Si fa presente, inoltre, che con la modifica apportata alla sottocategoria di cui alla Tab. D6 dalla
delibera n.8/2017, in base alla quale non si richiede più come obbligatoria, per le classi a) e b), la disponibilità di macchine operatrici o di veicoli ad uso speciale, con l'iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell' attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (Allegato A alla
delibera n.8/2017), in una determinata classe, e possibile svolgere tutte le attività di cui alla stessa classe o classe inferiore delle singole sottocategorie, compresa la sottocategoria di cui alla Tab. D6.
Resta fermo l'obbligo, per le imprese che intendono svolgere anche l'attività di cui alla sottocategoria: "raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati su!!e spiagge marittime e su!!e rive dei corsi d'acqua, Tab. D7, di disporre delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti".