Decreto Legislativo 15 dicembre 2017 n. 230
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Decreto Legislativo 15 dicembre 2017 n. 230 / Consolidato 2023
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.
Update 17.03.2018
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Aggiornamenti all'atto
25/07/2018
DECRETO-LEGGE 25 luglio 2018, n. 91 (in G.U. 25/07/2018, n.171)
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Art. 1. Finalità
1. Il presente decreto stabilisce le misure per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, di seguito regolamento, con particolare riferimento:
a) ai controlli ufficiali necessari a prevenire l’introduzione deliberata di specie esotiche invasive di rilevanza unionale;
b) al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 8 e 9 del regolamento;
c) all’istituzione del sistema nazionale di sorveglianza previsto dall’articolo 14 del regolamento;
d) alle misure di gestione volte all’eradicazione, al controllo demografico o al contenimento delle popolazioni delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, transnazionale o nazionale;
e) alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento e del presente decreto.
2. Il presente decreto non si applica ai casi di esclusione previsti dall’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento.
[...]
Art. 3. Autorità nazionale competente
1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito Ministero, è l’Autorità nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativi all’esecuzione del regolamento, e per il coordinamento delle attività necessarie per l’esecuzione del medesimo, nonché per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento.
2. L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, è l’ente tecnico scientifico di supporto al Ministero per l’applicazione del regolamento.
3. Il Ministero:
a) partecipa al Comitato di cui all’articolo 27 del regolamento. Qualora sia necessario in ragione della materia da trattare, può essere assistito da rappresentanti di altre Amministrazioni;
b) designa i rappresentanti al forum scientifico di cui all’articolo 28 del regolamento;
c) cura i rapporti con la Commissione europea per le attività richieste dall’esecuzione del regolamento; d) promuove le attività di cooperazione transnazionale previste dall’articolo 11 del regolamento;
e) coordina ed indirizza le attività poste in essere da ISPRA, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano per dare esecuzione al regolamento e al presente decreto;
f) assiste le Autorità competenti nella scelta della destinazione degli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale sequestrati, anche in relazione a quanto stabilito dall’articolo 27, comma 5;
g) provvede al coordinamento ed alla cooperazione con gli altri Stati membri e con gli Stati terzi interessati ai sensi dell’articolo 22 del regolamento e ne informa il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4. Per l’espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal presente decreto il Ministero dell’ambiente può avvalersi del supporto del Comando unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri, ai sensi dell’articolo 174 -bis , comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché, sulla base di apposita norma di attuazione, approvata ai sensi dei rispettivi statuti speciali, dei Corpi Forestali istituiti nelle regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.
Art. 4. Coordinamento con la legislazione in materia di organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali provenienti da Paesi terzi
1. I posti di ispezione frontaliera effettuano i controlli ufficiali di competenza di cui all’articolo 1, commaì 1, lettera a) , ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, della decisione 97/794/CE, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, del regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione del 18 febbraio 2004, e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, e successive modificazioni.
Art. 5. Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale
1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, l’ISPRA e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, è adottato e successivamente aggiornato, sulla base delle informazioni raccolte mediante il sistema di sorveglianza di cui all’articolo 18, l’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale.
2. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono richiedere al Ministero l’inserimento di specie nell’elenco di cui al comma 1, fornendo, a tal fine, le informazioni necessarie, secondo le modalità previste dall’articolo 18.
[...]
Art. 15. Controlli ufficiali di cui all’articolo 15 del regolamento
1. Gli esemplari appartenenti alle specie incluse negli elenchi di cui all’articolo 4 del regolamento e di cui all’articolo 5, provenienti dai Paesi terzi possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana a condizione che l’importatore abbia già ottenuto il permesso o l’autorizzazione previsti al titolo III e sono sottoposti a vigilanza doganale ai sensi del Codice doganale dell’Unione europea.
2. Quando si tratta di specie vegetali, gli esemplari di cui al comma 1 sono introdotti attraverso i punti di entrata presidiati elencati all’allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; quando si tratta di specie animali, sono introdotti attraverso i posti di ispezione frontaliera specificamente abilitati ai sensi della decisione della Commissione n. 2009/821/CE del 28 settembre 2009, e successive modificazioni.
3. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 e dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, i controlli ufficiali svolti dalle Autorità competenti di cui al comma 2 consistono nella verifica dei documenti, dell’identità e, se del caso, in ispezioni fisiche al fine di accertare se gli esemplari sono accompagnati dal permesso o dall’autorizzazione valida e dal documento di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento ed al titolo III, oppure se appartengono a specie non incluse negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale.
4. I controlli documentali, dell’identità e le eventuali ispezioni fisiche sono espletati, unitamente alle formalità doganali necessarie, presso il punto di entrata presidiato o il posto di ispezione frontaliera, secondo i principi dello sportello unico doganale, istituito dall’articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242, e al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
5. Gli oneri necessari per l’effettuazione dei controlli di cui al presente articolo sono posti a carico dell’interessato, dell’importatore o del suo rappresentante in Dogana.
Per i controlli sui vegetali si applicano le tariffe e le disposizioni di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; per i controlli sugli animali, si applicano le tariffe fissate dal decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194.
Art. 16. Obblighi degli importatori
1. Le formalità presso i punti di entrata presidiati ed i posti di ispezione frontaliera sono espletate congiuntamente alle formalità necessarie per l’immissione in libera pratica o per l’assoggettamento a uno dei regimi speciali di cui all’articolo 210 del regolamento (UE) 952/2013 del 9 ottobre 2013 che istituisce il Codice doganale dell’Unione europea.
2. Gli importatori o i loro rappresentanti in dogana assicurano che per le spedizioni integralmente o parzialmente costituite da esemplari appartenenti alle specie iscritte nell’elenco di cui all’articolo 4 del regolamento o di cui all’articolo 5, su almeno uno dei documenti necessari per l’assoggettamento ai regimi doganali di cui al comma 1 vi sia il riferimento alla composizione della spedizione e, in particolare, che:
a) per il riferimento alla specie iscritta nell’elenco di cui all’articolo 4 del regolamento o di cui all’articolo 5 al quale appartengono gli esemplari siano utilizzati i codici della «tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC)»;
b) sia indicato il numero del permesso o dell’autorizzazione rilasciati ai sensi del presente decreto.
3. Gli importatori o i loro rappresentanti in dogana notificano preventivamente, nei tempi e nei modi prescritti dalla normativa dell’Unione europea o nazionale, all’ufficio delle dogane e alle Autorità competenti di cui all’articolo 15, comma 2, l’imminente arrivo delle spedizioni contenenti gli esemplari appartenenti alle specie iscritte nell’elenco di cui all’articolo 4 del regolamento o di cui all’articolo 5.
4. Nelle more della completa realizzazione della certificazione elettronica, le autorità preposte ai controlli fitosanitari provvedono ad apporre sugli originali dei certificati o dei documenti alternativi, esclusi i marchi, a seguito dell’ispezione, il proprio timbro contenente l’indicazione della denominazione del Servizio e della data di presentazione del documento.
[...]
Art. 26. Denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive
1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 27 e 28, chiunque detiene uno o più esemplari di specie esotiche inclusi negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale adottati dalla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento, è tenuto a farne denuncia al Ministero, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro centottanta giorni dalla pubblicazione dell’aggiornamento, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 del regolamento, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Chiunque detiene uno o più esemplari di specie esotiche incluse negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale di cui all’articolo 5 e nei successivi aggiornamenti è tenuto a farne denuncia al Ministero entro centottanta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. I soggetti autorizzabili ai sensi dell’articolo 8 o dell’articolo 9 del regolamento devono, contestualmente alla denuncia di cui al comma 1, richiedere il permesso o l’autorizzazione di cui al Titolo III. Nel caso in cui l’istanza abbia esito negativo, per mancanza dei requisiti previsti dal regolamento, gli esemplari sono confiscati e il Ministero ne dispone secondo le modalità previste dall’articolo 25, comma 7.
3. Se il detentore degli esemplari di cui al comma 1 non rientra tra i soggetti autorizzabili ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento, gli esemplari sono confiscati e il Ministero ne dispone secondo le modalità previste dall’articolo 25, comma 7.
4. Nessun indennizzo è dovuto per la soppressione o la distruzione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni del presente articolo.
GU Serie Generale n.24 del 30-01-2018
Entrata in vigore del provvedimento: 14/02/2018
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