Decreto 11 dicembre 1996
Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo.
(GU n.52 del 04.03.1997)
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ella Commissione del 27 novembre 2020 che modifica le linee guida per l’utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) [notificata con il numero C(2020) 8151].
(GU L 402, 1.12.2020)
Inclusione di settori nell’elenco dei settori in cui è consentito l’utilizzo del metodo a campione per la verifica delle organizzazioni con più siti:
Codice NACE 47.1: commercio al dettaglio
Codice NACE 87: servizi di assistenza residenziale
Codice NACE 88: assistenza sociale non residenziale
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Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo.
(GU n.52 del 04.03.1997)
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della Commissione del 15 maggio 2019 recante modifica della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di indicatori di risc...

Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adot...
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