Decisione di esecuzione (UE) 2020/2181
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Decisione di esecuzione (UE) 2020/2181
Decisione di esecuzione (UE) 2020/2181 della Commissione del 17 dicembre 2020 che determina le restrizioni quantitative e attribuisce le quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021
GU L 433/39 del 22.12.2020
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Articolo 1 Quantità destinate ad essere immesse in libera pratica
Le quantità di sostanze controllate soggette al regolamento (CE) n. 1005/2009 che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2021 a partire da fonti esterne all’Unione sono le seguenti:
Sostanze controllate |
Quantità in kg ODP (potenziale di riduzione dell’ozono) |
Gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e gruppo II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati) |
500 550,00 |
Gruppo III (halon) |
25 762 300,00 |
Gruppo IV (tetracloruro di carbonio) |
24 530 561,00 |
Gruppo V (1,1,1-tricoloroetano) |
2 500 000,00 |
Gruppo VI (bromuro di metile) |
630 835,20 |
Gruppo VII (idrobromofluorocarburi) |
4 569,16 |
Gruppo VIII (idroclorofluorocarburi) |
4 916 159,75 |
Gruppo IX (bromoclorometano) |
264 024,00 |
Articolo 2 Attribuzione delle quote destinate ad essere immesse in libera pratica
1. Le quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e altri clorofluorocarburi completamente alogenati sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato I, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
2. Le quote di halon sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato II, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
3. Le quote di tetracloruro di carbonio sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato III, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
4. Le quote di 1,1,1-tricoloroetano sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato IV, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
5. Le quote di bromuro di metile sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato V, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
6. Le quote di idrobromofluorocarburi sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato VI, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
7. Le quote di idroclorofluorocarburi sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato VII, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
8. Le quote di bromoclorometano sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato VIII, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
9. Le quote attribuite a ciascuna impresa figurano nell’allegato IX.
Articolo 3 Quote per gli usi di laboratorio e a fini di analisi
Le quote per l’importazione e la produzione di sostanze controllate per usi di laboratorio e a fini di analisi per il 2021 sono attribuite alle imprese di cui all’allegato X.
Sono indicate nell’allegato XI le quantità massime destinate a usi di laboratorio e a fini di analisi che possono essere prodotte o importate nel 2021 e che sono attribuite alle suddette imprese.
Articolo 4 Periodo di validità
La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Collegati:
Protezione dell'Ozono: Quadro normativo
Protocollo di Montreal
Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono
Decisione 88/540/CEE
Regolamento (CE) n. 1005/2009
Decisione 80/372/CEE
Decisione 82/795/CEE
Regolamento (UE) n. 517/2014
Legge 4 luglio 1988 n. 277
Legge 28 dicembre 1993 n. 549
D.P.R. 16 novembre 2018 n. 146
D.P.R. 15 febbraio 2006 n. 147
Decreto Legislativo 5 dicembre 2019 n. 163