la presente direttiva, adottando appropriate misure che non ostacolino le operazioni o le capacità operative delle navi;
f) a qualsiasi impiego di combustibili a bordo di una nave necessario per garantire specificamente la sicurezza di una nave o per salvare vite in mare;
g) a qualsiasi impiego di combustibili a bordo di una nave reso necessario dal danneggiamento della medesima o delle sue attrezzature, a condizione che siano state prese tutte le precauzioni ragionevoli, dopo il verificarsi del danno, per impedire o ridurre al minimo le emissioni in eccesso e che siano quanto prima adottate misure per ovviare al danno.
Ciò non si applica se il proprietario o comandante ha agito con l'intento di causare danni o sconsideratamente;
h) fatto salvo l'articolo 5, ai combustibili utilizzati a bordo di navi che impiegano metodi di riduzione delle emissioni conformemente agli articoli 8 e 10.

...

 

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Direttiva UE 2016 802.pdf)Direttiva (UE) 2016/802
 
IT425 kB700

Tags: Ambiente Emissioni

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Regolamento di esecuzione  UE  2024 3084
Dic 06, 2024 121

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084 ID 23068 | 06.12.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084 della Commissione, del 4 dicembre 2024, sul funzionamento del sistema di informazione in applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a… Leggi tutto
RENTRI   Vademecum digitale per imprese e associazioni
Nov 28, 2024 292

RENTRI - Vademecum digitale per imprese e associazioni

RENTRI - Vademecum digitale per imprese e associazioni ID 23033 | 28.11.2024 / In allegato Con il Decreto 4 aprile 2023 n. 59 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato il nuovo Regolamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti, RENTRI. Ma chi è tenuto a iscriversi al… Leggi tutto
Guida operativa iscrizione portale CdC RAEE soggetti ex categoria 3 bis ANGA
Nov 28, 2024 211

Guida operativa iscrizione portale CdC RAEE soggetti ex categ. 3-bis ANGA

Guida operativa iscrizione portale CdC RAEE soggetti ex categoria 3-bis ANGA ID 23.09 | 28.11.2024 / In allegato Guida operativa per facilitare il processo di iscrizione al portale CdC RAEE per distributori, installatori, centri di assistenza tecnica di AEE e trasportatori di RAEE ex categoria… Leggi tutto

Più letti Ambiente