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Decisione (UE) 2018/59

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Modifica dei criteri ecologici Ecolabel per i televisori

Decisione (UE) 2018/59 della Commissione dell'11 gennaio 2018 che modifica la decisione 2009/300/CE per quanto riguarda il contenuto e il periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai televisori

Articolo 1
L'articolo 3 della decisione 2009/300/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “televisori” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2019».

Articolo 2
L'allegato della decisione 2009/300/CE è modificato come stabilito nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3
1. Le domande di assegnazione del marchio Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «televisori» presentate prima della data d'adozione della presente decisione sono valutate in conformità delle condizioni di cui alla versione della decisione 2009/300/CE in vigore il giorno immediatamente precedente la data di adozione della presente decisione (la «vecchia versione della decisione 2009/300/CE»).

2. Le domande di assegnazione del marchio Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «televisori» presentate nel mese successivo alla data di adozione della presente decisione possono essere basate sui criteri stabiliti dalla vecchia versione della decisione 2009/300/CE o sui criteri stabiliti dalla versione della medesima decisione modificata dalla presente decisione.

3. I marchi Ecolabel UE assegnati in base ai criteri stabiliti nella vecchia versione della decisione 2009/300/CE possono essere utilizzati per sei mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

...

ALLEGATO

Nell'allegato della decisione 2009/300/CE il criterio 1 (Risparmio energetico) è così modificato:

(1) alla lettera b) (Consumo massimo di energia), «≤ 200 W» è sostituito da «≤100 W»;

(2) alla lettera c) (Efficienza energetica) i quattro commi sono sostituiti dai seguenti:
«I televisori devono soddisfare l'indice di efficienza energetica di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione (*) per la classe di efficienza energetica indicata in appresso o per una classe superiore:
i. classe di efficienza energetica A per gli apparecchi con diagonale dello schermo visibile ≤ 90 cm (o 35,4 pollici);
ii. classe di efficienza energetica A+ (A per UHD) per gli apparecchi con diagonale dello schermo visibile > 90 cm (o 35,4 pollici) e < 120 cm (or 47,2 pollici);
iii. classe di efficienza energetica A++ (A+ per UHD) per gli apparecchi con diagonale dello schermo visibile ≥ 120 cm (o 47,2 pollici).
Ai suddetti fini, con “UHD” s'intende “ultra alta definizione”, parametro standardizzato (**) con due risoluzioni: 3 840 × 2 160 (UHD-4K) pixel o 7 680 × 4 320 (UHD-8K) pixel.
(*) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 64).
(**) Unione internazionale delle telecomunicazioni, raccomandazione ITU-R BT.2020».

(3) nella sezione intitolata Valutazione e verifica [lettere da a) a c)]:

(a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«il richiedente presenta un rapporto delle prove eseguite sul o sui modelli di televisore in base alla norma EN 50564 per dimostrare il rispetto delle condizioni di cui alla lettera a) e in base alle procedure e ai metodi di misurazione di cui all'allegato VII, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 per dimostrare il rispetto delle condizioni di cui alle lettere b) e c). Nel rapporto sono inoltre indicate la classe di efficienza energetica e la diagonale dello schermo visibile.»;

(b) il terzo comma è soppresso.

GUUE L 10/17 del 13.01.2018

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