Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decisione (UE) 2018/1702

ID 7213 | | Visite: 4534 | EcolabelPermalink: https://www.certifico.com/id/7213

Ecolabel lubrificanti

Decisione (UE) 2018/1702 | Ecolabel lubrificanti

ID 7213 | 13.11.2018

Decisione (UE) 2018/1702  della Commissione dell'8 novembre 2018 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai lubrificanti

(GU L 285 del 13.11.2018)

[notificata con il numero C(2018) 7125]

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «lubrificanti» comprende tutti i lubrificanti che rientrano in uno dei seguenti sottogruppi:

a) il sottogruppo dei lubrificanti a perdita totale, che comprende oli per motosega, lubrificanti per funi, disarmanti per calcestruzzo, grassi a perdita totale e altri lubrificanti a perdita totale;
b) il sottogruppo dei lubrificanti a perdita parziale, che comprende oli per ingranaggi destinati all'uso in ingranaggi aperti, oli per l'astuccio dell'elica, oli per motori a due tempi, protezioni temporanee contro la corrosione e grassi a perdita parziale;
c) il sottogruppo dei lubrificanti a perdita accidentale, che comprende sistemi idraulici, fluidi per la lavorazione dei metalli, oli per ingranaggi chiusi destinati all'uso in ingranaggi chiusi e grassi a perdita accidentale.

Articolo 3

Per ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un lubrificante rientra nel gruppo di prodotti «lubrificanti» secondo la definizione di cui all'articolo 1 della presente decisione e soddisfa i criteri nonché i rispettivi requisiti di valutazione e verifica enunciati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 4

I criteri per il gruppo di prodotti «lubrificanti» e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2024.

Articolo 5

Ai fini amministrativi, al gruppo di prodotti «lubrificanti» è attribuito il numero di codice «027».

Articolo 6

La decisione 2011/381/UE è abrogata.

Articolo 7

1. In deroga all'articolo 6, le domande relative all'Ecolabel UE per i prodotti appartenenti al gruppo di prodotti «lubrificanti» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri fissati nella decisione 2011/381/UE.
2. Le domande relative all'Ecolabel UE per i prodotti appartenenti al gruppo di prodotti «lubrificanti» presentate entro due mesi dalla data di adozione della presente decisione possono basarsi sui criteri fissati nella decisione 2011/381/UE o sui criteri di cui alla presente decisione. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.
3. Se l'Ecolabel UE è assegnato in base ai criteri fissati nella decisione 2011/381/UE, il marchio può essere utilizzato solo fino al 31 dicembre 2019.

...

ALLEGATO
QUADRO DI RIFERIMENTO
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)
Criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai lubrificanti
CRITERI
1. Sostanze escluse o limitate
2. Requisiti aggiuntivi in materia di tossicità acquatica
3. Biodegradabilità e potenziale di bioaccumulazione
4. Requisiti in materia di ingredienti rinnovabili
5. Requisiti in materia di imballaggi/contenitori
6. Prestazione tecnica minima
7. Informazioni al consumatore in merito all'uso e allo smaltimento
8. Informazioni che figurano sull'Ecolabel UE

______

 GU L 285/82 del 13.11.2018

Correlati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decisione UE 2018 1702.pdf)Decisione (UE) 2018/1702
Ecolabel lubrificanti
IT462 kB844

Tags: Ambiente Ecolabel

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Mag 28, 2025 104

Delibera n. 5 del 20 maggio 2025

Delibera n. 5 del 20 maggio 2025 ID 24035 | 28.05.2025 / In allegato Delibera n. 5 del 20 maggio 2025Aggiornamento della modulistica di cui alle deliberazioni n. 5 del 3 settembre 2014, n. 7 del 25 novembre 2014 e n. 2 del 22 febbraio 2017 in relazione all’abrogazione della categoria 3-bis.… Leggi tutto
Orientamenti obiettivi di consumo per i combustibili rinnovabili di origine non biologica
Mag 27, 2025 190

Orientamenti obiettivi di consumo per i combustibili rinnovabili di origine non biologica

Orientamenti obiettivi di consumo per i combustibili rinnovabili di origine non biologica ID 24028 | 27.05.2025 / In allegato Comunicazione della Commissione - Orientamenti sugli obiettivi di consumo per i combustibili rinnovabili di origine non biologica nei settori dell'industria e dei trasporti,… Leggi tutto
Mag 26, 2025 242

Decreto 3 aprile 2025

Decreto 3 aprile 2025 ID 24026 | 26.05.2025 Decreto 3 aprile 2025 Contenuti e modalita' di erogazione dei programmi formativi degli operatori e dei proprietari o detentori di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche. (GU n.120 del 26.05.2025) .... Art. 1. Oggetto, definizioni e ambito… Leggi tutto

Più letti Ambiente