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Decreto 5 maggio 2015

ID 7256 | | Visite: 3522 | Legislazione ariaPermalink: https://www.certifico.com/id/7256

Stazioni misurazione qualita aria

Decreto 5 maggio 2015

Metodi di valutazione delle stazioni di misurazione della qualita' dell'aria di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.

(GU n.128 del 05-06-2015)

Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 155
...
Art. 6 Casi speciali di valutazione della qualita' dell'aria ambiente

1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono scelte, in modo da individuare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine delle concentrazioni nell'aria ambiente e, ove previsto, delle deposizioni:

a) almeno tre stazioni di misurazione di fondo in siti fissi di campionamento rurali in cui si effettuano misurazioni finalizzate ad acquisire informazioni circa la concentrazione di massa totale e le concentrazioni per speciazione chimica del PM2,5 su base annuale. Il decreto di individuazione puo' altresi' stabilire forme di coordinamento con le attivita' svolte in attuazione del programma denominato «monitoring and evaluation of pollutants (EMEP)». Sulla base di appositi accordi con altri Stati tali stazioni di misurazione possono essere comuni a piu' Stati in riferimento a zone confinanti. A tali stazioni di misurazione si applicano gli allegati I, III, IV e VI. I paragrafi 1 e 3 dell'allegato I devono essere tuttavia riferiti alle sole concentrazioni di massa totale;

b) almeno sette stazioni di misurazione del benzo(a)pirene in cui si effettua la misurazione delle concentrazioni nell'aria ambiente di benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene e dibenzo(a,h)antracene, al fine di verificare la costanza dei rapporti nel tempo e nello spazio tra il benzo(a)pirene e gli altri idrocarburi policiclici aromatici di rilevanza tossicologica. A tali stazioni di misurazione si applicano l'allegato I, l'allegato III e l'allegato VI;

c) almeno tre stazioni di misurazione di fondo, scelte anche nell'ambito di quelle appartenenti alla rete realizzata in sede di attuazione del programma denominato «European monitoring and evaluation of pollutants (EMEP)», in cui si effettua la misurazione indicativa delle concentrazioni nell'aria ambiente dell'arsenico, del cadmio, del nichel, del benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui alla lettera b) e la misurazione indicativa della deposizione totale di tali inquinanti. Tale misurazione indicativa ha altresi' ad oggetto le concentrazioni nell'aria ambiente del mercurio gassoso totale e la deposizione totale del mercurio. Con il decreto di individuazione si selezionano, tra le stazioni scelte, ove tecnicamente fattibile alla luce degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, quelle in cui si effettua anche la misurazione indicativa del mercurio bivalente particolato e gassoso.

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